Sentenza n. 244 del 1976
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SENTENZA N. 244

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge riapprovata dal Consiglio regionale della Calabria il 29 aprile 1975, recante "indennità ai componenti dei disciolti comitati per l'assistenza ospedaliera", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 16 maggio 1975, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1975.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 i1 Giudice relatore Ercole Rocchetti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Enzo Silvestri, per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. - Nella seduta del 20 novembre 1974, il Consiglio regionale della Calabria approvava una legge che attribuiva ai presidenti e ai componenti dei disciolti comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera (creati con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 56) una indennità ed un rimborso spese nella stessa misura stabilita per i componenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate di controllo (di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 55 e 56).

La legge approvata dal Consiglio e comunicata al Commissario veniva rinviata, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, al Consiglio regionale, il quale, nella seduta del 29 aprile 1975, la riapprovava nel medesimo testo già rinviato dal Governo.

Con atto notificato il 16 maggio 1975, il Presidente del Consiglio dei ministri proponeva ricorso dinanzi alla Corte, chiedendo che venisse dichiarata la illegittimità costituzionale di detta legge, in quanto la materia dei controlli non rientrerebbe fra quelle attribuite dall'art. 117 della Costituzione alle Regioni a statuto ordinario e, comunque, i comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera, creati come organi statali, non sarebbero mai stati trasferiti alle Regioni. Queste, perciò, nulla avrebbero potuto disporre in merito a tali comitati e al trattamento economico dei suoi componenti.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituita, in persona del suo Presidente pro-tempore, la Regione della Calabria, contestando la fondatezza delle censure prospettate dalla difesa dello Stato e chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, che sia rigettato.

In particolare, la Regione sostiene che la natura originaria dell'organo preposto al controllo non sarebbe idonea a qualificare il controllo come funzione statale o regionale, in quanto, dalla data del trasferimento delle funzioni, gli atti emananti nell'esercizio delle funzioni trasferite vengono imputati all'ente titolare delle funzioni, anche se ancora provengono da uffici originariamente incardinati in un altro ente. Tale rilievo, secondo la Regione, troverebbe conforto sul piano organizzatorio in schemi giuridici che, come la codipendenza, servirebbero appunto a spiegare situazioni analoghe a quelle in esame, con la conseguenza che, se pure fosse dimostrato il carattere statale dei comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera, non per questo l'assunto della Regione potrebbe essere considerato infondato, perché esso, piuttosto, ne risulterebbe avvalorato e rafforzato.

Considerato in diritto

1. - L'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132,sugli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera stabilisce che la vigilanza e la tutela nei confronti di tali enti spettano alla Regione, che le esercita a mezzo del Comitato per il controllo sulle provincie previsto dagli artt. 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

2. - Poiché però, quando la legge di riforma ospedaliera fu emanata, le Regioni a statuto ordinario non erano state ancora istituite, l'art. 56 della stessa legge stabilì che il controllo di legittimità fosse (provvisoriamente) esercitato dal medico provinciale, e quello di merito da un organo appositamente costituito, presieduto dallo stesso medico provinciale e denominato "comitato provinciale per l'assistenza ospedaliera"; e ciò fino a quando non fossero entrati in funzione i comitati regionali di controllo, di cui alla legge n. 62 del 1953.

Avvenuta la costituzione delle Regioni a statuto ordinario, il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, dispose il trasferimento alle stesse delle funzioni statali in materia sanitaria ed ospedaliera, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, ma, per il necessario adempimento delle prescritte formalità, i comitati (regionali) di controllo - che tali ultime funzioni dovevano esercitare - furono costituiti più tardi.

3. - Si ebbe così che il controllo in materia sanitaria seguitò ad essere esercitato, ancora per qualche tempo - e, in Calabria, fino al 1 settembre 1972 -, per la legittimità, dal medico provinciale, e, per il merito, dai comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera.

