Ordinanza n. 138 del 1976
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ORDINANZA N. 138

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17, 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promossi:

1) con ordinanza emessa dal tribunale di Firenze il 4 giugno 1973, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Republica n. 48 del 20 febbraio 1974;

2) con ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Torino il 23 e 30 novembre 1973, il 14 dicembre 1973, il 3 maggio 1974 e l'11 e il 25 ottobre 1974, e dalla Corte d'appello di Bologna il 7 giugno 1974, iscritte ai nn. 58, 100, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 213, 276, 381, 524, 545 e 546 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 82, 119, 139, 146, 159, 231 e 289 dell'anno 1974 e nn. 28 e 48 dell'anno 1975;

3) con ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Torino il 5 luglio 1974 e il 21 marzo 1975, dalla Corte d'appello di Trieste il 29 novembre 1974 e il 6 dicembre 1974, dalla Corte d'appello di Bologna il 6 dicembre 1974, il 21 febbraio 1975 e l'11 e il 18 aprile 1975, dalla Corte d'appello di Caltanissetta il 12, 19 e 20 febbraio 1975 e dalla Corte d'appello di Bari l'11 dicembre 1974, iscritte ai nn. 4, 84, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 216, 217, 218, 219, 233, 257, 259, 339, 340, 344 e 345 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 55, 88, 166, 174, 188, 195, 202, 249 e 268 dell'anno 1975.

Visti gli atti di costituzione di Nilo Nucci, dell'Istituto agrario Bonafous, della Società immobiliare ligure-piemontese s.p.a. in liquidazione, dell'Amministrazione dei lavori pubblici, comitato per la Gescal, dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino, di Mario, Luigina ed Elisabetta Beccaris, del comune di Settimo Torinese, di Giovanni Cumino, di Maria Anna Lanza ved. Vercelli, di Giuseppe Negri e Maria Battist, di Pietro Gola e Piera Dolza ved. Gola, della Compagnia Immobiliare Piemontese (C.I.P.) di Torino, del comune di Torino, del comune di Bologna, della società Cave-Reno s.p.a., della società Montedison, di Francesco Giuseppe Cometto, della s.p.a. Panfilli ing. Enrico Giorgio e figlio di Trieste, della cooperativa edificatrice Augusto Murri, soc. coop. a r.l. di Bologna, di Renato Lorenzo Mancini, della s.p.a. Fiord di Bologna, della s.p.a. Veneta Carburanti e Lubrificanti Vecal di Roma, di Giuseppe Komianc e Afra Bajt in Komianc, di Domenico, Maria, Luisa e Giovanni Gargano quali eredi di Rosa Loizzi, di Franco Garulli, della società edificatrice la Fornace, soc. coop. a r.l. di Bologna e di Domenico Conti;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Aldo Sandulli, per Nilo Nucci e per l'Istituto agrario Bonafous; l'avv. Carlo Antonio Pedroni, per Giuseppe Komianc e Afra Bajt in Komianc e per la s.p.a. Veneta Carburanti e Lubrificanti Vecal; l'avv. Enzio Volli, per la s.p.a. Panfilli ing. Enrico Giorgio e figlio di Trieste; l'avv. Gian Marco Dallari, per la s.p.a. Cave-Reno, per Renato Lorenzo Mancini, per la società Fiord e per Franco Garulli; l'avv. Francesco Paolo Videtta, per Mario, Luigina ed Elisabetta Beccaris, per Giovanni Cumino, per Maria Anna Lanza ved Vercelli, per Giuseppe Negri e Maria Battist, per Pietro Gola e Piera Dolza ved. Gola e per la C.I.P. Compagnia Immobiliare Piemontese di Torino; l'avv. Enrico Allorio per la SILP Società immobiliare ligure-piemontese, s.p.a. in liquidazione; l'avv. Mauro Gargano, per Domenico, Maria, Luisa e Giovanni Gargano quali eredi di Rosa Loizzi; l'avv. Rinaldo Ricci, per la cooperativa edificatrice Augusto Murri, soc. coop. a r.l. di Bologna e per la soc. coop. a r.l. edificatrice la Fornace di Bologna; l'avv. Emilio Romagnoli, per il comune di Settimo Torinese; l'avv. Giorgio Stella Richter, per il comune di Bologna; ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per la Gescal.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale di norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), e precisamente:

a) dell'art. 16 in riferimento agli artt. 3 e 42, commi secondo e terzo, della Costituzione;

b) dell'art. 16, comma terzo, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma terzo, della Costituzione;

c) degli artt. 16 e seguenti in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 97 della Costituzione;

d) degli artt. 16 e 17 in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione;

e) degli artt. 16 e 20, comma terzo, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, della Costituzione;

f) dell'art. 19 in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

g) dell'art. 20, comma terzo, in relazione all'art. 16, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, della Costituzione.

Considerato che, essendo le questioni identiche o analoghe o strettamente connesse, i procedimenti possono essere riuniti;

che per la completa ed approfondita conoscenza delle esigenze e degli interessi per la cui tutela risultano emanate le norme denunciate e per la corretta interpretazione e valutazione di dette norme, si rende necessario acquisire al processo le informazioni, gli atti e i documenti specificati nella parte dispositiva;

che ogni decisione sulle questioni pregiudiziali e su quelle di merito va sospesa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospesa ogni pronuncia sul rito e sul merito dei giudizi di cui in epigrafe, ordina al Ministero delle finanze e al Ministero dei lavori pubblici di provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, all'esibizione in giudizio:

a) delle circolari-istruzioni emanate per l'applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare di quelle dell'8 e del 20 novembre 1971, nn. prot. 1/7972 e 1/8271;

b) delle determinazioni degli uffici tecnici erariali dei valori agricoli medi dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, effettuate in base all'art. 16, commi primo e secondo, della citata legge n. 865 del 1971, per gli anni dal 1972 al 1976;

c) delle circolari-istruzioni emanate per l'applicazione delle norme vigenti in materia di imposte del registro e sulle successioni e donazioni e di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

e richiede agli stessi Ministeri di voler fornire, nel termine sopra indicato, i dati in loro possesso:

a) circa i valori agricoli medi delle colture più redditizie, da tener presenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma quarto, della citata legge, ed accertati per i detti anni per tutti i capoluoghi di provincia;

b) circa le stime effettuate dagli uffici tecnici erariali per le colture fondamentali à sensi dell'art. 15 della citata legge;

c) circa la consistenza delle aree espropriate in base alla ripetuta legge, distinte per regioni agrarie e ripartite a seconda dell'ubicazione (esterna o meno ai centri abitati), circa l'ammontare delle relative indennità di espropriazione accettate o liquidate e circa il valore venale delle stesse aree nel libero mercato;

d) circa i valori agricoli medi delle colture fondamentali accertati negli anni dal 1972 al 1976 nelle regioni agrarie in cui rientrano i capoluoghi di provincia ed ai fini dell'applicazione delle norme relative alle sopra indicate imposte;

e) circa i valori medi delle aree situate nelle cinture verdi e di quelle interne ai centri edificati, accertati per i capoluoghi di provincia negli anni dal 1972 al 1976 e sempre ai fini di cui alla precedente lettera d);

f) circa il numero dei vani di edilizia economica popolare e di quelli di edilizia abitativa privata, costruite negli anni dal 1951 al 1976.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 maggio1976.