SENTENZA N. 191
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti promossi con ricorsi dei Presidenti delle Regioni Lombardia,
Toscana ed Emilia-Romagna, notificati il 10 e 9
settembre 1975, depositati in cancelleria il 19 e 23 settembre 1975 ed iscritti
ai nn. 31, 32 e 33 del registro 1975, per conflitti
di attribuzione sorti a seguito dei decreto del
Ministro per la sanità 30 giugno 1975 recante "Approvazione degli schemi
di convenzione tra le Regioni e le cliniche universitarie, gli istituti di
ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera,
gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e le case di
cura private".
Visti
gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore Guido Astuti
uditi.
l'avv. Umberto Pototschnig,
per
Ritenuto in fatto
Con
ricorso notificato il 9 settembre 1975
Il
decreto impugnato violerebbe, in primo luogo, l'art. 17, primo comma, lett. a,
della legge 16 maggio 1970, n. 281 e l'art. 8, d.P.R.
14 gennaio 1972, n. 4. Esso, infatti, sarebbe stato emesso, nell'esercizio
della funzione di indirizzo e coordinamento, con la forma di un decreto
ministeriale, non emanato in base a preventiva deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Ciò, nonostante che le norme citate prevedano, per l'esercizio da
parte dello Stato della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di
assistenza sanitaria ospedaliera, una delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio, di intesa con il
Ministro o i Ministri competenti. Del resto, anche a voler ritenere applicabile
alla fattispecie l'art. 18, terzo e quarto comma, della legge n. 386 del 1974,
ove si parla di schemi di convenzione emanati dal Ministro della sanità, sarebbe
stata pur sempre necessaria una preventiva approvazione degli schemi di
convenzione da parte del Consiglio dei Ministri, mentre, essendo intervenuta
l'approvazione solo successivamente, questa avrebbe assunto il valore di mero
controllo posteriore della volontà del Ministro per la sanità. Tale
declassamento della funzione statale di indirizzo e di coordinamento dal
livello politico voluto dalla legge ad un livello meramente amministrativo
avrebbe menomato la sfera delle attribuzioni regionali.
Il
decreto impugnato si porrebbe inoltre in contrasto con gli artt.
117 e 118 Cost., con l'art.
17 legge 16 maggio 1970, n. 281, con gli artt. 1, 2 ed 8 del d.P.R. 14 gennaio
1972, n. 4, con gli artt. 12 e 18
legge 17 agosto 1974, n. 386.
La
sfera della competenza amministrativa regionale in materia di assistenza
ospedaliera, risultante dalla indicata normativa, sarebbe indebitamente
declassata ad una attività di natura meramente
esecutiva dal carattere degli schemi di convenzione emanati con il decreto
impugnato, integranti una normativa estremamente minuziosa, dettagliata e
rigida.
Un
corretto esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento spettante allo
Stato dovrebbe, invece, attuarsi mediante l'emanazione di direttive di
carattere generale, idonee ad orientare l'attività delle Regioni verso i fini
fondamentali da perseguire.
Il
decreto impugnato contrasterebbe infine con la legge regionale Toscana 3
febbraio 1975, n. 10, relativa alla erogazione
dell'assistenza ospedaliera, con grave compromissione
di un organico programma di interventi della Regione nel settore.
In
riferimento al medesimo decreto ha sollevato conflitto di attribuzione, con
ricorso notificato il 9 settembre 1975, anche
Analogo
conflitto di attribuzione, in relazione allo stesso decreto, ha sollevato, con
ricorso notificato il 10 settembre 1975, anche
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, ha dedotto la infondatezza dei tre
ricorsi.
Sarebbero,
in primo luogo, inammissibili le censure volte non già al contenuto del
provvedimento impugnato, bensì al procedimento seguito per la sua emanazione, e
comunque non riferibili alle sfere di competenza direttamente determinate dalla
Costituzione e dalle leggi costituzionali. Inoltre, non potrebbe ravvisarsi
alcun declassamento dall'attività di indirizzo e coordinamento, ove questa sia
esercitata dal Ministro della sanità, con l'approvazione del Consiglio dei
Ministri, e, in ogni caso, sarebbero state esattamente osservate le regole del
procedimento e delle competenze, fissate nell'art. 18 della legge n. 386 del
1974.
