Sentenza n. 151 del 1976
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SENTENZA N. 151

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, 20 e 23 della legge l luglio 1955, n. 638 (norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1973 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Caresio Giuseppina, la Società italiana per il gas e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974.

Visti gli atti di costituzione di Caresio Giuseppina e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Pasquale Nappi, per Caresio Giuseppina, l'avv. Carlo Casalena, per l'INPS, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con atto di citazione del 19 gennaio 1972, Giuseppina Caresio in Riscaldino conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Torino, la Società italiana per il gas, per conseguirne la condanna al pagamento della somma di lire 2.989.000 ad integrazione della indennità di anzianità che le sarebbe stata corrisposta, in violazione delle norme di cui agli artt. 2120 del codice civile e 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, solo nella misura del 50%.

Il tribunale disponeva, ex art. 107 del codice di procedura civile, l'intervento in causa dell'INPS avendo la convenuta società eccepita la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la liquidazione dell'indennità competerebbe, nel caso, al fondo di previdenza per il personale aziendale gas, istituito presso l'ente previdenziale con legge l luglio 1955, n. 638.

Nel corso del giudizio il tribunale ha sollevato, su richiesta della parte attrice, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 20 e 23 della legge 1 luglio 1955, n. 638, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

É da rilevare che il rapporto di lavoro della Caresio é cessato il 31 dicembre 1966 e quindi prima degli effetti retroattivi (1 novembre 1967) contemplati dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, abrogativa della legge n. 638 del 1955.

2. - Osserva il tribunale che, per quanto attiene all'aspetto della questione riferita all'art. 36 della Costituzione, il meccanismo disposto dagli articoli di legge impugnati, sia in ordine a chi competa corrispondere la indennità di anzianità, sia in ordine al modo di incremento del fondo di previdenza e alla prevista detrazione fino al 50% della indennità nei riguardi dei dimissionari che non abbiano raggiunto l'età pensionabile, violerebbe il principio affermato dalla Corte costituzionale in forza del quale l'indennità di anzianità avrebbe natura di retribuzione differita. Infatti, tale principio, comporterebbe, come conseguenza logica, che la indennità di anzianità dovrebbe essere corrisposta integralmente dal datore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto e che il lavoratore non dovrebbe essere sottoposto a contribuzione alcuna per la costituzione del fondo di previdenza.

Altra violazione del principio sarebbe rappresentata dal fatto che la detrazione della indennità di anzianità verrebbe operata per aggiornare la posizione assicurativa del lavoratore nelle assicurazioni obbligatorie, mentre la Corte costituzionale avrebbe stabilito, con sentenza n. 75 del 1968, che la corresponsione dell'indennità stessa non potrebbe incidere comunque sul diritto al conseguimento delle varie prestazioni previdenziali previste dall'art. 38 della Costituzione. La violazione, infine, del principio di eguaglianza si sostanzierebbe in una disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi, nell'ambito della stessa azienda, tra lavoratori licenziati in età pensionabile, per i quali non é prevista detrazione alcuna, e i lavoratori licenziati o dimissionari che tale età non abbiano raggiunto.

3. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono regolarmente costituiti la Giuseppina Caresio e l'INPS. É intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

4. - Per l'Avvocatura dello Stato la sollevata questione di legittimità costituzionale sarebbe infondata sotto tutti i profili sui quali é stata articolata.

Non vi sarebbe contrasto tra l'art. 11 della legge e il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 75 del 1968 e confermato in successive pronunzie, in quanto l'attribuzione della posizione di debitore della indennità di anzianità ad un Ente diverso dal datore di lavoro non inciderebbe in alcun modo sul diritto all'indennità stessa, ma anzi ne agevolerebbe la realizzazione, svincolandola da eventuali difficoltà del datore di lavoro a farvi fronte.

Non essendo stata denunziata la incostituzionalità dell'art. 26 della legge n. 638 del 1955, come quello che prevede una partecipazione minima del prestatore d'opera alla costituzione del fondo per l'indennità di anzianità, la questione relativa a tale partecipazione sarebbe inammissibile. D'altra parte sarebbe da rilevare che il fondo eroga anche il trattamento di pensione ai lavoratori e pertanto la quota contributiva posta a loro carico serve al finanziamento di questa particolare forma di previdenza, il che rientrerebbe in un aspetto normale del nostro ordinamento. La detrazione fino al 50% della indennità dovuta, disposta dagli artt. 20 e 23 della legge, avrebbe, altresì, lo scopo di assicurare al lavoratore un trattamento di previdenza in luogo della pensione alla quale non avrebbe diritto; infatti essa non inciderebbe sul diritto già maturato al conseguimento delle prestazioni previdenziali, ma mirerebbe proprio a far maturare tale diritto a favore di coloro per i quali non sia stata ancora completata la contribuzione per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e ciò proprio nell'ambito della portata dell'art. 38 della Costituzione. Non sussisterebbe, infine, la denunciata differenza di trattamento nella corresponsione della indennità fra i dipendenti cessati dal servizio con diritto a pensione e quelli cessati dal servizio senza diritto a pensione. Si tratterebbe, invero, di situazioni diverse, diversamente disciplinate dalla legge, ma sostanzialmente a vantaggio proprio dei lavoratori senza diritto a pensione, in quanto, per questi, sarebbe previsto un trattamento preferenziale attraverso il riconoscimento di una misura maggiore dell'indennità di anzianità.

