Sentenza n. 174 del 1976
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SENTENZA N. 174

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1974 dal giudice istruttore del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Celano Armando ed altri, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Al termine dell'istruttoria formale a carico di minori degli anni 18 e maggiori degli anni 14, coimputati con maggiorenni, il giudice istruttore presso il tribunale di Torino ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede il proscioglimento istruttorio per non imputabilità, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. I predetti minori sono stati riconosciuti privi di capacità di intendere e di volere al momento della commissione dei delitti di detenzione e di porto abusivo di materiale esplosivo.

2. - Per il giudice istruttore il contrasto tra la norma impugnata con il principio costituzionale di inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento sussisterebbe per l'aspetto particolare che assumerebbe il proscioglimento di persona non imputabile nel contesto delle altre formule di proscioglimento previste dallo stesso art. 378 del codice di procedura penale.

Tale aspetto particolare sarebbe rappresentato dal fatto che il proscioglimento di persona non imputabile presupporrebbe un pieno accertamento di responsabilità e, quindi, come logica conseguenza, un giudizio di "riferibilità al prevenuto del reato al completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi", senz'altro parificabile al dibattimento a seguito del quale viene stabilita la pena che in concreto deve essere applicata e sulla base della quale viene fissata anche la natura ed entità della misura di sicurezza.

Nella fase istruttoria tale accertamento "di responsabilità" si svolgerebbe senza che la difesa dell'imputato abbia possibilità di realizzarsi compiutamente in quanto al difensore dell'imputato non sarebbe concesso di partecipare ad ogni singolo elemento di prova, così come avviene nel dibattimento attraverso il contraddittorio, quantunque sostanzialmente ogni elemento conduca ad una "decisione potenzialmente definitiva".

A riguardo sarebbe, per il proponente, orientativa la sentenza n. 64 del 1972 della Corte costituzionale stante l'analogia tra la situazione giuridica in essa presa in considerazione e quella oggetto della ordinanza di rimessione. Con tale sentenza, infatti, é stato dichiarato incostituzionale l'art. 304 bis del cod. proc. pen. nella parte in cui "esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere alla testimonianza a futura memoria e al confronto tra imputato e testimone esaminato a futura memoria".

Né varrebbe obiettare, a riguardo, che le misure di sicurezza del ricovero in manicomio o riformatorio giudiziario non rientrerebbero tra le pene in senso proprio; in effetti il loro "profilo contenutistico" - privazione della libertà personale - indurrebbe a doverle classificare pur sempre tra le "sanzioni penali", per cui al destinatario di esse dovrebbe essere data possibilità completa di difesa.

D'altra parte, se é pur vero che imputato e difensore potrebbero sempre giovarsi dei normali gravami contro le decisioni istruttorie, tuttavia il rimedio sarebbe limitato in quanto il gravame stesso rimarrebbe circoscritto alla semplice valutazione delle prove assunte fatta dal giudice, e non potrebbe incidere sulla loro essenza che bene avrebbe potuto essere diversa se al difensore fosse stato concesso di intervenire alla loro formazione.

La questione di legittimità costituzionale assumerebbe una maggiore incisività qualora si dovesse seguire un dato orientamento giurisprudenziale per il quale sarebbe preclusa, in sede istruttoria, ogni indagine sulla sussistenza di eventuali circostanze attenuanti; in tal caso al prosciolto in istruttoria per non imputabilità sarebbe riservato un trattamento più grave, con lesione del principio costituzionale di eguaglianza, di quello spettante al prosciolto per lo stesso motivo in sede dibattimentale, dove le circostanze attenuanti troverebbero pieno inserimento ad ogni effetto giuridico.

3. - Nel giudizio vi é stato solo l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Per l'Avvocatura la questione, così come sarebbe stata formulata, comporterebbe la necessità che il proscioglimento del non imputabile possa avvenire solo in sede dibattimentale, il che non sarebbe né giuridicamente né logicamente reso possibile per l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato, il quale può sì essere assistito dal difensore, ma non rappresentato.

Nel merito osserva che anche nel caso prospettato alla Corte la difesa sarebbe sufficientemente garantita poiché il difensore oltre a poter assistere all'interrogatorio dell'imputato, alla perizia e alle perquisizioni verrebbe posto, anche, a conoscenza di tutti gli atti processuali attraverso il deposito di essi prima della decisione del giudice istruttore.

Non solo, ma proprio a norma dell'art. 372 dei cod. proc. pen. il difensore dell'imputato potrebbe pur sempre presentare quelle istanze e memorie che ritenga opportune al fine di colmare le lacune ravvisabili negli atti formati senza il suo intervento.

Considerato in diritto

1. - Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Torino.

