SENTENZA N. 151
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
11, 20 e 23 della legge l luglio 1955, n. 638 (norme
per la previdenza del personale delle aziende private del gas), promosso con
ordinanza emessa il 7 novembre 1973 dal tribunale di Torino nel procedimento
civile vertente tra Caresio Giuseppina,
Visti
gli atti di costituzione di Caresio Giuseppina e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché l'atto d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
uditi
l'avv. Pasquale Nappi, per Caresio Giuseppina, l'avv.
Carlo Casalena, per l'INPS, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.
- Con atto di citazione del 19 gennaio 1972, Giuseppina Caresio
in Riscaldino conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Torino,
Il
tribunale disponeva, ex art. 107 del codice di procedura civile, l'intervento
in causa dell'INPS avendo la convenuta società eccepita la propria carenza di
legittimazione passiva in quanto la liquidazione dell'indennità competerebbe, nel caso, al fondo di previdenza per il
personale aziendale gas, istituito presso l'ente previdenziale con legge l
luglio 1955, n. 638.
Nel
corso del giudizio il tribunale ha sollevato, su
richiesta della parte attrice, la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 11, 20 e 23 della legge 1 luglio 1955, n.
É
da rilevare che il rapporto di lavoro della Caresio é
cessato il 31 dicembre 1966 e quindi prima degli effetti retroattivi (1
novembre 1967) contemplati dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, abrogativa
della legge n. 638 del 1955.
2.
- Osserva il tribunale che, per quanto attiene all'aspetto della questione
riferita all'art. 36 della Costituzione, il meccanismo disposto dagli articoli
di legge impugnati, sia in ordine a chi competa corrispondere la indennità di anzianità, sia in ordine al modo di
incremento del fondo di previdenza e alla prevista detrazione fino al 50% della
indennità nei riguardi dei dimissionari che non abbiano raggiunto l'età
pensionabile, violerebbe il principio affermato dalla Corte costituzionale in
forza del quale l'indennità di anzianità avrebbe natura di retribuzione
differita. Infatti, tale principio, comporterebbe, come conseguenza logica, che
la indennità di anzianità dovrebbe essere corrisposta
integralmente dal datore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto e
che il lavoratore non dovrebbe essere sottoposto a contribuzione alcuna per la
costituzione del fondo di previdenza.
Altra
violazione del principio sarebbe rappresentata dal fatto che la detrazione
della indennità di anzianità verrebbe operata per
aggiornare la posizione assicurativa del lavoratore nelle assicurazioni
obbligatorie, mentre
3.
- Nel giudizio davanti alla Corte si sono regolarmente costituiti
4.
- Per l'Avvocatura dello Stato la sollevata questione di legittimità costituzionale
sarebbe infondata sotto tutti i profili sui quali é stata articolata.
Non
vi sarebbe contrasto tra l'art. 11 della legge e il principio affermato dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 75 del
1968 e confermato in successive pronunzie, in quanto l'attribuzione della
posizione di debitore della indennità di anzianità ad un Ente diverso dal
datore di lavoro non inciderebbe in alcun modo sul diritto all'indennità
stessa, ma anzi ne agevolerebbe la realizzazione, svincolandola da eventuali difficoltà
del datore di lavoro a farvi fronte.
Non
essendo stata denunziata la incostituzionalità
dell'art. 26 della legge n. 638 del 1955, come quello che prevede una
partecipazione minima del prestatore d'opera alla costituzione del fondo per
l'indennità di anzianità, la questione relativa a tale partecipazione sarebbe
inammissibile. D'altra parte sarebbe da rilevare che il fondo eroga anche il
trattamento di pensione ai lavoratori e pertanto la quota contributiva posta a
loro carico serve al finanziamento di questa particolare forma di previdenza,
il che rientrerebbe in un aspetto normale del nostro ordinamento. La detrazione
fino al 50% della indennità dovuta, disposta dagli artt.
20 e 23 della legge, avrebbe, altresì, lo scopo di assicurare al lavoratore un
trattamento di previdenza in luogo della pensione alla quale non avrebbe
diritto; infatti essa non inciderebbe sul diritto già
maturato al conseguimento delle prestazioni previdenziali, ma mirerebbe proprio
a far maturare tale diritto a favore di coloro per i quali non sia stata ancora
completata la contribuzione per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti e ciò proprio nell'ambito della portata dell'art.
