SENTENZA N. 238
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942,
n. 794 (onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia
civile), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1975 dal pretore di Lucera, nel procedimento civile vertente tra Raffaele Follieri e Michele Costantino, iscritta al n. 308 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 242 del 10 settembre 1975.
Udito
nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 i1 Giudice relatore Vincenzo
Michele Trimarchi.
Ritenuto in fatto
L'avv.
Raffaele Follieri vantando crediti per prestazioni
professionali giudiziali svolte a favore di Giuseppe Costantino e lamentando
che, deceduto nel frattempo il cliente, alcuni dei suoi eredi si erano rifiutati di pagare le quote di debito di loro competenza,
otteneva dal pretore di Lucera decreto ingiuntivo nei
confronti di detti eredi per le somme rispettivamente dovutegli.
Avverso
il decreto ingiuntivo proponevano opposizione tutti
gli ingiunti deducendo l'incompetenza per valore del pretore; l'inesigibilità
dei crediti per essersi gli eredi avvalsi del beneficio di inventario;
l'estinzione dei pretesi crediti per essere stato l'avv. Follieri
soddisfatto di ogni sua pretesa da parte degli altri eredi; l'eccessività delle
richieste; e comunque che il de cuius oltre l'acconto ammesso dall'opposto gliene aveva
versati altri due.
Gli
ingiunti deducevano ancora che il loro dante causa aveva risentito danni per
l'assistenza in giudizio da parte dell'opposto e spiegavano domanda riconvenzionale per il relativo risarcimento. Infine, dopo
che il pretore aveva dichiarato infondata l'eccezione di incompetenza ed
inammissibile la domanda riconvenzionale, chiedevano
che il giudizio fosse da decidere con sentenza e non con ordinanza.
Resistite
tutte le predette eccezioni dall'opposto, il pretore di Lucera,
con ordinanza del 22 aprile 1975, sollevava, ritenendola rilevante e non
manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 nella parte in cui prevede
l'applicabilità del rito camerale e la non impugnabilità dell'ordinanza anche
nei casi in cui l'opponente non si limiti a contestare il quantum della liquidazione ma sollevi anche altre eccezioni di diritto
processuale o sostanziale e tanto più quando sorga la necessità
dell'acquisizione di prove cosiddette costituende incompatibili con la
sommarietà del procedimento.
Ha ravvisato il contrasto della norma con l'art. 3 della
Costituzione nel fatto che il trattamento privilegiato é accordato alla categoria
dei professionisti forensi e non anche alle altre categorie di professionisti
di cui all'art. 633 del codice di procedura civile; che l'esame é limitato ad
un solo grado di giudizio di merito; che per giunta é imposta la trattazione
con un rito di eccezionale sommarietà; e che, qualora ci si debba pronunciare
sulla competenza per valore, rimane precluso (oltre l'appello, anche) il
regolamento di competenza.
Sarebbe
ancora violato l'art. 24 della Costituzione perché nel procedimento de quo non
é consentita l'acquisizione di prove costituende anche nella ipotesi in cui le
stesse si appalesino necessarie.
Davanti
a questa Corte non si é costituita alcuna delle parti e non ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; e pertanto la causa viene decisa in camera di consiglio ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della
legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma primo, delle Norme integrative.
Considerato in diritto
1.
- Il pretore di Lucera, chiamato a pronunciarsi su una opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti per
prestazioni professionali in materia civile proposta a sensi e per gli effetti
di cui all'art. 645 del codice di procedura civile ed all'art.
2.
- Si assume, anzitutto, dal pretore, che la particolare sommarietà del
procedimento camerale e la non appellabilità
dell'ordinanza (sostanzialmente, sentenza) si risolverebbero in un privilegio
accordato alla categoria dei professionisti forensi e che tale trattamento di
favore non avrebbe un adeguato fondamento logico e pertanto non potrebbe
giustificarsi nei casi in cui il giudice debba esaminare eccezioni diverse da
quelle relative al quantum che non sempre possono essere di facile e pronta
soluzione.
