SENTENZA N. 181
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b, della legge
1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1974 dalla Corte d'appello di Roma
nel procedimento civile vertente tra Di Tommaso Myriam e Macchi Egisto,
iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.
Visti
gli atti di costituzione di Di
Tommaso Myriam e di Macchi Egisto, nonché l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il
Giudice relatore Luigi Oggioni;
uditi
l'avv. Franco Ligi, per
Ritenuto in fatto
Nel
procedimento in grado di appello concernente la dichiarazione della cessazione
degli effetti civili del matrimonio di Macchi Egisto e Di Tommaso Myriam,
separati di fatto, non consensualmente, dal 1964,
pronunziata a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b,
legge 1 dicembre 1970, n. 898, con sentenza del tribunale di Roma in data 7
luglio 1972, impugnata dalla Di Tommaso, la difesa
dell'appellante sollevava questione di legittimità costituzionale dell'intera
suddetta legge n. 898 del 1970 e, comunque, del citato art. 3, n. 2, lett. b,
per pretesa violazione degli artt. 29 e 31 della
Costituzione.
La
difesa osservava al riguardo che la legge nel suo complesso, attraverso la
casistica di ipotesi di scioglimento del matrimonio ivi previste in
collegamento con un pregresso periodo di separazione (due anni prima
dell'entrata in vigore della legge) ed in particolare attraverso il
collegamento con un periodo di almeno cinque anni di separazione di fatto come
previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, contrasterebbe con
il principio della stabilità della famiglia garantito dalle invocate norme
costituzionali, in quanto condizionerebbe la permanenza del matrimonio
unicamente alla volontà anche di uno solo dei coniugi, con il conseguente
possibile moltiplicarsi di matrimoni irresponsabili, facilitati dalla
prospettiva di ottenere il divorzio alla scadenza dei termini di legge. Con
ciò, affermava sempre la difesa della Di Tommaso, si
favorirebbe la disgregazione dell'istituto familiare, a tutto danno delle parti
più deboli, cioé della moglie e dei figli, che nulla
potrebbero opporre alla pronunzia di scioglimento in presenza dei requisiti
della separazione protratta per il tempo richiesto, il quale tempo, in ogni
caso, non sarebbe in pratica sufficiente per fare ragionevolmente ritenere
preclusa ogni possibilità di riconciliazione coniugale.
Inoltre,
l'art. 3, n. 2, lett. b, citato, col richiedere il requisito della separazione
di fatto protrattasi per almeno cinque anni, purché però a far tempo da non
meno di due anni prima dell'entrata in vigore della legge in esame porrebbe una
discriminazione irrazionale, a carico dei coniugi separati di
fatto prima del detto termine, ai quali soltanto, senza plausibile
motivo, si applicherebbe la disciplina del divorzio automatico sopra censurata.
Inoltre,
la disciplina delle separazioni di fatto verificatesi almeno due anni prima
dell'entrata in vigore della legge in esame concreterebbe anche la denunziata
violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) poiché solo in relazione
ad esse si applicherebbe la disciplina dello
scioglimento o della cessazione automatica degli effetti civili del matrimonio,
mentre, solo per ragioni temporali, sfuggirebbero a tale conseguenza le
identiche situazioni verificatesi dopo il termine di legge.
L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, é stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 1974.
Avanti
alla Corte costituzionale si é costituita
La
difesa sviluppa le considerazioni svolte a suo tempo e quelle contenute
nell'ordinanza di rinvio, ed in particolare pone in rilievo, quanto alla
pretesa violazione dell'art. 2 Cost.,
il grave danno morale e materiale che per effetto della norma impugnata
subirebbe, senza adeguata giustificazione, il coniuge dissenziente, il quale,
senza sua colpa e senza potersi opporre, si trovi a perdere lo stato di
coniugato, con tutte le relative conseguenze di ordine giuridico e sociale,
incidenti sulla dignità della sua persona.
Insiste
poi nel prospettare la pretesa violazione dei principi della unità familiare e
della tutela della funzione familiare che deriverebbero dalla disciplina
impugnata, affermando, in sostanza, che la legge avrebbe trasformato il
matrimonio da istituto giuridico stabile e permanente in un rapporto precario,
anche senza il consenso di entrambe le parti.