38 della Costituzione. Non sussisterebbe, infine, la denunciata differenza di
trattamento nella corresponsione della indennità fra i dipendenti cessati dal
servizio con diritto a pensione e quelli cessati dal servizio senza diritto a
pensione. Si tratterebbe, invero, di situazioni diverse, diversamente
disciplinate dalla legge, ma sostanzialmente a vantaggio proprio dei lavoratori
senza diritto a pensione, in quanto, per questi, sarebbe previsto un
trattamento preferenziale attraverso il riconoscimento di una misura maggiore
dell'indennità di anzianità.
L'istituto
convenuto non assume specifiche conclusioni e si rimette sostanzialmente alla
decisione della Corte.
La
difesa della parte attrice ricalca, in sintesi, le motivazioni dell'ordinanza.
Considerato in diritto
1.
- Il tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 11, 20 e 23 della legge l luglio 1955, n.
2.
- Tale legge detta norme particolari in tema di previdenza del personale delle
aziende private del gas, istituendo un fondo la cui gestione viene
affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale. In vigore all'epoca
in cui venne a cessare il rapporto di lavoro che ha dato luogo alla vertenza
dalla quale é originata la questione di legittimità costituzionale, é stata
successivamente sostituita da altra legge, datata 6 dicembre 1971, n. 1084, con
effetto dal 1 novembre
Gli
artt. 19 e 20 disciplinano il trattamento relativo
alla liquidazione della indennità di anzianità differenziandolo tra lavoratore
che cessi il servizio con diritto a pensione (art. 19) e lavoratore licenziato
per raggiunti limiti di età (60 anni compiuti) o per altro motivo e che non
abbia acquisito il diritto a pensione (art. 20); l'art. 23 disciplina, invece,
la pensione del lavoratore che cessi dal rapporto di lavoro per dimissioni.
Nel
primo caso (art. 19) l'indennità viene liquidata in
ragione di un numero di giornate variabili da
Nel
secondo caso (art. 20) l'indennità viene commisurata
in ragione di un numero di giornate variabile da
Nel
terzo caso (art. 23) l'indennità viene corrisposta in
una percentuale variabile dal 50% al 100% sulla precedente secondo l'anzianità
di servizio (inferiore o superiore ai 10 anni); anche in questo caso l'indennità
é sottoposta ad una detrazione che non può superare il 50% dell'importo
complessivo.
Nel
caso, oggetto del presente giudizio, la ricorrente, dimissionaria, aveva avuto
una liquidazione del 100% di quella prevista dall'art. 20, avendo maturato una anzianità di quasi venti anni di servizio.
Per
quanto attiene all'incremento del fondo, a cui carico
é posta la corresponsione tanto dell'indennità di cui trattasi quanto delle
altre previdenze, l'art. 26 della legge (non impugnato) stabilisce che ad esso
si debba provvedere con un contributo complessivo del 18% della retribuzione
mensile del lavoratore e della tredicesima, ripartito tra datore di lavoro
(17%) e lavoratore (1 %, in esso comprese le spese di amministrazione).
3.
- Si assume, da parte del giudice proponente la questione, che il meccanismo
che fa capo agli articoli impugnati violerebbe gli articoli della Costituzione
ai quali l'ordinanza fa riferimento, sotto i seguenti profili:
a)
gli artt. 20 e 23 della legge 638 del 1955
introdurrebbero una non accettabile diversità di trattamento tra i dipendenti
che abbiano acquisito il diritto a pensione (art. 19)
e i dipendenti che tale diritto non avrebbero acquisito in quanto per i primi
l'indennità non verrebbe sottoposta a detrazione, con violazione, pertanto, del
principio di eguaglianza;
b)
l'art. 36 della Costituzione sarebbe violato in quanto, costituendo l'indennità
di anzianità una forma di retribuzione differita, essa dovrebbe essere
corrisposta direttamente dal datore di lavoro e, quindi, non posta a carico del
fondo, alla cui costituzione del resto, per il motivo espresso, non dovrebbe
partecipare il prestatore d'opera;
c)
la contribuzione posta dall'art.
La
questione non é fondata.
4.
- Con la sentenza
n. 75 del 1968, ricordata nell'ordinanza, questa Corte ha riconosciuto il
carattere di retribuzione differita alla indennità di anzianità attribuendo ad essa il fine di porre in condizione il lavoratore di
superare le possibili conseguenze derivanti dal venir meno del salario a causa
della cessazione del rapporto di lavoro. Ha stabilito, anche, i criteri che debbono
presiedere alla sua corresponsione, rappresentati da un rapporto proporzionale
alla durata del lavoro prestato nonché al complesso delle retribuzioni di
carattere continuativo dovute al dipendente; ed ha, altresì, precisato che la
corresponsione stessa non incide comunque sul diritto al conseguimento delle
diverse prestazioni di carattere previdenziale previste nell'art. 38 della
Costituzione.