Il
decreto impugnato, poi, sarebbe legittima espressione del potere dello Stato di
assicurare l'unità di indirizzo richiesta dal prevalere di esigenze unitarie,
coordinate e non sacrificate agli interessi regionali, potere che non potrebbe
essere limitato dalle leggi regionali eventualmente esistenti.
Considerato in diritto
1.
- Con i ricorsi indicati in epigrafe le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Toscana hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato, in relazione al decreto del Ministro per la sanità in data 30
giugno 1975, con il quale, in esecuzione del disposto degli articoli 12 e 18
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella
legge 17 agosto 1974, n. 386, sono stati emanati quattro schemi di convenzione
tra le regioni e le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura
riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, gli istituti
ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e le case di cura private;
schemi approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1 luglio 1975.
Secondo
l'assunto delle Regioni ricorrenti, con l'emanazione di detto decreto lo Stato
avrebbe violato le attribuzioni regionali, quali risultano dalle disposizioni
degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in
relazione agli artt. 17, primo
comma, lett. a, della legge 16 maggio 1970, n. 281; 1, 2, 8 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4; 1 e seguenti della legge 12
febbraio 1968, n. 132; 12 e 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Si osserva nei ricorsi
che il decreto ministeriale impugnato sarebbe stato
emanato con procedura difforme da quella prescritta per l'esercizio della
funzione di indirizzo e coordinamento, con declassamento di detta funzione
statale dal livello politico voluto dalla legge ad un livello meramente
amministrativo; che il decreto stesso, anziché limitarsi alla formulazione di
direttive, avrebbe stabilito una disciplina dettagliata delle convenzioni di
assistenza ospedaliera, esorbitante dai limiti della funzione statale e preclusiva
di ogni scelta delle Regioni in ordine ai mezzi ed alle modalità operative di
attuazione; che infine il decreto sarebbe in contrasto con le norme già dettate
in materia dalla Regione Emilia-Romagna con legge 14
maggio 1975, n. 30, dalla Regione Lombardia con leggi 15 gennaio 1975, n. 5 e
n. 6, dalla Regione Toscana con legge 3 febbraio 1975, n. 10, ed avrebbe invaso
la competenza regionale sull'ordinamento delle case di cura private, trasferita
dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.
Stante
la sostanziale identità delle questioni sollevate, i giudizi possono essere
riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2.
- Secondo un primo motivo, comune ai tre ricorsi, rispetto alle funzioni
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, trasferite
alle regioni a statuto ordinario, la residua funzione di indirizzo e
coordinamento delle attività attinenti ad esigenze di carattere unitario,
riservata allo Stato dall'art. 17, primo comma, lett. a, della legge 16 maggio
1970, n. 281, sarebbe disciplinata in via generale dalla disposizione dell'art.
8 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, comune ai decreti
delegati di trasferimento, in base alla quale detta funzione deve essere
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con
legge o con atto avente forza di legge, "mediante deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti". L'art. 18 della legge
17 agosto 1974, n. 386, richiedendo per gli schemi di convenzione ivi previsti
l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri ai sensi del ricordato art.
8 del d.P.R. n. 4 del 1972, avrebbe esplicitamente
ricondotto tale approvazione alla funzione di indirizzo e di coordinamento, ed
implicitamente riconosciuto che le convenzioni da stipularsi dalle regioni
ricadono nella competenza regionale di esercizio delle funzioni trasferite a
norma dell'art. 17, lett. a, della legge n. 281 del 1970. Nel caso di specie,
il Consiglio dei Ministri sarebbe stato invece chiamato solo ad aggiungere la
propria approvazione ad un atto già emanato dal Ministro per la sanità, senza
previa proposta da parte del Presidente del Consiglio, con aperta violazione
delle forme richieste per l'esercizio da parte dello Stato della funzione di
indirizzo e coordinamento in materia di sicura spettanza regionale in base
all'art. 117 Cost., con
illegittima invasione della sfera di competenza amministrativa garantita alle
Regioni ricorrenti.