Con
riguardo al profilo di illegittimità sollevato in relazione all'art. 3 Cost. la
difesa della Di Tommaso insiste nel prospettarne la
violazione per motivi sostanzialmente corrispondenti a quelli enunciati
nell'ordinanza di rinvio.
Si
é altresì costituito il Macchi, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Sorrentino, che ha tempestivamente depositato le proprie
deduzioni.
La
difesa del Macchi contesta la fondatezza delle questioni sollevate affermando
che la separazione di fatto, prolungatasi per anni, farebbe ragionevolmente
presumere la impossibilità morale e materiale di una
ripresa della vita in comune, sicché giustamente in questi casi il vincolo
sarebbe da considerarsi non più esistente e dovrebbe ritenersi legittima la
facoltà di recedere dal rapporto matrimoniale anche di uno solo dei contraenti,
tanto più che la legge impugnata prevede l'obbligo alimentare a carico del
coniuge che chiede lo scioglimento del matrimonio.
Si
é infine anche costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato
nei termini le proprie deduzioni difensive.
L'Avvocatura
osserva, anzitutto, che nell'ordinanza non si darebbe alcuna ragione in ordine
alla rilevanza della questione di legittimità dell'intera legge n. 898 del
1970, rilevanza che, comunque, non sussisterebbe se non in
riferimento alla specifica questione sollevata nei confronti dell'art. 3, n. 2,
lett. b, della legge stessa.
Nel
merito l'Avvocatura osserva che la separazione di fatto sarebbe
stata assunta come causa possibile di divorzio in una disposizione di
carattere transitorio, in vista del notevole numero di separazioni di tal
natura in atto al momento della entrata in vigore della legge istitutiva del
divorzio, e della opportunità quindi di una norma diretta a sanare tale
temporanea situazione. Non sarebbe, in dette circostanze, ravvisabile un
contrasto della norma col principio della solidarietà sociale sancito dall'art.
2 Cost., tenuto anche conto
che tale dovere viene ampiamente realizzato dopo lo scioglimento del matrimonio,
attraverso la corresponsione al coniuge, avente diritto, dell'assegno previsto
dagli artt. 5 e 6 della legge n. 898 del 1970.
Neppure
fondato sarebbe il profilo di illegittimità delineato in relazione all'art. 29
della Costituzione. Invero, mentre il riconoscimento dei diritti della
famiglia, sancito dal primo comma di tale articolo, avrebbe solo il significato
di un impegno per lo Stato di garantire il funzionamento dell'istituto
familiare, finché ne sussistano le condizioni di coesione interna indispensabili,
i principi dell'eguaglianza fra i coniugi e dell'unità della famiglia, sanciti
dal secondo comma, varrebbero solo nel caso di effettiva funzionalità
dell'istituto, trovando invece la sua crisi adeguata regolamentazione nelle
norme concernenti la separazione legale e lo scioglimento del vincolo.
Anche
insussistente sarebbe poi il lamentato contrasto della disposizione impugnata
con l'art. 31 Cost., il
quale avrebbe egualmente ad oggetto l'istituto familiare a condizione che
persistano i legami affettivi che hanno dato luogo al matrimonio, mentre, in
caso contrario, dovrebbero soccorrere altri strumenti giuridici, quali appunto,
lo scioglimento disciplinato dalla legge n. 898 del 1970.
Infine,
secondo l'Avvocatura, la norma impugnata non contrasterebbe neppure con l'art.
3 Cost., poiché la scelta
del termine di almeno due anni dall'inizio della separazione di fatto
anteriormente all'entrata in vigore della legge, apparirebbe pienamente
giustificata, riflettendo l'esigenza, non irrazionale né arbitraria, di
regolare in via transitoria quelle situazioni che, per l'effettiva cessazione
della convivenza, e la presumibile serietà del proposito di spezzare i legami
matrimoniali, richiedessero il riconoscimento della loro rilevanza giuridica ai
fini perseguiti dalla legge istitutiva del divorzio.