Con
ciò
Fermo
restando il principio che l'indennità di anzianità é dovuta in ogni caso dal
datore di lavoro, nessun problema costituzionale, per quanto detto sopra, può
sorgere per il fatto che la corresponsione avvenga attraverso sistemi diversi,
purché questi siano idonei a garantirla in ogni caso. All'atto pratico la
costituzione del fondo di cui trattasi offre al lavoratore una maggiore
possibilità e facilità di realizzazione del diritto ponendolo al coperto da
eventuali inadempienze da parte del datore di lavoro per difficoltà economiche
ed altro. Ciò é tanto vero che il fondo é stato mantenuto con la legge 6
dicembre 1971, n. 1084, ancorché riordinato alla luce dell'esperienza e
dell'evoluzione dell'intero sistema previdenziale sociale. Nessuna violazione,
pertanto, dell'art. 36 della Costituzione per il fatto che l'indennità venga erogata dal fondo e non direttamente dal datore di
lavoro, il quale peraltro é tenuto a versamenti periodici contributivi.
Il
problema centrale che inerisce alla questione,
pertanto, rimane quello di appurare se il sistema di liquidazione della
indennità stabilito dalla legge tuteli adeguatamente gli interessi e i diritti
dei lavoratori in tema di corresponsione della indennità di anzianità,
soprattutto nei confronti di coloro che abbiano cessato dal rapporto di lavoro
senza aver raggiunto il diritto a pensione sia per licenziamento per raggiunti limiti di età o per altri motivi, sia per
dimissioni volontarie.
Il
fondo, come é dato rilevare dall'art. 11 della legge, ha una sua particolare
natura complessa in quanto concerne tutte le competenze e previdenze che
possono spettare al lavoratore come conseguenza del rapporto di lavoro
dipendente al quale é legato (trattamento di quiescenza e di pensione,
assicurazione obbligatoria per l'invalidità o la vecchiaia e per i superstiti,
indennità di anzianità) e in essa confluiscono, in
un'unica gestione, ed in un unico contesto, oltre a quanto necessario a
corrispondere la indennità oggetto del presente giudizio anche quei contributi
che il lavoratore stesso sarebbe stato obbligato comunque a versare per le
assicurazioni sociali che lo riguardano.
Consegue
da ciò che la trattenuta fino al 50% sulla indennità di liquidazione non é fine
a se stessa ma si inserisce negli aspetti finalistici propri della legge ed é diretta anche a coprire
quelle contribuzioni che dovrebbero fare capo, nel campo assicurativo, al
prestatore d'opera, senza per questo incidere nella corresponsione delle
prestazioni di carattere previdenziale di cui all'art. 38 della Costituzione.
In
sostanza, nonostante i collegamenti di natura tecnico-
organizzativa che presiedono alle plurime finalità del fondo, ogni
istituto previdenziale mantiene la propria fisionomia e autonomia
caratteristica.
Il
fatto che alla trattenuta per l'aggiornamento della pensione assicurativa, non
siano sottoposti i lavoratori che abbiano acquisito il diritto a pensione, non
assume rilevanza ai fini dell'art. 3 della Costituzione qualora si tenga conto
delle diversità di calcolo delle giornate di retribuzione globale che
concorrono a determinare, per ogni anno di servizio, l'importo della indennità
dovuta nei casi sopra precisati nell'analisi dei contenuti degli artt. 19, 20 e 23.
Infatti,
ponendo a confronto le due posizioni, si rileva che, pur tenendo conto della
trattenuta del 50% nel caso del lavoratore che non abbia
maturato il diritto a pensione, qualunque sia la causa di cessazione del
rapporto di lavoro, tuttavia, a suo favore, la liquidazione della indennità di
anzianità comporta pur sempre la presa in considerazione di un numero di
giornate superiore a quello a cui si fa riferimento per chi il diritto a
pensione abbia maturato.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 20 e 23 della legge 1 luglio 1955, n. 638 (Norme
per la previdenza del personale delle aziende private del gas), sollevata dal
tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 24 giugno 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 7 luglio 1976.