SENTENZA
N. 97
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c del d.P.R. 27 aprile 1968, n.
488 (aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 giugno 1973 dal
tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra Campestrini Guido e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 358 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276
del 24 ottobre 1973;
2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1974 dal
giudice del lavoro del tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra
Capatti Adriana e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.
159 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975.
Visti gli atti di costituzione di
Campestrini Guido, di Capatti Adriana e dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale;
udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio
1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco
Agostini, per Campestrini Guido, l'avv. Franco Agostini per Capatti Adriana, e
l'avv. Giovanni Battista Rossi Doria, per l'INPS.
Ritenuto in
fatto
1. - Il decreto presidenziale 27 aprile
1968, n. 488, in attuazione della delega contenuta nella legge 18 marzo 1968,
n. 238, stabiliva che le pensioni di vecchiaia, di anzianità e di invalidità,
corrisposte dall'Istituto nazionale non fossero cumulabili totalmente o
parzialmente con la retribuzione percepita dai pensionati che continuassero a
lavorare. Le norme che disciplinavano il divieto del cumulo venivano impugnate
dinanzi alla Corte costituzionale, che, con sentenza n. 155 del
1969, dichiarava la illegittimità costituzionale delle norme stesse solo
nella parte in cui dispongono che non sono cumulabili con la retribuzione le
pensioni di vecchiaia, mentre, in ordine alle pensioni di invalidità e di
anzianità, la stessa questione di legittimità costituzionale veniva ritenuta
non fondata.
La disciplina del cumulo, contenuta nella
legge n. 238 e nel decreto n. 488 del 1968, prima ancora che venisse dichiarata
parzialmente illegittima, era stata modificata, in senso più favorevole ai
pensionati con la legge 30 aprile 1969, n. 153 (artt. 20-22).
2. - Nel corso del procedimento civile
promosso da Campestrini Guido contro l'Istituto nazionale della previdenza
sociale per ottenere il rimborso delle somme trattenute ai sensi dell'art. 20,
lett. c, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che vietava il cumulo della
pensione di anzianità con la retribuzione, il tribunale di Trento, con
ordinanza emessa il 28 giugno 1973, ha riproposto la questione di legittimità
costituzionale del citato art. 20, lett. c, con riferimento agli artt. 3, 4,
35, 36 e 38 della Costituzione, limitatamente alla ipotesi del pensionato di
anzianità che, avendo raggiunto l'età pensionabile, avesse acquisito il diritto
a conseguire la pensione di vecchiaia.
Secondo il giudice a quo, nel caso del
lavoratore fruente della pensione di anzianità, ma in età tale che avrebbe
diritto alla pensione di vecchiaia, dovrebbero valere le stesse ragioni che
indussero la Corte a dichiarare la illegittimità del divieto del cumulo tra
pensione di vecchiaia e retribuzione, in quanto le particolari caratteristiche
della pensione di anzianità, messe in luce dalla sentenza n. 155 del
1969, non sarebbero più operanti nella ipotesi in cui il pensionato di
anzianità si trovi nelle condizioni per godere della pensione di vecchiaia.
A sostegno di tale interpretazione, il
tribunale di Trento invoca la norma (che per altro vale solo per il futuro)
contenuta nell'art. 22, sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha
equiparato a tutti gli effetti la pensione di anzianità a quella di vecchiaia,
quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di
vecchiaia.
L'ordinanza é stata ritualmente notificata,
comunicata e pubblicata.
3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte, si é
costituito il Campestrini che con deduzioni del 7 novembre 1973 chiede che la
Corte dichiari l'illegittimità della norma denunziata, sostenendo che il citato
art. 22, sesto comma, non ha che registrato una situazione esistente anche
anteriormente alla legge n. 153 del 1969, in quanto, anche nel caso della
pensione di anzianità, nel momento in cui si verifica l'età stabilita per il
pensionamento di vecchiaia, il trattamento corrisposto adempie alla stessa
funzione alimentare nei confronti di chi ha lavorato e ha versato contributi
assicurativi.
