Ordinanza n. 232 del 1976
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ORDINANZA N. 232

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio del sale e dei tabacchi) e 3 gennaio 1951, n. 27 (modificazione alla legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio del sale e dei tabacchi), della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e dell'art. 110 del codice penale promossi con ordinanze emesse:

1) dal tribunale di Varese il 24 giugno 1974 iscritta al n. 478 del reg. ord. 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 dell'anno l975; e dalla Corte suprema di cassazione il 6 marzo ed il 16 dicembre 1974, iscritte ai nn. 419 e 384 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 288 e 281 dell'anno 1975;

2) dai tribunali di Roma, il 4 luglio, 16 agosto, 15, 24 e 29 settembre, 2, 17 e 31 ottobre, e 7 e 8 novembre 1975; di Castrovillari il 24 giugno 1975; di Torino il 3 luglio 1975; di Modena il 10 giugno 1975; di Bologna il 6 e 30 maggio 1975; di Rovigo il 6 e 23 ottobre 1975; di Casale Monferrato il 16 ottobre 1975; di Rieti il 10 ottobre 1975 e di Benevento il 29 ottobre e 3 dicembre 1975; dalle Corti d'appello di Bologna il 31 maggio e 5 luglio 1975; di Bari il 9, 11, 14 e 21 aprile e 2 e 3 maggio 1975; di Venezia il 20 febbraio, il 3 marzo, il 24 e 30 aprile, il 5, 17, 21 e 31 maggio, il 28 giugno, ed il 17, 24 e 27 settembre 1975; di Palermo il 23 ottobre 1975, e di Potenza il 31 ottobre 1975; e dalla Corte suprema di cassazione il 20 gennaio e il 20 giugno 1975; ordinanze iscritte ai nn. 372, 373, 378, 382, 385, 393, da 407 a 411, da 412 a 417, da 438 a 443, da 444 a 446, 458, 459, 475, 490, 502, 542, 543, 567, 571, 576, da 595 a 600, 601, 603, 604, 606, 608, 610, 615, e da 622 a 624 del registro ordinanze 1975, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 268, 281, 288, 293, 306, 313, 332 e 339 dell'anno 1975 e nn. 25, 38 e 51 dell'anno 1976;

3) dai tribunali di Larino il 12 dicembre 1975; di Roma il 7 novembre ed il 13 e 18 dicembre 1975; di Como il 3 ottobre 1975; di Benevento il 22 dicembre 1975; di Crotone il 18 novembre 1975 e di Lanciano il 30 giugno e il 25 luglio 1975; dalla Corte d'appello di Venezia il 20 febbraio, 17 e 24 settembre, 13, 16 e 23 ottobre, 15 e 20 novembre 1975 e dalla Corte suprema di cassazione il 17 febbraio ed il 14 e 21 marzo 1975, iscritte ai nn. 3, 47, 48, da 51 a 56, 93, 113, 114, 129, da 143 a 150, 152, 153, da 158 a 160, 191, 213 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 58, 72, 78, 85, 92 e 112 dell'anno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio promosso con l'ordinanza del tribunale di Varese emessa il 24 giugno 1974 ed iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1975;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate le questioni che di seguito si indicano e precisamente: a) la questione di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n. 907, ovvero di alcuni articoli di detta legge e precisamente degli artt. 45 e seguenti, 64 e seguenti, 73, 75, 80 n. 2, 81 n. 2, 87, 97 e 103, e successive modifiche e cioé della legge 3 gennaio 1951, n. 27, ovvero di alcuni articoli di detta legge e precisamente 1, 4, 6 e 12, per contrasto con gli artt. 32, 41 e 43 della Costituzione; b) le questioni di legittimità costituzionale della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e precisamente degli artt. 97 lett. e), 110 cpv. lett. b), e 116-148, nonché dell'art. 110 del codice penale, in riferimento all'art. 43 della Costituzione; e del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero di alcuni articoli di detto decreto e precisamente degli artt. 34, 282, 292 e 301, per contrasto con gli artt. 41 e 43 della Costituzione;

che l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che le questioni fossero dichiarate non fondate;

che i giudizi avendo in oggetto in tutto o in parte le stesse questioni possono essere riuniti.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1975, n. 724, ed in dipendenza di quanto disposto dall'art. 7 di detta legge si appalesa necessario che i giudici che hanno sollevato le questioni accertino se sussiste tuttora la rilevanza delle stesse;

e che conseguentemente gli atti dei giudizi devono essere restituiti ai giudici a quibus.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe Vengano restituiti ai tribunali di Larino, di Roma, di Como, di Benevento, di Crotone e di Lanciano, alla Corte d'appello di Venezia e alla Corte suprema di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 24 novembre 1976.