L'istituto convenuto non assume specifiche conclusioni e si rimette sostanzialmente alla decisione della Corte.

La difesa della parte attrice ricalca, in sintesi, le motivazioni dell'ordinanza.

Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 20 e 23 della legge l luglio 1955, n. 638, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

2. - Tale legge detta norme particolari in tema di previdenza del personale delle aziende private del gas, istituendo un fondo la cui gestione viene affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale. In vigore all'epoca in cui venne a cessare il rapporto di lavoro che ha dato luogo alla vertenza dalla quale é originata la questione di legittimità costituzionale, é stata successivamente sostituita da altra legge, datata 6 dicembre 1971, n. 1084, con effetto dal 1 novembre 1967. L'art. 11 della legge impugnata stabilisce, tra l'altro, che il trattamento da essa previsto, sostituisce quello dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia e per i superstiti di cui al r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive integrazioni e modificazioni, nonché la indennità di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro ed ogni altro trattamento previsto, in materia, da norme di legge, contratti collettivi, accordi generali e particolari, regolamenti aziendali, usi e consuetudini.

Gli artt. 19 e 20 disciplinano il trattamento relativo alla liquidazione della indennità di anzianità differenziandolo tra lavoratore che cessi il servizio con diritto a pensione (art. 19) e lavoratore licenziato per raggiunti limiti di età (60 anni compiuti) o per altro motivo e che non abbia acquisito il diritto a pensione (art. 20); l'art. 23 disciplina, invece, la pensione del lavoratore che cessi dal rapporto di lavoro per dimissioni.

Nel primo caso (art. 19) l'indennità viene liquidata in ragione di un numero di giornate variabili da 12 a 7 giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio a seconda l'anzianità pensionabile e in ragione inversamente proporzionale all'anzianità stessa.

Nel secondo caso (art. 20) l'indennità viene commisurata in ragione di un numero di giornate variabile da 35 a 45 giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio e, quindi, secondo un criterio proporzionale; l'indennità é sottoposta ad una detrazione fino al 50% per quanto dovuto per l'aggiornamento della pensione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

Nel terzo caso (art. 23) l'indennità viene corrisposta in una percentuale variabile dal 50% al 100% sulla precedente secondo l'anzianità di servizio (inferiore o superiore ai 10 anni); anche in questo caso l'indennità é sottoposta ad una detrazione che non può superare il 50% dell'importo complessivo.

Nel caso, oggetto del presente giudizio, la ricorrente, dimissionaria, aveva avuto una liquidazione del 100% di quella prevista dall'art. 20, avendo maturato una anzianità di quasi venti anni di servizio.

Per quanto attiene all'incremento del fondo, a cui carico é posta la corresponsione tanto dell'indennità di cui trattasi quanto delle altre previdenze, l'art. 26 della legge (non impugnato) stabilisce che ad esso si debba provvedere con un contributo complessivo del 18% della retribuzione mensile del lavoratore e della tredicesima, ripartito tra datore di lavoro (17%) e lavoratore (1 %, in esso comprese le spese di amministrazione).

3. - Si assume, da parte del giudice proponente la questione, che il meccanismo che fa capo agli articoli impugnati violerebbe gli articoli della Costituzione ai quali l'ordinanza fa riferimento, sotto i seguenti profili:

a) gli artt. 20 e 23 della legge 638 del 1955 introdurrebbero una non accettabile diversità di trattamento tra i dipendenti che abbiano acquisito il diritto a pensione (art. 19) e i dipendenti che tale diritto non avrebbero acquisito in quanto per i primi l'indennità non verrebbe sottoposta a detrazione, con violazione, pertanto, del principio di eguaglianza;

b) l'art. 36 della Costituzione sarebbe violato in quanto, costituendo l'indennità di anzianità una forma di retribuzione differita, essa dovrebbe essere corrisposta direttamente dal datore di lavoro e, quindi, non posta a carico del fondo, alla cui costituzione del resto, per il motivo espresso, non dovrebbe partecipare il prestatore d'opera;

c) la contribuzione posta dall'art. 26 a carico del lavoratore si risolverebbe nella violazione dell'art. 38 della Costituzione per il fatto che la detrazione delle indennità verrebbe operata per l'aggiornamento della pensione assicurativa del lavoratore nella assicurazione obbligatoria, mentre per l'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 75 del 1968) non dovrebbe sussistere correlazione alcuna tra la indennità di anzianità e le altre forme previdenziali.

La questione non é fondata.

