SENTENZA N. 220
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del r.d. 30
dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con ordinanza emessa il 4
dicembre 1973 dalla Corte di appello di Bologna nel proc.
civ. vertente tra Spadini Luciano ed altri e
l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 297 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250
del 25 settembre 1974.
Visti
gli atti di costituzione di Spadini Luciano e Tentoni Claudio e
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
udito
nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
uditi
l'avv. Luciano Borelli, per Spadini Luciano e Tentoni
Claudio, e il vice Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni,
per l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Ritenuto in fatto
1.
- A seguito di gravame proposto contro la sentenza 15 giugno 1972 del tribunale
di Bologna (che aveva respinto l'opposizione proposta da Luciano Spadini,
Claudio Tentoni ed Orfeo Signorini avverso l'ingiunzione dell'Ufficio del
registro, con cui ai predetti - in precedenza dichiarati falliti, in proprio e
quali soci di società di fatto, e, quindi, rientrati in bonis - era stato intimato il
pagamento dell'imposta sull'enunciazione della detta società, in misura
corrispondente al patrimonio esistente al momento della registrazione della
sentenza dichiarativa di fallimento, in che l'enunciazione stessa era
ravvisata), l'adita Corte di appello di Bologna
(ritenuto preliminarmente che, al fine dell'applicazione dell'imposta di
registro sulle enunciazioni, anche in sentenza, di società irregolare o di
fatto, il valore imponibile - che logicamente si correla al momento della
costituzione della società - può, ex art. 18 della legge di registro, essere
accertato, "presuntivamente", in base al patrimonio sociale al
momento della enunciazione; essendo salva per il contribuente la prova
contraria, con esclusione, però, di quella testimoniale), con ordinanza in data
4 dicembre
Ha
indicato a parametri gli articoli 3 e 24 della Costituzione e ne ha motivato
l'ipotizzata violazione:
a)
quanto al primo, in base al rilievo della ingiustificata discriminazione di
trattamento, che verrebbe, per effetto della disposizione denunziata, nella
specie a determinarsi, tra il fisco (ammesso ad accertare presuntivamente
l'esistenza ed il valore degli atti traslativi di proprietà, tra cui appunto i
conferimenti societari) ed il contribuente (non ammesso, invece, a resistere
per testi la detta presunzione);
b)
quanto al secondo, in considerazione della vulnerazione del diritto di difesa del contribuente,
conseguente alla indicata limitazione della prova in suo danno sancita.
2.
- Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata
l'ordinanza de qua ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si sono in
questo costituite le parti private, sostenendo (con argomentazioni
sostanzialmente coincidenti con quelle svolte dal giudice di rinvio e,
soprattutto, incentrate sull'assunto della ingiustificata posizione di
"preminenza" attribuita all'Amministrazione finanziaria nei confronti
del contribuente) la illegittimità della norma
impugnata.
3.
- É intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha
concluso nel senso, invece, della non fondatezza della sollevata questione.
Considerato in diritto
1.
- In un giudizio civile, concernente opposizione ad ingiunzione di pagamento
della imposta di registro su enunciazione (in sentenza dichiarativa di
fallimento) di società di fatto,
2.
- La questione non é fondata: in quanto, invero, la retta esegesi della norma
impugnata consente di escludere che si trovi in essa
sancita la presunzione in favore del fisco sopra indicata.
3.
- Stabilisce, infatti, il comma primo dell'art. 18 citato che, qualora si abbia
la prova di una convenzione che faccia presupporre in un soggetto il diritto di
proprietà (od usufrutto) su immobili, ciò basti per far ritenere che egli ne
sia divenuto titolare in virtù di un trasferimento assoggettabile ad imposta.
In
relazione a tale "presunzione di trasferimento", appunto, prevede poi
il comma terzo dello stesso articolo che la (pur consentita) prova contraria -
di un (eventuale) diverso titolo di acquisto del bene (quale, ad esempio,
l'usucapione) - non possa essere fornita, dal
contribuente, mediante testimoni.
Ora,
é pur vero che la disposizione richiamata é stata ritenuta applicabile (in
correlazione all'art. 62 della legge di registro) anche alle enunciazioni
contenute in sentenza ed, in particolare, alle enunciazioni di società
irregolare o di fatto in sentenza dichiarativa di
fallimento: affermandosi (con costante giurisprudenza) che, ove risulti (ad
esempio dall'inventario) l'appartenenza alla società di immobili, debba
presumersi l'avvenuto conferimento (od un titolo comunque traslativo
d'acquisto) di detti beni.
Ed
é vero altresì, per quanto attiene alla data dei conferimenti (o trasferimenti)
sopraddetti, che questa può venire, in pratica, a determinarsi in coincidenza
con il momento stesso dell'enunciazione della società: giacché - in difetto di
"prova contraria del contribuente ai sensi dell'art. 18", secondo la espressione testualmente usata dalla Cassazione in alcune
decisioni richiamate dal giudice a quo (ma le Commissioni tributarie parlano,
più genericamente, di "prova inoppugnabile") - é (solo) al momento
dell'accertamento (contenuto nella enunciazione) che si presume, nei confronti
del fisco, venuta ad esistenza la società (e quindi attuati i conferimenti).
Gli
é, però, che entrambe tali ricordate presunzioni (di conferimento degli
immobili esistenti nel patrimonio sociale e di coincidenza cronologica del
momento della costituzione della società di fatto con quello del suo
accertamento), che la giurisprudenza riconduce alla previsione normativa
dell'art. 18 cit.,
attengono, in realtà, ad ipotesi ben diverse da quella che nella specie,
invece, ricorre (giusta la prospettazione, del resto,
dello stesso giudice a quo).
Nel
caso in esame, infatti - in quanto é pacifica la premessa dell'avvenuta
costituzione della società in epoca anteriore a quella della sua enunciazione -
il problema che si pone, in relazione ad un dato immobile facente parte del
patrimonio sociale, é quello unicamente di accertare la data del relativo
conferimento: di stabilire, cioé, se il bene stesso
sia stato conferito ab initio (come,
nell'opposta ingiunzione si assume, dal fisco, al fine di ricomprenderlo
nell'oggetto dell'atto costitutivo tassato) od, invece, in epoca successiva.
Ora
- stante, appunto, la dissociazione temporale tra costituzione ed accertamento
della società di fatto - l'originarietà del
trasferimento (la sua riconducibilità, cioé, al momento stesso della costituzione della società e
non ad uno dei possibili momenti successivi) deve essere, evidentemente,
accertata in concreto, in base ai comuni elementi probatori.
Nell'ambito
di tali elementi, non é escluso il ricorso anche alla presunzione: ma si
tratterà, come é evidente, di presunzione semplice regolata dai generali
principi del diritto, e non dalla norma speciale dell'art. 18; anche in
considerazione del fatto che la presunzione stessa, nella diversa ipotesi che
venga in discussione la tassazione (non della costituzione della società, ma)
del singolo conferimento, gioverebbe, in realtà, non già al fisco, ma al
contribuente, il quale, con la datazione anteriore dell'atto, dimostrerebbe il
minor valore del bene che ne costituisce oggetto.
4.
- In conclusione, in quanto é erronea la premessa interpretativa del giudice a
quo relativamente al contenuto della norma impugnata, deve dichiararsi
infondata la questione di costituzionalità sul presupposto di tale
interpretazione, appunto, sollevata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 r.d. 30
dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), sollevata, in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 15 luglio 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 3 agosto 1976.