Per il proponente l'articolo impugnato contrasterebbe con il diritto di difesa in quanto prevederebbe il proscioglimento istruttorio per non imputabilità senza che il difensore dell'imputato abbia avuto modo di intervenire - non essendogli riconosciuta tale facoltà - al compimento di tutti gli atti istruttori diretti ad accertare i fatti e le circostanze di cui é procedimento e la loro riferibilità all'imputato. Il contrasto assumerebbe particolare rilievo nella considerazione che il proscioglimento per non imputabilità, quando ad esso potrebbe conseguire una automatica applicazione di misure di sicurezza detentive, si risolverebbe, a differenza di quanto avviene per altri motivi di proscioglimento istruttorio, in un vero e proprio giudizio di accertamento di responsabilità e, quindi, in una decisione non accompagnata da un riscontro di ogni singolo elemento di prova così come avverrebbe, invece, attraverso il dibattimento, caratterizzato dal contraddittorio.

2. - Questa Corte, in numerose sentenze, ha esaminato la posizione della difesa nell'istruzione formale ed ha dichiarato la incostituzionalità di quelle norme procedurali per le quali il diritto di difesa era reso difficile o ne veniva frustrato lo scopo o la funzione.

In tali sentenze (v., tra l'altro, la n. 46 del 1975 e la 62 del 1971) la Corte ha individuato l'ambito del diritto di difesa nella possibilità effettiva del suo esercizio, stabilendo che non é affatto necessario che esso debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento e in ogni fase processuale, sebbene che sia adeguato, nelle sue modalità, alle speciali caratteristiche del procedimento stesso.

L'ordinanza di rimessione si riferisce, in particolare, alla sentenza della Corte n. 64 del 1972, ravvisando una certa conformità tra la situazione giuridica presa in essa in esame e quella oggetto del presente giudizio.

Invero, l'analogia é solo apparente. Infatti la sentenza n. 64 del 1972 si inquadra nell'orientamento della Corte di considerare il diritto di difesa nei suoi concreti aspetti finalistici e funzionali. La dichiarata incostituzionalità dell'articolo 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui escludeva il diritto del difensore dell'imputato di assistere alla testimonianza a futura memoria, poggia sulla considerazione che trattandosi di atti istruttori assunti nel presupposto della loro irripetibilità, la difesa non avrebbe potuto dispiegare in ordine ad essi quei mezzi di riscontro che le competono in via diretta o indiretta.

3. - Nella fase istruttoria le garanzie di difesa trovano una duplice articolazione: l'una contestuale, l'altra successiva. Le garanzie contestuali sostanzialmente fanno perno sugli articoli 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater del cod. proc. pen. e sulla estensione ad essi data dalla Corte costituzionale con le sue sentenze; le garanzie successive sono soprattutto rappresentate dalle disposizioni contenute negli artt. 372 e 387 del cod. proc. penale. Esse ben si inquadrano nella armonia del sistema.

Invero, attraverso il deposito degli atti e documenti del processo e la facoltà dei difensori di trarne copia e di presentare le istanze e le memorie che ritengono opportune, la difesa ha possibilità di realizzarsi nell'intero arco della fase istruttoria con pienezza di diritti; ciò comporta, anche, la piena facoltà di richiedere al giudice istruttore l'espletamento di ogni altro mezzo di prova ritenuto necessario per l'accertamento della "verità" e, allo stesso fine, di richiedere, anche, la reiterazione di quei mezzi di prova già espletati, ma ritenuti incompleti o comunque contraddittori; di eccepire le eventuali nullità incorse nell'istruttoria stessa e di provocare la rinnovazione o la rettifica degli atti viziati di nullità. Né, d'altra parte, può il giudice istruttore ignorare le istanze della difesa sulle quali é obbligato a provvedere o con ordinanza o con la sentenza al fine di garantire ogni ulteriore rimedio giuridico.

Attiene, anche, all'esercizio del diritto di difesa la possibilità della impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento.

4. - Nella motivazione il giudice a quo esprime, altresì, delle perplessità sulla legittimità costituzionale dell'articolo contestato in riferimento all'art. 3 della Costituzione in considerazione di una parte dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "nella istruzione il fatto commesso non può essere valutato se non nei limiti della contestazione e questa, per principio inderogabile, comprende solo il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di una misura di sicurezza, con esclusione delle circostanze attenuanti". Ciò comporterebbe un diverso trattamento tra il prosciolto in istruttoria per totale incapacità di intendere e di volere e il prosciolto per lo stesso motivo in sede di dibattimento dove le eventuali circostanze attenuanti debbono essere tenute presenti dal giudice.

Rileva a riguardo la Corte che la questione, oltre a non essere stata formalmente proposta col dispositivo dell'ordinanza, essa comunque riguarderebbe l'art. 384 n. 2 del codice di procedura penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal giudice istruttore del tribunale di Torino, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1976.