SENTENZA N. 190
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da
Visto
l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi
l'avv. Aldo Piras, per
Ritenuto in fatto
1.
- Con ricorso notificato il 2 febbraio 1974 e depositato l'8 febbraio 1974, il
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 880,
recante "Localizzazione degli impianti per la produzione di energia
elettrica", per contrasto con gli artt. 8, nn. 3, 5 e 6; 9, nn. 8 e 10; 16; 55; 56; 87; 97 del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige).
Le
norme impugnate, disciplinando la localizzazione, la costruzione e la gestione
sul territorio nazionale dei nuovi impianti termici di produzione di energia
elettrica e delle reti di trasporto ad alta tensione da effettuarsi dall'Enel, ed attribuendo i necessari poteri amministrativi alla
competenza di organi statali, violerebbero l'autonomia costituzionale della
Provincia di Bolzano, cui lo Statuto speciale conferisce potestà legislativa
primaria e quindi anche amministrativa nelle materie: "tutela
e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare",
"urbanistica e piani regolatori", "tutela del paesaggio";
nonché competenza concorrente nelle materie dell'"incremento della
produzione industriale" e dell'"igiene e sanità".
2.
- Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocato generale dello Stato con deduzioni depositate il 27
febbraio 1974.
Rilevato
in via preliminare che la materia degli impianti di produzione e distribuzione
di energia elettrica non figura tra le competenze di regioni o province a
statuto speciale e che - anzi - gli interventi statali in tale materia trovano
il loro fondamento nell'art. 43 della Costituzione, la difesa dello Stato
osserva che ogni competenza regionale o provinciale deve intendersi limitata
alla dimensione territoriale degli interessi in questione, sicché é
perfettamente legittimo che lo Stato detti una disciplina particolareggiata
dell'azione amministrativa per le ipotesi in cui la materia considerata
travalichi l'interesse regionale o provinciale.
La
legge impugnata, sostiene inoltre l'Avvocatura dello Stato, all'art. 3, fa
espressamente salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e tale riserva
deve intendersi estesa anche alle Province di Trento e Bolzano, le quali,
pertanto per le materie di loro competenza, come ad esempio l'urbanistica, che
vengano ad essere toccate dalle disposizioni della legge statale in esame,
possono legittimamente adottare ed applicare la propria disciplina come
3.
- Alla pubblica udienza le difese delle parti hanno insistito nelle rispettive
conclusioni.
Considerato in diritto
1.
- Con il ricorso in epigrafe
2.
- Successivamente alla proposizione del ricorso, é entrata in vigore la legge 2
agosto 1975, n. 393, recante norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e l'impiego di energia
elettrica, la quale, oltre a dettare, nel suo Capo II, particolari norme anche
in ordine alle centrali termoelettriche (che formavano l'oggetto della legge
impugnata), espressamente estende a queste ultime talune delle disposizioni in essa contenute quanto alle centrali elettronucleari,
così modificando ed abrogando in parte la normativa della legge del 1973.
Più
particolarmente, il terzo comma dell'art. 3, disciplinante il potere
sostitutivo del Cipe quanto alla localizzazione degli
impianti, in caso di inerzia "della Regione interessata", risulta
sostituito dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 393 del 1975, che
prevede in detta ipotesi il ricorso allo strumento della legge. Anche i successivi commi quarto, quinto e sesto del medesimo art.
3 sono sostituiti dal settimo comma dell'art. 4 della legge del 1975, così
essendo disposto dall'art. 20 di quest'ultima, il cui art.
In
conseguenza, le questioni sollevate dalla Provincia nei confronti dell'art. 3, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e dell'art. 5,
secondo comma, della legge n. 880 del 1973 devono essere dichiarate
inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
A
identica conclusione si perviene quanto alla censura rivolta all'art. 2, comma
primo, con riferimento alla funzione di indirizzo e coordinamento, poiché
l'art. 9 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, richiamato
dal predetto art. 2, é stato sostituito dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975,
n. 382, sull'ordinamento regionale, con abrogazione espressa, in particolare,
dei nn. 1) e 2) dell'ultimo comma, che avevano
specifico riguardo alla materia di cui é controversia.
3.
- Come si é sopra ricordato, al punto 1, il ricorso della Provincia di Bolzano
muove dall'assunto dell'applicabilità dell'intera legge del 1973 alla Provincia
medesima, e dell'applicabilità, altresì, della stessa alle Regioni a statuto
speciale, salvo che in ordine al procedimento di cui all'art. 3, facendone anzi
motivo di specifica doglianza.
Ma
la censura non é fondata, perché erronea ne é la premessa. Deve infatti ritenersi che le due Provincie
di Bolzano e di Trento siano implicitamente incluse nella formula dell'art. 3
("fatti salvi i poteri delle Regioni a statuto speciale"), in
considerazione delle analoghe caratteristiche che contrassegnano le Regioni a
statuto speciale e le due Provincie in cui si
articola quella del Trentino-Alto Adige: identicamente dotate, le une come le
altre, di autonomia garantita da statuti differenziati, adottati con leggi
costituzionali. Né alla collocazione topografica della riserva, formulata, come
già detto, nell'art. 3 anziché in apertura della legge, può darsi un peso
eccessivo, restringendone illogicamente la portata: tanto più che l'articolo 3
é inscindibilmente connesso con le altre disposizioni che nella medesima legge
lo precedono e lo seguono.