4. - Con la sentenza n. 75 del 1968, ricordata nell'ordinanza, questa Corte ha riconosciuto il carattere di retribuzione differita alla indennità di anzianità attribuendo ad essa il fine di porre in condizione il lavoratore di superare le possibili conseguenze derivanti dal venir meno del salario a causa della cessazione del rapporto di lavoro. Ha stabilito, anche, i criteri che debbono presiedere alla sua corresponsione, rappresentati da un rapporto proporzionale alla durata del lavoro prestato nonché al complesso delle retribuzioni di carattere continuativo dovute al dipendente; ed ha, altresì, precisato che la corresponsione stessa non incide comunque sul diritto al conseguimento delle diverse prestazioni di carattere previdenziale previste nell'art. 38 della Costituzione.

Con ciò la Corte non ha inteso di porre limite alla scelta da parte del legislatore, nella salvaguardia dei principi costituzionali, di approntare strumenti legislativi e modalità diverse, avendo riguardato alla particolare natura del lavoro, all'aspetto proprio dell'attività svolta da questo o quel complesso aziendale produttivo, da questa o quella categoria in relazione alle competenze tecniche, per la realizzazione del fine cui tende l'art. 36 della Costituzione.

Fermo restando il principio che l'indennità di anzianità é dovuta in ogni caso dal datore di lavoro, nessun problema costituzionale, per quanto detto sopra, può sorgere per il fatto che la corresponsione avvenga attraverso sistemi diversi, purché questi siano idonei a garantirla in ogni caso. All'atto pratico la costituzione del fondo di cui trattasi offre al lavoratore una maggiore possibilità e facilità di realizzazione del diritto ponendolo al coperto da eventuali inadempienze da parte del datore di lavoro per difficoltà economiche ed altro. Ciò é tanto vero che il fondo é stato mantenuto con la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, ancorché riordinato alla luce dell'esperienza e dell'evoluzione dell'intero sistema previdenziale sociale. Nessuna violazione, pertanto, dell'art. 36 della Costituzione per il fatto che l'indennità venga erogata dal fondo e non direttamente dal datore di lavoro, il quale peraltro é tenuto a versamenti periodici contributivi.

Il problema centrale che inerisce alla questione, pertanto, rimane quello di appurare se il sistema di liquidazione della indennità stabilito dalla legge tuteli adeguatamente gli interessi e i diritti dei lavoratori in tema di corresponsione della indennità di anzianità, soprattutto nei confronti di coloro che abbiano cessato dal rapporto di lavoro senza aver raggiunto il diritto a pensione sia per licenziamento per raggiunti limiti di età o per altri motivi, sia per dimissioni volontarie.

Il fondo, come é dato rilevare dall'art. 11 della legge, ha una sua particolare natura complessa in quanto concerne tutte le competenze e previdenze che possono spettare al lavoratore come conseguenza del rapporto di lavoro dipendente al quale é legato (trattamento di quiescenza e di pensione, assicurazione obbligatoria per l'invalidità o la vecchiaia e per i superstiti, indennità di anzianità) e in essa confluiscono, in un'unica gestione, ed in un unico contesto, oltre a quanto necessario a corrispondere la indennità oggetto del presente giudizio anche quei contributi che il lavoratore stesso sarebbe stato obbligato comunque a versare per le assicurazioni sociali che lo riguardano.

Consegue da ciò che la trattenuta fino al 50% sulla indennità di liquidazione non é fine a se stessa ma si inserisce negli aspetti finalistici propri della legge ed é diretta anche a coprire quelle contribuzioni che dovrebbero fare capo, nel campo assicurativo, al prestatore d'opera, senza per questo incidere nella corresponsione delle prestazioni di carattere previdenziale di cui all'art. 38 della Costituzione.

In sostanza, nonostante i collegamenti di natura tecnico- organizzativa che presiedono alle plurime finalità del fondo, ogni istituto previdenziale mantiene la propria fisionomia e autonomia caratteristica.

Il fatto che alla trattenuta per l'aggiornamento della pensione assicurativa, non siano sottoposti i lavoratori che abbiano acquisito il diritto a pensione, non assume rilevanza ai fini dell'art. 3 della Costituzione qualora si tenga conto delle diversità di calcolo delle giornate di retribuzione globale che concorrono a determinare, per ogni anno di servizio, l'importo della indennità dovuta nei casi sopra precisati nell'analisi dei contenuti degli artt. 19, 20 e 23.

Infatti, ponendo a confronto le due posizioni, si rileva che, pur tenendo conto della trattenuta del 50% nel caso del lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione, qualunque sia la causa di cessazione del rapporto di lavoro, tuttavia, a suo favore, la liquidazione della indennità di anzianità comporta pur sempre la presa in considerazione di un numero di giornate superiore a quello a cui si fa riferimento per chi il diritto a pensione abbia maturato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 20 e 23 della legge 1 luglio 1955, n. 638 (Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas), sollevata dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1976.