La
difesa della Di Tommaso ha depositato nei termini una
memoria illustrativa con cui, dopo avere riconosciuto fondata la
puntualizzazione della questione sostenuta dall'Avvocatura e dopo avere quindi
ammesso che la questione stessa andrebbe circoscritta alla pretesa
illegittimità della sola norma di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, della legge n.
898 del 1970, e non investire quindi l'intero testo legislativo, riafferma le
tesi già svolte circa l'automatismo dello scioglimento del matrimonio in caso
di separazione di fatto ed insiste nell'evidenziare nella disciplina impugnata
le carenze di tutela che pregiudicherebbero le parti più deboli. In
particolare, poi, rileva che la persistenza dei legami affettivi e spirituali,
cui, secondo l'Avvocatura, dovrebbe essere subordinata la tutela della famiglia
apprestata dagli artt. 29 e 31 Cost., sarebbe sostanzialmente rimessa alla volontà di una sola
delle parti del rapporto matrimoniale, mentre, in occasione della pronunzia di
scioglimento del matrimonio, dovrebbero essere considerati tutti i portatori di
interessi nel rapporto familiare con l'attribuzione di maggiori poteri di
intervento del pubblico ministero e del giudice.
Per
quanto riguarda il profilo di illegittimità prospettato in ordine alla pretesa
violazione dell'art. 3 Cost.,
la difesa della Di Tommaso insiste sulle precedenti argomentazioni ed afferma
che la posizione dei separati di fatto durante il biennio precedente
all'entrata in vigore della legge n. 898 del 1970 sarebbe stata regolata in
modo anomalo e discriminante sia rispetto alla legislazione precedente in
materia matrimoniale, sia rispetto alla nuova disciplina dello scioglimento,
senza che tale anomalia possa trovare legittimazione nella temporaneità della
norma. D'altra parte, il lungo iter della legge sul divorzio avrebbe dato
concretamente il modo di ottenere la separazione legale a chi intendesse
valersene ai fini del divorzio, per cui l'adozione
della disciplina transitoria in esame apparirebbe comunque ingiustificata.
Anche
la difesa del Macchi ha depositato nei termini una memoria illustrativa con cui
insiste nelle tesi precedentemente svolte per respingere le censure di
illegittimità e svolge in particolare argomentazioni analoghe
a quelle a suo tempo già svolte dall'Avvocatura generale dello Stato, anche per
quanto specificamente riguarda la pretesa violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
L'Avvocatura
generale ha, infine, anche depositato tempestivamente una memoria illustrativa,
con cui ripropone, svolgendoli ampiamente, gli argomenti già addotti per
contestare la ammissibilità e fondatezza delle
questioni di legittimità sollevate con l'ordinanza in esame.
Considerato in diritto
1.
- Con la suindicata ordinanza di rimessione,
Si
assume che la disposizione in esame, potendo dar luogo, una volta accertato il
decorso dei termini di durata della separazione di fatto, ad uno scioglimento
automatico del matrimonio, anche nel caso di separazione di fatto avvenuta col
dissenso dell'uno dei coniugi, costituirebbe violazione dei seguenti articoli
della Costituzione: art. 2 (pel venir meno della garanzia di protezione di
diritti inviolabili): art. 3 (pel venir meno della garanzia di parità di
trattamento, in quanto le conseguenze giuridiche della separazione vengono limitate a quelle verificatesi entro il periodo di
tempo come sopra circoscritto): art. 29 (violazione dei diritti della famiglia
e dell'uguaglianza tra i coniugi): art. 31 (violazione dei principi sulla
formazione della famiglia e sull'adempimento dei relativi compiti).
2.
-
É
giurisprudenza costante che la questione di legittimità costituzionale di un
intero testo legislativo é configurabile solo se le relative censure siano tali da investire tutte le disposizioni denunziate, o
se, comunque, le disposizioni stesse siano così intimamente collegate, da dover
essere valutate necessariamente nel loro insieme, ai fini del giudizio di
legittimità, in relazione al sistema da esse delineato ed attuato (sentt. nn.
19 del 1956; 38 del 1960; 53 del 1962; 46 del 1963; 61 del 1970).
