Sentenza n. 219 del 1976
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SENTENZA N. 219

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (provvedimenti straordinari per la Calabria), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1973 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la società Michelin Italiana e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione della società Michelin Italiana e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Cristoforo Barberio Corsetti, per la società Michelin Italiana, ed il vice - Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio civile iniziato dalla s.p.a. Michelin Italiana nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, perché fosse dichiarata non dovuta "l'addizionale pro Calabria", aggiunta all'imposta sulle società, che era stata richiesta all'attrice con cartella esattoriale, il tribunale di Torino, con ordinanza 14 dicembre 1973, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, istitutiva della suddetta addizionale.

Osserva il giudice a quo che non essendo questa ultima dovuta quando l'imposta sulle società é pagata con versamento diretto alla Tesoreria, ai sensi dell'art. 168, primo comma, del testo unico delle imposte dirette ed essendo applicata, invece, per il secondo comma dello stesso articolo del T.U., quando l'altra imposta é riscossa a seguito di iscrizione nei ruoli, da ciò deriverebbe, in presenza di un identico fatto economico posto a base dell'imposizione, una disparità di trattamento tributario, non giustificata dalle diverse modalità di riscossione, non potendo questa essere assunta ad indice di una diversa capacità contributiva: sicché analogamente a quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 155 del 1963 per l'addizionale ECA, dovrebbe dichiararsi l'illegittimità della norma ora denunziata.

Nell'attuale giudizio si é costituita la società, la cui difesa insiste negli argomenti a sostegno dell'ordinanza, ampliandoli nella memoria del 17 maggio 1976.

Si é costituita l'Amministrazione finanziaria dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura precisa che il sistema di riscossione dell'imposta sulle società mediante versamento diretto alla Tesoreria trova la sua ratio nel tipo di imposta che colpisce un patrimonio e un reddito tassabili in base al bilancio; sistema che utilizza l'organizzazione tecnico-contabile del contribuente, in grado di conoscere con esattezza l'ammontare dell'imposta da versare. Solo se esso contribuente non ottemperi, in tutto o in parte, al versamento diretto in Tesoreria, si addiviene alla iscrizione a ruolo, che, fungendo anche da presupposto di fatto per una nuova obbligazione tributaria, quale é l'addizionale pro Calabria, colpirebbe - assume l'Avvocatura - una distinta capacità contributiva.

Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta alla Corte é la seguente: se l'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (Provvedimenti straordinari per la Calabria), istitutiva di un'addizionale delle imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali riscuotibili per ruoli esattoriali, violi gli artt. 3 e 53 della Costituzione, relativamente all'imposta sulle società, la quale, se versata direttamente in Tesoreria, ai sensi dell'art. 168, primo comma, del testo unico delle imposte dirette, non comporta l'onere della suddetta addizionale.

2. - Dall'ordinanza di rimessione si desume che la controversia tributaria attiene ad un periodo d'imposta (1963-1966) compreso in quello di applicabilità sia dell'addizionale pro Calabria (entro il 31 dicembre 1972: art. 1 della legge 19 maggio 1967, n. 356), sia dell'imposta sulle società (entro il 31 dicembre 1973: artt. 82 e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597): pertanto, non sorgono problemi né di jus superveniens, né di rilevanza della questione.

3. - Inconferente é il richiamo, fatto dal giudice a quo, alla sentenza n. 155 del 1963 di questa Corte, che, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 2 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, dato che in quella fattispecie la disparità di trattamento tributario per l'addizionale ECA, lungi dal discendere da una scelta del contribuente, era determinata dalla circostanza meramente casuale che il debito fosse stato iscritto nei ruoli prima oppure dopo una certa data.

4. - Nel sistema di riscossione in atto durante la vigenza della norma denunziata, l'iscrizione delle imposte dirette nei ruoli era la regola, rispetto alla quale il versamento in Tesoreria costituiva una deroga, rimessa in pochissimi casi alla volontaria iniziativa del contribuente (artt. 173 e 168 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645): deroga che era, tra l'altro, consentita per il pagamento dell'imposta sulle società.

5. - Dalla particolare agevolazione prevista per le società - sulla cui legittimità costituzionale non é sorta qui contestazione e che trova la sua ratio nell'organizzazione tecnico-contabile del soggetto d'imposta, cui fa riscontro una più rapida riscossione del tributo - non può derivare che la disposizione denunziata violi le invocate norme di raffronto.

6. - É da escludersi la lesione dell'art. 3 Cost. (che va tenuto presente anche nei confronti delle posizioni di tutti quegli altri contribuenti di imposte dirette la cui riscossione doveva, secondo la regola anzidetta, avvenire soltanto in base ai ruoli), non essendo consentito al legislatore ordinario disciplinare in modo uniforme situazioni tra loro diverse, né estendere i benefici derivanti da una razionale ed utile agevolazione, quale é quella del versamento diretto in Tesoreria, ai soggetti per i quali non é previsto e, tanto meno, a quelli che della agevolazione stessa non si siano avvalsi.

7. - Quanto all'art. 53 Cost., va rilevato che il presupposto dell'iscrizione del tributo nei ruoli non rivela - come, invece, assume l'Avvocatura generale dello Stato - un'autonoma e diversa capacità contributiva; ma, correlativamente, l'assoggettamento all'addizionale pro Calabria a seguito dell'iscrizione nei ruoli dell'imposta sulle società non vulnera il suindicato precetto costituzionale, dato che, alla stregua dei chiarimenti che precedono, l'esenzione dal pagamento dell'addizionale é la conseguenza dell'ammissione - razionale ex art. 3 Cost. - al versamento diretto (e facoltativo) della imposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (addizionale pro Calabria), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 3 agosto 1976.