SENTENZA N. 160
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e terzo
comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 22 ottobre 1974 dal tribunale di Pistoia nel procedimento
penale a carico di Chiti Vannino, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975;
2)
ordinanza emessa il 22 novembre 1974 dal pretore di Monsummano
Terme nel procedimento penale a carico di Breschi
Carlo ed altro, iscritta al n. 52 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del
20 marzo 1975.
Udito
nella camera di consiglio del 6 maggio 1976 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto in fatto
Nel
corso di un procedimento penale a carico di Chiti
Vannino, il tribunale di Pistoia, accogliendo l'eccezione proposta dal
difensore dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, commi primo e terzo, del r.d. 18 giugno 1931, n.
La
norma impugnata, prevedendo che i promotori di una riunione in luogo pubblico
debbano dare il prescritto preavviso al questore almeno tre giorni prima, si
porrebbe in contrasto con il principio di libertà di manifestazione del
pensiero e con l'art. 17 Cost.,
che, pur contemplando l'obbligo del preavviso, non pone alcun termine
dilatorio, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi validamente dato il
preavviso comunicato all'autorità in tempo utile per adottare gli opportuni
provvedimenti. Analoga questione é stata sollevata dal pretore di Monsummano Terme nel procedimento penale a carico di Breschi Carlo e altro.
Non
vi é stata costituzione delle parti private, né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.
- Con le ordinanze indicate in epigrafe viene
sollevata, in riferimento agli artt. 17, terzo comma, e 21 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e terzo comma, del r.d. 18
giugno 1931, n. 773, "testo unico delle leggi di pubblica sicurezza",
nella parte in cui dispone che i promotori di una riunione in luogo pubblico
devono darne avviso almeno tre giorni prima al questore, comminando sanzioni
per i contravventori. La disposizione impugnata confliggerebbe
con l'art. 17 della Costituzione, che prevede il preavviso senza imporre alcun
termine dilatorio, e comporterebbe una ingiustificata
limitazione delle libertà di riunione e di manifestazione del pensiero; si
assume al riguardo che dovrebbe essere sufficiente un preavviso comunque dato
all'autorità di pubblica sicurezza in tempo utile per consentire l'adozione di
eventuali provvedimenti, e che dovrebbe quindi escludersi il reato di omesso
preavviso quando la detta autorità fosse stata preventivamente avvisata della
riunione, indipendentemente dall'osservanza del termine di tre giorni.
Poiché
le due ordinanze propongono la medesima questione, i giudizi possono essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
2.
- La questione non é fondata. La norma costituzionale circa l'obbligo di
preavviso non esclude, anzi consente e postula la statuizione legislativa di un
congruo termine, entro il quale l'autorità possa valutare l'eventuale
sussistenza di motivi tali da giustificare il divieto della riunione à sensi
del terzo comma dell'art. 17, nonché adottare, ove occorra, i provvedimenti
opportuni per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'ampiezza di
questo termine dilatorio deve necessariamente essere prestabilita dal
legislatore, non potendosi ovviamente pretendere che sia oggetto di
apprezzamento caso per caso; ed un termine di tre giorni non può considerarsi
irragionevole o eccessivo, sol che si tenga conto delle molteplici esigenze che
possono presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, ad esempio, nei casi
non infrequenti in cui riceva l'avviso di una pluralità di riunioni indette per
lo stesso giorno, ovvero dell'organizzazione di un raduno con rilevante numero
di partecipanti, a carattere regionale o nazionale.
D'altra
parte, il termine dilatorio, imposto dalla legge per le sole riunioni in luogo
pubblico, non comporta, di per sé, apprezzabile compressione delle libertà
costituzionali di riunione e di manifestazione del pensiero; e la sua inosservanza
giustifica la sanzione penale comminata ai contravventori dal terzo comma
dell'art. 18, secondo quanto
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e
terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe in
riferimento agli artt. 17, terzo
comma, e 21 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 7 luglio 1976.