La
difesa dello Stato ha eccepito l'inammissibilità di questo motivo dei ricorsi,
osservando che esso concerne una pretesa violazione di norme regolanti il
procedimento e la competenza degli organi statali, e non già il contenuto del
provvedimento impugnato, che si assume lesivo delle competenze proprie delle regioni.
Ma l'eccezione non é fondata, perché anche l'illegittimo esercizio d'un potere,
per violazione di norme di legge sulla competenza o sul procedimento che
risultino poste a tutela dell'autonomia costituzionalmente garantita alle
regioni, come quelle dell'art. 8 del d.P.R. n. 4 del
1972, ben potrebbe dar luogo a conflitto di attribuzione.
3.
- Peraltro, nella specie la denunziata violazione non sussiste. Occorre,
infatti, ricordare che la delega legislativa contenuta nell'art. 17, primo comma, lett. a, della legge n. 281 del 1970, e il d.P.R. n. 4 del 1972 emanato in base a tale delega,
concernono espressamente il trasferimento alle regioni delle funzioni
amministrative già esercitate in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera
"dagli organi centrali e periferici dello Stato", rispetto alle quali
l'art. 8 del d.P.R. n. 4, (ora
abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382),
disciplinava l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento da parte
dello Stato. Il decreto ministeriale di cui é causa non ha ad oggetto funzioni
statali già trasferite alle regioni, bensì attribuzioni che erano proprie di
una serie di istituti ed enti nazionali, ai quali la legislazione previgente affidava compiti di assistenza contro le malattie,
e che solo il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17
agosto 1974, n.
Conseguentemente,
l'art.
É
chiaro che il legislatore, nell'atto con cui trasferiva alle regioni i compiti
in materia di assistenza ospedaliera già pertinenti all'INAM, all'ENPAS ed
altri istituti ed enti previdenziali, oltre a mantenere temporaneamente in vita
le convenzioni stipulate da detti istituti ed enti, ha espressamente disposto
che le nuove convenzioni dovessero essere stipulate dalle regioni sulla base di
schemi emanati nel modo previsto dal secondo comma dell'art. 18. Il
procedimento ivi stabilito é bensì parzialmente diverso da quello previsto
dall'art. 8 del d.P.R. n. 4 del 1972 per l'esercizio
della funzione di indirizzo e coordinamento, ma sembra ovvio rilevare che
trattasi di compiti diversi dalle attribuzioni amministrative già trasferite
alle regioni a statuto ordinario con detto decreto legislativo. Soprattutto, la
differenza del procedimento é giustificata dalla speciale natura dell'atto:
trattandosi di emanare schemi di convenzione, opportunamente é stato stabilito
ch'essi fossero predisposti ed emanati dal Ministro della sanità, di concerto
con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, sentite le
regioni, e quindi sottoposti all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Anche
il richiamo dell'art. 18, secondo comma, all'art. 8
del d.P.R. n. 4 del 1972, valido come riferimento
alla funzione statale di indirizzo e coordinamento per esigenze di carattere
unitario, non può essere considerato vincolante quanto al modo di esercizio di
detta funzione, oggetto nello stesso articolo della nuova legge di espressa
disciplina difforme in relazione a quel particolare tipo di provvedimento.
Queste
considerazioni consentono di concludere che il decreto ministeriale di cui si
contende non é viziato da violazione di norme sul procedimento o sulla
competenza, idonea a determinare lesione della sfera di attribuzione
costituzionalmente garantita alle regioni dagli artt.
117 e 118 della Costituzione.
4.
- Con un secondo motivo, anch'esso comune ai tre ricorsi, si osserva che gli
schemi di convenzione previsti dal ricordato art. 18, essendo emanati
nell'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento, avrebbero dovuto contenere soltanto le direttive o i criteri
generali necessari per coordinare ed uniformare, quanto al regime delle nuove
convenzioni di assistenza ospedaliera, le attività amministrative delle regioni
attinenti ad esigenze di carattere unitario; mentre gli schemi ministeriali,
con una disciplina minuziosa delle clausole delle convenzioni avrebbero
praticamente vanificato la competenza regionale, imponendo alle regioni di
stipulare convenzioni già interamente predeterminate nel loro contenuto
dispositivo.