D'altronde,
una conferma dell'interpretazione che correttamente deve darsi della salvezza
dei poteri delle Regioni a statuto speciale (e quindi anche, come rilevato,
delle Provincie di Bolzano e di Trento) si ricava dalla più volte citata legge n. 393 del 1975, disciplinante
materia analoga (ed in parte la stessa materia), che - con identica
formulazione - ha sicuro riferimento, nel suo art. 1, sia alle Regioni a
statuto speciale sia alle Provincie di Bolzano e di
Trento.
Conseguentemente
anche negli artt. 4, terzo comma, e
5, primo comma, i riferimenti testuali al "presidente della Regione
interessata" vanno letti, per
4.
- Ma
Che
restino salvi i poteri della Provincia significa
invece e soltanto che, laddove la normativa della legge impugnata (per la parte
ancora in vigore dopo le ricordate modificazioni introdotte dalla successiva
legge del 1975), venga ad interferire in materie di competenza della Provincia
stessa continuano ad avere applicazione, nell'ambito territoriale della
medesima, le disposizioni sostanziali e procedimentali
da essa emanate (ovviamente, se ed in quanto rispettose dei limiti
costituzionalmente prescritti). Il che vale per le competenze provinciali in
materia di urbanistica e piani regolatori di tutela del paesaggio e del
patrimonio artistico e popolare e di igiene e sanità; ma non vale per quella
concernente l'incremento della produzione industriale (di cui all'art. 9, n. 8,
del testo unificato dello Statuto), che ha un ambito più circoscritto e non si
estende di certo a tutto quanto attiene all'industria, e meno che mai ai
programmi di sviluppo di un'industria nazionalizzata qual é quella di
produzione dell'energia elettrica.
Altrimenti
detto, mentre da un lato restano legittimamente fermi i poteri dalla legge
attribuiti ad organi statali ed i compiti dalla stessa affidati all'Enel quanto alla individuazione delle aree geografiche del
territorio nazionale destinate ad accogliere gli insediamenti delle centrali,
alla approvazione dei relativi progetti ed alla autorizzazione alla costruzione
(o ampliamento) ed all'esercizio (sotto l'aspetto tecnico-economico), rimangono
d'altro lato fermi anche i poteri che le leggi provinciali osservano alle
autorità locali quanto alla formazione dei piani regolatori e relative
varianti, alle licenze edilizie che si rendano necessarie, ad eventuali
autorizzazioni paesaggistiche e via dicendo, così come nella costruzione delle
opere dovranno osservarsi le norme di leggi della Provincia disciplinanti le
cautele contro il rischio di inquinamenti.
Con
l'avvertenza che avverso provvedimenti dell'uno o
dell'altro ente, dei quali fosse contestata la legittimità, l'ente controinteressato potrebbe far valere le proprie ragioni
dinanzi al giudice amministrativo, ovvero, nell'ipotesi di asserita invasione
delle rispettive sfere costituzionali di competenza, dinanzi a questa Corte, in
sede di conflitto di attribuzione.
Nei
sensi sopra esposti, le questioni proposte dalla Provincia ricorrente nei
confronti degli articoli 1, 2, secondo comma, 3, primo
e secondo comma, 4, 5, primo comma, e 6 della legge de qua sono da dichiarare
non fondate.
5.
- Palesemente prive di fondamento sono, infine, le censure per violazione delle
norme statutarie sul controllo delle leggi provinciali, richiamate più sopra al
punto 1. Una legge statale che invada la competenza di
una Regione o di una Provincia autonoma, così come, all'inverso, una legge
regionale o provinciale che esorbiti dalla propria competenza, saranno
illegittime per contrasto con le norme di competenza, senza che per questo
possano configurarsi come dirette ad eludere i mezzi di impugnativa predisposti
a tutela dell'uno e dell'altro soggetto.
E
il giudizio instaurato nella specie su ricorso della Provincia davanti a questa
Corte é la più eloquente dimostrazione dell'errore di prospettiva che inficia,
sul punto, la difesa della Provincia medesima.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara:
a)
inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le questioni di
legittimità costituzionale degli artt.
2, comma primo; 3, commi terzo, quarto, quinto e sesto; 5, comma secondo, della
legge 18 dicembre 1973, n. 880, recante " Localizzazione degli impianti
per la produzione di energia elettrica", proposte con il ricorso in
epigrafe, in riferimento agli artt.
8, nn. 3, 5 e 6, e 9, nn. 8
e
b)
non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, commi secondo e
terzo; 3, commi, primo e secondo; 4, 5, comma primo, e 6 della stessa legge,
proposte con il ricorso predetto in riferimento alle
sopra citate disposizioni statutarie;
c)
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1; 2, commi secondo e terzo; 3, commi primo e
secondo; 4, 5, comma primo, e 6 della legge predetta, sollevate, in riferimento agli artt. 55, 56,
87 e 97 del citato d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con
il ricorso medesimo.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 14 luglio 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO – Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 22 luglio 1976.