La
legge qui impugnata consta di disposizioni, le quali, pur essendo fra loro
collegate dal comune presupposto della sussistenza di circostanze obbiettive
dalle quali sia desumibile che la comunione spirituale e materiale fra i
coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita
(art. 1), sono, tuttavia, articolate in funzione di una casistica
obbiettivamente precisata dalla stessa legge (art. 3) che investe una serie di
situazioni diverse fra loro. D'altra parte, la motivazione svolta
nell'ordinanza di rinvio non investe direttamente il suddetto principio
generale dello scioglimento del matrimonio per accertata impossibilità di
mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, ma
fa riferimento ad una asserita automaticità della
dichiarazione di scioglimento del matrimonio, conseguente ad una separazione di
fatto protratta per un determinato periodo, prevista specificamente dall'art.
3, n. 2, lett. b), come causa possibile di scioglimento del matrimonio.
La
legge impugnata, nel suo complesso, consta di disposizioni che, pur collegate
nel senso sopra illustrato, conservano tuttavia una propria autonomia, tale da
escludere che esse debbano essere valutate necessariamente nel loro insieme, ai
fini del presente giudizio di legittimità, il quale concerne, nei termini in
cui é stato sollevato, un ben preciso delimitato aspetto della complessa
normativa dettata dalla legge a proposito delle possibili cause di scioglimento
del matrimonio.
Di
conseguenza, la questione deve essere ricondotta al controllo della legittimità
dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge in esame, e, solo così individuata,
risulta ammissibile.
3.
- Nonostante che la denuncia di illegittimità costituzionale sia
articolata, e formalmente autonomi appaiano i vari motivi dell'asserita
contrarietà dell'art. 3, n. 2, lett. b, in parte qua, nei confronti degli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, su due punti si
incentra il dubbio avanzato dalla Corte d'appello e su di essi,
quindi, si deve rivolgere l'esame di questa Corte.
Si
assume, in sostanza, che ad integrare la separazione di fatto quale situazione
necessaria e sufficiente per chiedere lo scioglimento del matrimonio, sia
indifferente, secondo la normativa in esame, che la stessa abbia avuto luogo
anche con il dissenso di uno dei coniugi, e che dal decorso degli anzidetti
termini di durata della separazione di fatto consegua lo scioglimento automatico
del matrimonio.
Ma
tale assunto non può essere condiviso.
Con
la legge n. 898 del 1970, e sempre ai fini della pronuncia di scioglimento del
matrimonio, la separazione tra i coniugi é considerata rilevante. Ma si
distingue tra separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in
giudicato, separazione consensuale omologata e separazione di mero fatto. Ed é
evidente che le tre ipotesi, oltre che distinte, sono diverse, perché, mentre
nelle prime due vi é un momento in cui, sia pure nell'esercizio di funzioni
differenti e con atti di corrispondente natura, interviene il giudice ad
accertare o a prendere e dare atto che rispettivamente, in concreto, ricorrano
cause di separazione personale o il solo consenso di entrambi i coniugi, nella
terza ipotesi, quella della separazione di fatto, manca l'intervento del
giudice.
Ai
fini che qui interessano, ad integrare codesta terza ipotesi, non basta il mero
fatto della separazione tra i coniugi.
Non
si richiede, invero, che tale fatto si sia verificato e mantenuto per accordo o
con il consenso dei coniugi ovvero ad iniziativa di uno solo di essi e senza l'adesione o con l'opposizione dell'altro,
perché esso, nella logica della legge n. 898 del
Ed
allora occorre che al mero fatto della separazione in concreto si accompagni
ogni altro elemento che la cessazione (con la mancata ricostituzione) di detta
comunione faccia apparire effettivamente avvenuta.
Così
intesa la fattispecie de qua, si ha, poi, che nelle tre ipotesi sopraddette,
vengono ad essere riconosciuti come essenziali, elementi che ne rendono
possibile una complessiva considerazione in termini di omogeneità e di
razionale assimilabilità, in funzione
dell'eguaglianza di trattamento.
Ed
a ciò non é di ostacolo il disposto dell'ultima parte del primo capoverso
dell'art. 3, n. 2, lett. b, là ove si dice che per la proposizione della
domanda di scioglimento del matrimonio, nella separazione di fatto iniziatasi
anteriormente all'entrata in vigore della legge (e da almeno due anni) "i
cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza".