Anche
questo motivo non é fondato. Come già si é dianzi avvertito, la legge 17 agosto
1974, n. 386, con le disposizioni degli artt. 12-
Imponendo
alle regioni il temporaneo rispetto delle convenzioni preesistenti e la stipula
di nuove convenzioni in conformità agli schemi ministeriali, la legge non ha
certamente determinato lesione delle competenze legislative ed amministrative
attribuite alle regioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera dagli
artt. 117 e 118 della Costituzione; di fatto, né le
regioni ricorrenti né altre regioni promossero a suo tempo questione di
legittimità del decreto-legge n. 264 e della relativa legge di conversione n.
386 del 1974, à sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1, dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Solo ora,
nella memoria prodotta in causa dalla Regione Emilia-Romagna,
si asserisce che, ove la disciplina posta nel decreto impugnato dovesse essere
considerata una corretta attuazione del disposto dell'art. 18, occorrerebbe
allora sollevare la questione di legittimità costituzionale di questa norma,
per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., con riferimento all'art.
17, lett. a, della legge n. 281 del 1970 e all'art. 8 del d.P.R.
n. 4 del 1972; questione che viene prospettata sotto
un triplice profilo, per pretesa incompatibilità tra la funzione di indirizzo e
coordinamento e la previsione di schemi di convenzione dettagliati e vincolanti,
per la conseguente espropriazione del potere amministrativo regionale, per
violazione del principio di legalità, non essendo state preliminarmente
indicate in sede legislativa le esigenze di carattere unitario giustificative
del provvedimento ministeriale. Questione peraltro di cui si rileva la
manifesta infondatezza, perché le esigenze di carattere unitario idonee a
legittimare le disposizioni degli artt. 12 e 18 della
legge n. 386 del 1974 non avevano certo necessità di una espressa
declaratoria da parte del legislatore, dato che trattavasi
di sostituire le regioni nei compiti di assistenza ospedaliera dell'INAM e
dell'ENPAS, per tacere degli altri istituti ed enti a carattere nazionale o
interregionale, e quindi di assicurare nelle diverse regioni alla generalità
dei lavoratori, dipendenti pubblici o privati, le medesime forme di assistenza,
sulla base di una effettiva eguaglianza di trattamento, e di stabilire altresì
criteri uniformi per la determinazione e ripartizione dei costi ed oneri
diretti e indiretti relativi al ricovero, all'assistenza, ad eventuali
prestazioni integrative a carico degli assistiti.
Come
questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare, quando con gli interessi
regionali concorrano o possono confliggere
interessi di dimensione ultra-regionale o, come nel caso presente, di carattere
generale, nazionale, in piena coerenza con il disegno costituzionale e senza
lesione delle competenze regionali "il rispetto delle esigenze unitarie é
garantito dai principi fondamentali stabiliti nelle leggi dello Stato per
quanto riguarda la potestà legislativa, dalla funzione statale di indirizzo e
coordinamento per quanto riguarda la potestà amministrativa" (sentenze n. 39 del
1971, n. 138
e 140 del 1972).
Anche
l'asserita incompatibilità obbiettiva tra la funzione di indirizzo e
coordinamento e la emanazione di schemi di convenzione
a contenuto vincolante, per cui verrebbe sottratto alle regioni l'effettivo
esercizio della loro potestà amministrativa, non sussiste di fatto nel caso
particolare di cui qui si discute. Senza indugiare sulle varie concezioni
prospettate dalla dottrina circa il fondamento e contenuto dei poteri riservati
allo Stato in ordine all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento
delle attività regionali attinenti ad esigenze di carattere unitario, sembra
incontestabile che questa funzione - la cui riserva allo Stato rappresenta
"il risvolto positivo di quel limite generale del rispetto dell'interesse
nazionale o di altre regioni, che l'art. 117 prescrive alla legislazione
regionale" (sentenza
n. 39 del 1971) - possa essere attuata in concreto con varie forme di
esercizio, in relazione alla diversità delle esigenze cui lo Stato deve
soddisfare, per la tutela degli interessi generali.
