ORDINANZA N. 138
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
16, 17, 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi
17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata), promossi:
1)
con ordinanza emessa dal tribunale di Firenze il 4 giugno 1973, iscritta al n.
450 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Republica n. 48 del 20
febbraio 1974;
2)
con ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Torino il 23 e 30 novembre 1973,
il 14 dicembre 1973, il 3 maggio 1974 e l'11 e il 25 ottobre 1974, e dalla
Corte d'appello di Bologna il 7 giugno 1974, iscritte ai nn.
58, 100, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 213, 276, 381, 524, 545 e 546 del
registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 82, 119, 139, 146, 159, 231 e 289 dell'anno 1974 e nn. 28 e 48 dell'anno 1975;
3)
con ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Torino il 5 luglio 1974 e il 21
marzo 1975, dalla Corte d'appello di Trieste il 29 novembre 1974 e il 6
dicembre 1974, dalla Corte d'appello di Bologna il 6 dicembre 1974, il 21
febbraio 1975 e l'11 e il 18 aprile 1975, dalla Corte d'appello di Caltanissetta il 12, 19 e 20 febbraio 1975 e dalla Corte
d'appello di Bari l'11 dicembre 1974, iscritte ai nn.
4, 84, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 216, 217, 218, 219, 233, 257, 259, 339,
340, 344 e 345 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 55, 88, 166, 174, 188,
195, 202, 249 e 268 dell'anno 1975.
Visti
gli atti di costituzione di Nilo Nucci, dell'Istituto agrario Bonafous, della Società immobiliare ligure-piemontese
s.p.a. in liquidazione, dell'Amministrazione dei lavori pubblici, comitato per
visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele
Trimarchi;
uditi
l'avv. Aldo Sandulli, per Nilo Nucci e per l'Istituto
agrario Bonafous; l'avv. Carlo Antonio Pedroni, per Giuseppe Komianc e
Afra Bajt in Komianc e per
la s.p.a. Veneta Carburanti e Lubrificanti Vecal;
l'avv. Enzio Volli, per la s.p.a. Panfilli ing.
Enrico Giorgio e figlio di Trieste; l'avv. Gian Marco Dallari,
per la s.p.a. Cave-Reno, per Renato Lorenzo Mancini,
per la società Fiord e per Franco Garulli;
l'avv. Francesco Paolo Videtta, per Mario, Luigina ed
Elisabetta Beccaris, per Giovanni Cumino, per Maria
Anna Lanza ved Vercelli,
per Giuseppe Negri e Maria Battist, per Pietro Gola e
Piera Dolza ved. Gola e per
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state
sollevate questioni di legittimità costituzionale di norme della legge 22
ottobre 1971, n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed
integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29
settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari
nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), e
precisamente:
a)
dell'art.
b)
dell'art. 16, comma terzo, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma
terzo, della Costituzione;
c)
degli artt. 16 e seguenti in
riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 97 della
Costituzione;
d)
degli artt. 16 e
e)
degli artt. 16 e 20, comma terzo, in
riferimento agli artt. 3 e 42,
comma terzo, della Costituzione;
f)
dell'art.
g)
dell'art. 20, comma terzo, in relazione all'art.
Considerato
che, essendo le questioni identiche o analoghe o strettamente connesse, i
procedimenti possono essere riuniti;
che
per la completa ed approfondita conoscenza delle esigenze e degli interessi per
la cui tutela risultano emanate le norme denunciate e per la corretta
interpretazione e valutazione di dette norme, si rende necessario acquisire al
processo le informazioni, gli atti e i documenti specificati nella parte
dispositiva;
che
ogni decisione sulle questioni pregiudiziali e su quelle di merito va sospesa.
PER QUESTI MOTIVI
sospesa
ogni pronuncia sul rito e sul merito dei giudizi di cui in epigrafe, ordina al
Ministero delle finanze e al Ministero dei lavori pubblici di provvedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento, all'esibizione in giudizio:
a)
delle circolari-istruzioni emanate per l'applicazione della legge 22 ottobre
1971, n. 865, ed in particolare di quelle dell'8 e del 20 novembre 1971, nn. prot. 1/7972
e 1/8271;
b)
delle determinazioni degli uffici tecnici erariali dei valori agricoli medi dei
terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di
coltura effettivamente praticati, effettuate in base all'art.
16, commi primo e secondo, della citata legge n. 865 del 1971, per gli
anni dal 1972 al 1976;
c)
delle circolari-istruzioni emanate per l'applicazione delle norme vigenti in
materia di imposte del registro e sulle successioni e donazioni e di imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili;
e
richiede agli stessi Ministeri di voler fornire, nel termine sopra indicato, i
dati in loro possesso:
a)
circa i valori agricoli medi delle colture più redditizie, da tener presenti ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma quarto, della citata legge,
ed accertati per i detti anni per tutti i capoluoghi di provincia;
b)
circa le stime effettuate dagli uffici tecnici erariali per le colture
fondamentali à sensi dell'art. 15 della citata legge;
c)
circa la consistenza delle aree espropriate in base alla ripetuta legge,
distinte per regioni agrarie e ripartite a seconda dell'ubicazione
(esterna o meno ai centri abitati), circa l'ammontare delle relative indennità
di espropriazione accettate o liquidate e circa il valore venale delle stesse
aree nel libero mercato;
d)
circa i valori agricoli medi delle colture fondamentali accertati negli anni
dal 1972 al 1976 nelle regioni agrarie in cui rientrano i capoluoghi di
provincia ed ai fini dell'applicazione delle norme relative alle sopra indicate
imposte;
e)
circa i valori medi delle aree situate nelle cinture verdi e di quelle interne
ai centri edificati, accertati per i capoluoghi di provincia negli anni dal
1972 al 1976 e sempre ai fini di cui alla precedente lettera d);
f)
circa il numero dei vani di edilizia economica popolare e di quelli di edilizia
abitativa privata, costruite negli anni dal 1951 al 1976.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 19 maggio 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 maggio1976.