Con riferimento a tale situazione di fatto, ed in considerazione che tali ultimi comitati, per cinque mesi (1 aprile-1 settembre), avevano continuato a svolgere la loro attività anche dopo che le relative funzioni erano state ad essa trasferite, la Regione Calabria, con legge 29 aprile 1975, riapprovata dopo rinvio, disponeva che ai componenti dei suddetti, già disciolti, comitati, fossero assegnati una indennità e un rimborso spese nella stessa misura che, in base ad altra legge regionale, era stata fissata e veniva corrisposta ai componenti il Comitato regionale di controllo e le sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali, di cui alla legge n. 62 del 1953.

4. - Avverso tale provvedimento legislativo ha proposto ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che esso sia dichiarato costituzionalmente illegittimo per i seguenti motivi:

- perché la materia dei controlli non é compresa fra quelle assegnate alla Regione, dall'art. 117 della Costituzione;

- perché i comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera, essendo stati creati dallo Stato, ed essendo sempre restati organi statali, devono essere regolati dalla disciplina vigente per le commissioni dello Stato (d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni) senza che sia ammissibile alcun intervento in materia da parte della Regione.

5. - Il primo dei due motivi di ricorso non può ritenersi fondato: a questo riguardo, dopo quanto é stato precisato dalla Corte con la sentenza n. 178 del 1973, é appena il caso di osservare che la disciplina delle funzioni di controllo, quando queste attengono a materie riservate alla funzione legislativa ed all'attività amministrativa delle Regioni dall'art. 117 della Costituzione, spetta alla Regione nel quadro dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Nel caso in esame, in cui si verte in materia attinente alla assistenza ospedaliera - che é di competenza regionale - tale orientamento é da confermare, come risulta, del resto, dalla stessa normativa che ha disciplinato in questo settore il trasferimento delle funzioni amministrative statali (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4).

6. - La seconda censura risulta invece fondata.

I comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera, sorti indubbiamente come organi statali, non sono mai stati trasferiti alla Regione, perché quei comitati furono creati per una funzione provvisoria e per un tempo determinato, dovendo espletare il loro compito (art. 56, secondo comma, legge numero 132 del 1968) solo fino a quando non sarebbero "entrati in funzione gli organi di controllo previsti" dalla legge del 1953, e cioé gli organi di controllo delle Regioni a statuto ordinario.

Né, ai fini di una opposta conclusione, può essere invocata la norma contenuta nell'art. 3 del d.P.R. n. 4 del 1972, la quale dispone il trasferimento alle Regioni anche delle funzioni di controllo, in quanto tale trasferimento deve qui intendersi come direttamente operato nei confronti degli organi regionali, vale a dire dei comitati (regionali) di controllo di cui alla legge n. 62 del 1953, e non dei comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera, che avevano un ambito territoriale di competenza più ristretto e - come già detto - carattere di provvisorietà.

Una conferma di tale assunto può trovarsi nell'art. 12 delle norme di attuazione (citato d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4) in cui, quanto a determinati organi (medico e veterinario provinciale), si stabiliva che venivano trasferiti gli "uffici" mentre per altri, tra cui i comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera (da ritenersi compresi nella generica, ampia dizione della lettera g), si stabiliva che venivano trasferite (soltanto) le "attribuzioni".

E se, relativamente a detti comitati, il trasferimento alle Regioni venne limitato alle loro sole attribuzioni, ed essi, come organi, sono rimasti sempre statali, é certo che le Regioni non hanno mai avuto trasferito alcun potere sulla loro disciplina, compreso quanto concerne i compensi spettanti ai relativi componenti.

La legge della Regione Calabria, che in materia ha disposto, va pertanto dichiarata illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità della legge della Regione Calabria approvata in seconda lettura nella seduta del Consiglio in data 29 aprile 1975, recante "indennità ai componenti dei disciolti comitati per l'assistenza ospedaliera".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1976.