Nella
concreta fattispecie in esame, risulta evidente la opportunità,
riconosciuta dal legislatore, di evitare che nella stipula delle convenzioni
per l'assistenza ospedaliera le singole regioni, anche a statuto speciale,
potessero adottare criteri o perseguire scopi suscettibili di ledere le
esigenze unitarie già ricordate. Ciò tanto più considerando che trattasi d'un
regime a carattere temporaneo e transitorio, di avvio alla riforma sanitaria
generale, in vista della quale la stessa legge n. 386 del
5.
- Riconosciuta l'infondatezza del dubbio circa la legittimità della previsione
normativa contenuta negli artt. 12 e 18 della legge
n. 386 del 1974, si deve obbiettivamente escludere che il Ministro della sanità
ed il Governo, nel predisporre ed approvare gli schemi di convenzione emanati con
l'impugnato decreto 30 giugno 1975, abbiano violato le disposizioni dell'art. 18, primo comma, o ecceduto rispetto al potere loro
conferito dalla legge, nella formulazione del contenuto di detti schemi. In ossequio al dettato legislativo, sono stati formati, in
relazione al tipo di assistenza erogata, quattro distinti schemi di
convenzione, per regolare, rispettivamente, i rapporti tra regioni ed
università; tra regioni ed istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere
scientifico, distinguendo tra quelli aventi personalità giuridica di diritto
pubblico e di diritto privato; tra regioni ed istituti o enti di cui alle leggi
12 febbraio 1968, n. 132 (art. 1, penultimo comma), e 26 novembre 1973, n. 817,
per i dipendenti ospedali classificati; tra regioni e case di cura private, o
presidi di ricovero e cura non classificati, dipendenti dagli istituti ed enti
di cui alle citate leggi n. 132 del 1968 e 817 del 1973.
Questi
diversi schemi di convenzione presentano un contenuto variamente articolato in
relazione alle diverse caratteristiche degli istituti clinici, ospedali,
presidi di ricovero e cura. Alle clausole comuni di rinvio alle leggi statali
circa l'ammissione e dimissione dei malati, le spese per prestazioni accessorie
a carico degli assistiti o degli enti assicurativi, il rispetto della
personalità dei pazienti nelle attività di insegnamento e di ricerca, si
accompagnano clausole diverse a seconda dei tipi di
rapporto, per l'individuazione dei costi dell'assistenza ospedaliera in ordine
al relativo finanziamento a carico delle regioni, (imponendo tra l'altro la
formazione di bilanci distinti per gli stabilimenti di diagnosi e cura degli
istituti a carattere interregionale), ovvero per la determinazione della misura
e del numero delle diarie onnicomprensive da corrispondersi dalle regioni. Gli
schemi contengono dunque le condizioni essenziali del regolamento dei rapporti
convenzionali, per quanto attiene da un canto alle eguali esigenze di cura e
tutela degli assistiti, e dall'altro alla fissazione di criteri uniformi per
l'accertamento e l'attribuzione degli oneri finanziari dell'assistenza
ospedaliera. Più complesso risulta lo schema di convenzione con le case di cura
private, al quale sono allegati criteri di classificazione per la loro attribuzione,
in base ai servizi, impianti, attrezzature di cui sono dotate, a quattro
distinte fasce funzionali, ai fini della corresponsione delle diarie di degenza
e dell'eventuale compenso ai sanitari. Ma anche questa particolare disciplina,
nella quale le regioni ricorrenti ravvisano una indebita
invasione della loro competenza sull'ordinamento delle case di cura private,
trova puntuale giustificazione nell'intento di assicurare uniformità di
assistenza e corrispondenza dei relativi oneri alle effettive prestazioni,
anche quando le regioni ravvisino la necessità, per esigenze del servizio
ospedaliero, di ricorrere a convenzioni con case di cura private in possesso
dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, come espressamente
é loro consentito dall'art. 18, primo comma, della legge n. 386 del 1974. Né
può dirsi che la statuizione di criteri per l'attribuzione delle case di cura
alle quattro fasce funzionali sia lesiva della competenza trasferita alle
regioni dagli artt. 1 e 2
del d.P.R. n. 4 del 1972, dato che in base all'art.
6, n. 6, dello stesso decreto é rimasta ferma la competenza degli organi
statali "in ordine alla normativa tecnica relativa alle case di cura
private".