Tale trattamento peraltro non é esteso alle altre categorie di
professionisti di cui all'art. 633 del codice di procedura civile; l'esame
sarebbe limitato ad un solo grado di giudizio di merito; la trattazione sarebbe
imposta con un rito di eccezionale sommarietà; ed infine, qualora il giudice,
come nella specie, si debba pronunciare sulla competenza per valore, sarebbe
precluso il regolamento di competenza.
Si
avrebbe quindi, sotto vari profili, la violazione con la norma denunciata,
dell'art. 3 della Costituzione.
3.
- Si assume altresì che la norma denunciata sia in parte qua in contrasto con
l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Posto
che il procedimento in oggetto non consente l'acquisizione di prove
"costituende" (interrogatorio, giuramento, prova testimoniale, ecc.)
si avrebbe, secondo il pretore, un'ingiustificabile menomazione del diritto di
difesa a danno della parte opponente, posta nella pratica impossibilità di
provare, salvo ammissione della controparte, il proprio assunto (e così i fatti
estintivi o modificativi dell'obbligazione a suo carico nascente dalla
prestazione professionale).
4.
- La questione di legittimità costituzionale, come sopra proposta, non é
fondata.
Giova
al riguardo tener presente che secondo l'orientamento della giurisprudenza (di
cui si é fatta carico questa Corte nella sentenza n. 22 del
1973, con cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 28, 29 e 30 della legge n.
794 del 1942 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, con
ordinanze dei tribunali di Genova e di Velletri) il
procedimento speciale de quo é previsto per la liquidazione delle spese, degli
onorari e dei diritti spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni
giudiziali in materia civile, e per l'esame e la decisione delle opposizioni
proposte a norma dell'art. 645 del codice di procedura civile contro decreti
ingiuntivi emessi per i detti crediti, e sempre che da parte del convenuto o
dell'opponente non venga contestata l'esistenza del
rapporto di patrocinio; in tale procedimento vanno osservate le comuni norme
circa l'onere della domanda e della prova, a cui rigorosamente é correlato
l'esercizio della potestà giurisdizionale sotto il profilo istruttorio e quello
decisorio; nello stesso procedimento, di indubbia
natura contenziosa, sono ammissibili le indagini volte all'accertamento dei
fatti dedotti dalle parti e le prove, in particolare quelle orali, per
interrogatorio formale e per testimoni e il tutto da svolgersi nelle forme
compatibili con la natura camerale del procedimento, ed ovviamente in
attuazione del principio generale della idoneità degli atti processuali al
raggiungimento del loro scopo; ed infine delle ragioni addotte dalle parti e
delle risultanze istruttorie il giudice necessariamente tiene conto nel
decidere la controversia e su di esse ha l'obbligo di motivare, in modo
succinto ma esauriente, nel provvedimento conclusivo.
Stante
ciò, non sussistono le asserite violazioni degli artt.
3 e 24 della Costituzione perché il relativo trattamento a favore dei professionisti
legali, é previsto solo per un determinato e limitato settore del contenzioso
tra professionista e cliente, e per questioni, che, essendo relative a
prestazioni giudiziali in materia civile e di solito semplici, possono essere
decise dal giudice con facilità, e quindi non appare arbitrario né irrazionale
che tale trattamento non sia stato esteso a tutti i professionisti di cui
all'art. 633 del codice di procedura civile; perché é di conseguenza (e
d'altronde manca la tutela costituzionale del doppio grado di giurisdizione)
che il procedimento si esaurisca in unico grado; perché nei casi di eccezione
di incompetenza del giudice adito in opposizione e di domanda riconvenzionale (casi relativamente ai quali, nella specie
é per altro intervenuta una precedente pronuncia del
pretore) non dovrebbe ritenersi precluso il regolamento di competenza ed é da
ammettersi che, ricorrendo date condizioni si abbia un separato giudizio
ordinario per l'esame e la decisione della domanda riconvenzionale;
e perché, in conclusione, le garanzie della difesa in giudizio sono assicurate
e ciò considerando il problema sia dal punto di vista delle parti che da quelle
del giudice.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge
13 giugno 1942, n. 794 (onorari di avvocato e procuratore per prestazioni
giudiziali in materia civile), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 6 dicembre 1976.