Sentenza n. 203 del 1976
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SENTENZA N. 203

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia), e dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promosso con l'ordinanza emessa il 2 agosto 1973 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e Grillo Maria, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.

Visto l'atto di costituzione dell'INAM;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore Guido Astuti;

udito l'avv. Michele Giorgianni, per l'INAM.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento civile vertente tra l'INAM e Grillo Maria, il pretore di Milano, con ordinanza in data 2 agosto 1973 ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97, 100 e 104 della Costituzione.

Si premette nell'ordinanza di rinvio che l'INAM chiederebbe il rimborso dei servizi assistenziali erogati ai propri assicurati in dipendenza di un fatto dannoso altrui, non in base ai servizi effettivamente prestati, ma secondo la "spesa media" desunta dal costo globale dei servizi offerti agli assistiti. Tale sistema di determinazione delle somme, di cui l'INAM chiede il rimborso, renderebbe rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 692/1955, che, per l'illimitato potere amministrativo concesso all'ente, consentirebbe lo spreco del pubblico denaro, in contrasto con gli artt. 97, 100 e 104 Cost., addosserebbe sogli obbligati al risarcimento dei danni una maggiore "spesa media", non prevista dalla legge e non commisurata alla capacità contributiva del soggetto debitore, in violazione degli artt. 23 e 53 Cost., impedirebbe di tener conto dello spreco in sede di liquidazione dei danni in favore dell'INAM, confliggendo cosi anche con l'art. 24 della Costituzione.

Dopo ampia motivazione sullo spreco del pubblico denaro nella gestione INAM, l'ordinanza rileva, ancora, che gli artt. 4 della legge n. 692/1955 e 32 del d.l. n. 745/1970 sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost., nella parte in cui attribuiscono all'INAM un vasto potere discrezionale:

- per quanto riguarda la scelta fra acquisto diretto dei farmaci presso i produttori e acquisto presso le farmacie, con diritto, in quest'ultimo caso, ad uno sconto-tributo;

- in ordine alla compilazione del prontuario dei farmaci;

- relativamente alla richiesta di un contributo variabile ai mutuati, restando invariato lo sconto-tributo di cui sopra.

Con riferimento al primo punto, il contrasto denunciato si verificherebbe per l'arbitraria possibilità da parte dell'INAM di far sorgere un rapporto di diritto tributario o di diritto civile con i produttori di farmaci, ovvero rapporti di natura diversa con i vari produttori per un identico farmaco. Anche la discrezionalità nella compilazione del prontuario si risolverebbe, a sua volta, in un arbitrario potere di far sorgere a carico dei produttori l'obbligo di pagare lo sconto-tributo. La effettiva misura di quest'ultimo, infine, dipenderebbe dall'uso del potere discrezionale nella determinazione del contributo a carico dei mutuati.

Si é costituito in giudizio l'INAM deducendo l'irrilevanza e, comunque, l'infondatezza delle questioni proposte.

Non contestandosi, infatti, nell'ordinanza di rimessione, la regolarità delle operazioni di calcolo e la loro riferibilità a spese effettivamente sostenute, una eventuale dichiarazione di illegittimità delle norme denunziate, con conseguente eventuale maggiore economicità della gestione, potrebbe riferirsi al futuro e non al passato, e, quindi, non avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo.

Nel merito, poi, le questioni proposte sarebbero attinenti a problemi di carattere esclusivamente tecnico, come tali estranei ad un giudizio di legittimità costituzionale.

Considerato in diritto

1. - In un procedimento civile promosso dall'INAM in surrogazione d'un assicurato danneggiato, per ottenere dalla responsabile civile il rimborso delle somme spese per indennità di malattia, degenza ospedaliera ed assistenza medico-farmaceutica, il giudice a quo ha sollevato di ufficio, nella contumacia della parte convenuta, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che autorizzano gli istituti ed enti mutualistici nazionali all'acquisto diretto dai produttori delle preparazioni farmaceutiche per la distribuzione ai propri assistiti, e, qualora essi non si avvalgano di detta facoltà, prevedono a loro favore uno sconto del 25 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali. Queste disposizioni, secondo l'ordinanza di rimessione, attribuiscono all'INAM un eccessivo potere discrezionale in ordine alla scelta ed all'acquisto dei farmaci e determinano una cattiva gestione amministrativa, con ingiustificato ed abusivo aggravio di spese: esse confliggerebbero con gli artt. 97, 100 e 104 Cost., permettendo spreco del pubblico denaro; con l'art. 24 Cost., impedendo di tener conto di tale spreco nella liquidazione dei danni da rimborsare all'INAM; con gli artt. 23 e 53 Cost., ponendo arbitrariamente una prestazione a carico dei soggetti eventualmente tenuti al risarcimento per i servizi erogati, non commisurata alla loro capacità contributiva; con gli artt. 3 e 23 Cost., conferendo all'INAM il potere discrezionale di imporre un contributo variabile ai mutuati, restando invariato lo sconto - tributo dovuto dalle imprese produttrici di medicinali e dalle farmacie all'Istituto, sul prezzo di vendita al pubblico.

2. - La questione di costituzionalità é inammissibile, per manifesto difetto di rilevanza in ordine alla decisione del giudizio di merito. Nell'ordinanza di rimessione si osserva che l'INAM ha chiesto il rimborso, per spese di assistenza medico-farmaceutica, della somma di lire 126.420, calcolata sulla base di lire 2580 al giorno per giorni 49, e l'importo di questa spesa media giornaliera viene apoditticamente assunto come indice sicuro d'una "pessima organizzazione amministrativa di acquisto dei farmaci, con conseguente spreco del pubblico denaro", su cui il giudice a quo si diffonde con inconferente motivazione, diretta a contestare non solo l'ingente costo dell'assistenza mutualistica pubblica, ma financo le scelte tecnico-farmacologiche dell'INAM nella formazione del prontuario delle specialità medicinali ammesse per gli assistiti, e l'alto prezzo dei prodotti farmaceutici per la incidenza delle spese pubblicitarie e per l'eccessivo numero dei "produttori parassiti".

É ovvio che siffatte considerazioni nulla hanno a vedere con l'oggetto della causa, nella quale il giudice ben poteva sottoporre ad esame la congruità della nota spese farmaceutiche prodotta dall'INAM, ed emettere la propria pronuncia sul caso concreto, senza veruna necessità di sollevare pregiudizialmente la questione di costituzionalità delle disposizioni denunciate (la cui legittimità, oltre tutto, é già stata riconosciuta da questa Corte con decisioni nn. 144 del 1972, 102 del 1973, 201 del 1975); disposizioni di cui é evidente la non applicabilità, anche mediata o indiretta, ai fini della decisione del giudizio di merito, come risulta altresì dall'assenza di qualsiasi motivazione circa la rilevanza nel provvedimento di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3,23,24,53,97,100,104 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1976.