Poiché
la legge aveva disposto l'emanazione di schemi di
convenzione, a cui le regioni debbono uniformarsi nel regolamento dei rapporti
di assistenza ospedaliera, si deve riconoscere che questi schemi non avrebbero
potuto essere formulati in modo sostanzialmente diverso: le regioni ricorrenti
assumono che gli schemi "avrebbero dovuto contenere soltanto indirizzi o
direttive generali", per "orientare l'azione regionale in ordine ai
fini fondamentali da perseguire", ma sembra ovvio osservare che una
siffatta limitazione palesemente contrasta con il normale contenuto tipico d'uno
schema di convenzione.
D'altra
parte, nella stipula delle convenzioni in conformità agli schemi ministeriali,
le regioni, fermo il rispetto delle clausole essenziali rispondenti alle
esigenze di uniformità di criteri che sono state qui sopra ricordate, potranno
discrezionalmente integrarne il contenuto normativo con ulteriori e non
incompatibili clausole regolatrici dei diversi rapporti, secondo le
particolarità delle singole situazioni concrete.
Anche
sotto questo profilo si deve dunque escludere che l'emanazione degli schemi di
convenzione previsti dagli artt. 12 e 18 della legge
n. 386 del 1974 abbia determinato illegittima lesione delle attribuzioni
amministrative delle regioni
6.
- Conseguentemente a quanto già si é osservato, deve riconoscersi l'infondatezza
anche dell'ultimo motivo dei ricorsi, con il quale si assume che il decreto
ministeriale impugnato contrasterebbe con le leggi regionali già in vigore,
perché gli schemi di convenzione contengono una normativa parzialmente
difforme, e ciò proprio laddove "le regioni hanno provveduto, per quanto
di loro competenza, a dare attuazione alla 386".
Deve
rilevarsi al riguardo che le tre regioni ricorrenti hanno fatto nelle loro
leggi espresso riferimento alle disposizioni degli artt.
12 e 18 di detta legge (contro la quale non avevano promosso giudizi di
impugnazione diretta), proprio in vista della loro puntuale applicazione anche
per quanto concerne il subingresso nelle convenzioni
in atto e la stipula delle nuove convenzioni in conformità agli schemi
ministeriali. Così, la legge 14 maggio 1975, n. 30, della Regione Emilia-Romagna dispone che la giunta regionale stipula le
convenzioni per l'assistenza ospedaliera da erogare agli aventi
diritto "in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge e agli
schemi di cui all'art. 18, secondo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264,
convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386" (art. 31:
e si v. anche gli artt. 1, 2, 9,
11, 15, 32); la legge 15 gennaio 1975, n. 5 della Regione Lombardia
dichiara che "la giunta regionale si conforma al disposto dell'art. 35
della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, e agli schemi di cui al secondo
comma dell'art. 18, etc." (art.
26: e si v. anche gli artt. 1, 27, nonché l'art. 4,
lett. b, della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6); la legge 3 febbraio
1975, n. 10, della Regione Toscana prevede anch'essa la stipula delle
convenzioni "in applicazione dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n.
386" (art. 1: e si v. anche gli artt. 11, 12, 13).
Esorbita
dall'oggetto di questo giudizio una indagine sulla
compatibilità delle ricordate leggi regionali con gli schemi ministeriali in
questione, dal momento che le stesse leggi hanno formalmente recepito il
disposto dell'art. 18 della legge statale n. 386 circa la conformità delle
convenzioni agli schemi predisposti dal Ministro per la sanità ed approvati, previa
audizione delle regioni, dal Consiglio dei Ministri. Nel caso di specie ogni
eventuale difformità delle leggi regionali anteriormente emanate, rispetto agli
schemi di convenzione dalle leggi stesse richiamati - e ciò in ossequio ad una espressa norma della legge statale -, non può integrare
illegittima invasione da parte dello Stato nella sfera delle competenze delle
Regioni.
I
ricorsi debbono pertanto essere respinti.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
che spetta allo Stato emanare gli schemi di convenzione previsti dall'art. 18
del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella
legge 17 agosto 1974, n. 386, schemi emanati con il decreto ministeriale 30
giugno 1975 ed approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1 luglio
1975.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 14 luglio 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 22 luglio 1976.