ORDINANZA N. 241
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre
1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), promosso con ordinanza
emessa il 23 giugno 1973 dal pretore di Oria nel procedimento civile vertente
fra Polito Giovanni e De Leonardis Maria Teresa,
iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975.
Udito
nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Angelo De
Marco.
Ritenuto
che con ordinanza emessa il 23 giugno 1973 il pretore di Oria, nel corso del
procedimento civile vertente tra Polito Giovanni e De Leonardis
Maria Teresa, ha sollevato, in riferimento all'art. 42
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della
legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), in forza
del quale, per le enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941, la misura del
canone e del capitale di affranco sono stabiliti attraverso il riferimento al
reddito dominicale del fondo, determinato in base alle tariffe di estimo e
quindi ai prezzi del 1939;
che
nessuno si é costituito in giudizio.
Considerato
che questione identica é stata già risolta dalla Corte, la quale, con la sentenza n. 145 del
1973, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata,
nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i
criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art.
18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nonché il correlativo valore dei canoni
enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali.
Visti
gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta
con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970,
n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), già dichiarato illegittimo con
la sentenza n.
145 del 1973, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di
affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n.
230 e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nonché il correlativo
valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi
capitali.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 6 dicembre 1976.