Tale
norma, infatti, ha una sua particolare ragione di essere, giacché per la
determinazione del momento finale del termine, da calcolarsi a ritroso, ai fini
della proposizione della domanda, non si sarebbe potuto non fare riferimento ad
un elemento concreto ed esterno e facilmente dimostrabile. Ed in tal senso
esaurisce la sua portata. Separazione di fatto e cessazione effettiva della
convivenza non possono assumersi come fatti equivalenti: altrimenti, oltre
tutto, potrebbe apparire irrazionale (e invece non lo é) il fatto che nelle due
altre ipotesi il legislatore non si riferisce, e sempre allo scopo della
determinazione del dies ad quem, al momento di perfezionamento (o di passaggio in
giudicato) della sentenza, sebbene a quello in cui é avvenuta la
"comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale".
4.
- Riguardate alla luce delle considerazioni che precedono, le dedotte censure
non sono fondate.
Escluso
che il mero fatto della separazione integri ed
esaurisca la fattispecie in ordine alla quale si ragiona, é, del pari, da
escludere che dall'accertamento del fatto derivi automaticamente lo
scioglimento del matrimonio.
Il
giudice, adito al fine dell'accoglimento di quest'ultima domanda, deve
procedere agli accertamenti occorrenti perché possa formare il proprio
convincimento. E, posto che, in concreto, ricorra la condizione di ammissibilità
dell'azione, cioé che la cessazione effettiva della
convivenza abbia avuto inizio nel tempo richiesto, il
giudice ricerca gli elementi probatori necessari e sufficienti al detto fine,
non limitandosi a constatare l'esistenza del mero fatto della separazione, ma
valutando quegli elementi in funzione della ricerca e determinazione in
concreto della cessazione della comunione materiale e spirituale, come fatto
permanente ed anche attuale: ciò attraverso successive fasi istruttorie e decisorie (artt. 4 e 5 della
legge).
5.
- Gli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione non sono
violati dalla norma oggetto di denuncia.
I
diritti inviolabili dell'uomo che
La
norma denunziata, come sopra intesa, non può dirsi che sia un precetto che
neghi o comprima alcuno di quei diritti ovvero impedisca o ostacoli il
perseguimento od il conseguimento dell'unità familiare.
Come
nelle altre due ipotesi di separazione giudiziale e di separazione consensuale
omologata, il legislatore vuole che il giudice accerti la cessazione e la non ricostituibilità della comunione spirituale e materiale,
così, sul terreno di una ragionevole parità di trattamento, lo stesso giudice
deve uniformarsi nella ipotesi di separazione di fatto. E da ciò consegue che
la norma denunciata non solo non viola le richiamate
disposizioni di raffronto, ma addirittura ne costituisce specifica e
giustificata applicazione.
Come
non sussiste tale contrarietà ai precetti costituzionali ora richiamati, così
nemmeno ricorre l'ulteriore motivo di denunzia, addotto dal giudice a quo.
6.
- Rientra evidentemente nei limiti del ragionevole esercizio della
discrezionalità spettante al legislatore che questi, in sede di determinazione
del periodo di separazione di fatto e della connessa mancanza della comunione
spirituale e materiale tra i coniugi, si riporti a
quello specificamente indicato. Trattasi, infatti, di uno spazio di tempo
sufficientemente ampio e convenientemente localizzato, perché da esso, in concorso con tutti gli altri elementi necessari ai
fini dell'accertamento di cui si é detto, il giudice possa trarre il proprio
convincimento.
Che
dalla norma così congegnata alcuni cittadini possano
essere ammessi a fruirne ed altri no, in relazione allo scioglimento o alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio, é inevitabile, ma ciò consegue,
in fatto, ad ogni norma che colleghi elementi della previsione nel tempo e ciò
faccia, siccome nella specie é avvenuto, in modo razionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 1
dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
sollevata con l'ordinanza in epigrafe dalla Corte d'appello di Roma, in
riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della
Costituzione;
dichiara
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b, della predetta legge, nella parte
concernente la separazione di fatto iniziata anteriormente alla entrata in
vigore della legge stessa: questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe
dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt.
2, 3, 29 e 31 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 14 luglio 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 15 luglio 1976.