Si é, altresì, costituito l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, il quale, pur chiedendo che la Corte
provveda come di giustizia sulla dedotta questione di costituzionalità, ritiene
che l'ordinanza non prospetti nuovi profili rispetto alla decisione n. 155
del 1969 e che comunque la questione proposta sia infondata proprio alla
stregua delle argomentazioni contenute nella stessa sentenza.
4. - La medesima questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, lett. c, del d.P.R. n. 488 del 1968 é stata
proposta, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice del lavoro
del tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1974 nel
procedimento civile vertente tra Capatti Adriana e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale. Secondo il giudice a quo, il titolare della pensione
di anzianità, che abbia maturato anche il diritto alla pensione di vecchiaia,
viene a trovarsi, in conseguenza della normativa disposta dal d.P.R. n. 488,
tuttora rilevante per il periodo 1 maggio 1968 - 1 maggio 1969, in una
situazione deteriore rispetto al titolare della pensione di vecchiaia senza che
di ciò vi sia adeguata giustificazione.
Anche tale ordinanza é stata notificata,
comunicata e pubblicata ai sensi di legge.
5. - A sostegno dei motivi dedotti nella
ordinanza di rinvio, si é costituita dinanzi alla Corte la signora Adriana
Capatti, chiedendo che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della
norma impugnata.
Anche in questo giudizio si é costituito
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale con deduzioni del 16
giugno 1975 ribadisce le richieste che, con analoghe argomentazioni, aveva già
sottoposte alla Corte nel giudizio proposto dal tribunale di Trento.
6. - Per l'udienza del 12 febbraio 1976,
hanno presentato memorie illustrative, ribadendo le richieste già formulate in
sede di deduzioni, i difensori dell'INPS e quelli del Campestrini.
All'udienza
di discussione le parti costituite hanno ulteriormente illustrate le deduzioni
scritte. Considerato in diritto
1. - Poiché le ordinanze di rimessione
propongono la stessa questione di legittimità costituzionale, i due giudizi
vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Il tribunale di Trento e il giudice
del lavoro del tribunale di Genova hanno sottoposto all'esame della Corte la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c, del
d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che, per il periodo 1 maggio 1968 - 1 maggio
1969, ancora disciplina, vietandolo, il cumulo della pensione di anzianità con
la retribuzione percepita in rapporto di lavoro dipendente. La questione in
esame, strettamente collegata alla sentenza di questa
Corte n. 155 del 1969, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale
delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione di vecchiaia e
retribuzione, viene ora prospettata con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione, ma limitatamente alla particolare ipotesi in cui il pensionato di
anzianità si sia venuto a trovare nelle condizioni per godere della pensione di
vecchiaia nel periodo di tempo in cui la legge impugnata, poi modificata,
seguita ad avere efficacia.
Rilevano in proposito le ordinanze di
rimessione che l'equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia,
quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di
vecchiaia, é stata riconosciuta dall'art. 22, sesto comma, della legge 30
aprile 1969, n. 153, ovviamente con efficacia per l'avvenire e precisamente dal
1 luglio 1969. Ciò rilevato, le stesse ordinanze affermano che, per il periodo
anteriore, in cui ancora é applicabile la disposizione impugnata, il divieto di
cumulo appare illegittimo perché, nella ipotesi dedotta, verrebbero meno, con
l'acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia, le particolari
caratteristiche della pensione di anzianità, dalle quali la Corte aveva desunto
le ragioni per ritenere legittimo il divieto posto dal legislatore.
3. - La questione, con riferimento all'art.
3 della Costituzione, é da ritenersi fondata.
Nella vigente tipologia dei trattamenti
pensionistici, la pensione di anzianità, istituita dall'art. 13 della legge 21
luglio 1965, n. 903 e successivamente disciplinata prima dall'art. 16 del
d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e poi dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, attribuisce al lavoratore il diritto al conseguimento della pensione
prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia,
sulla base del solo requisito dell'accreditamento di 35 annualità di effettiva
contribuzione. Con riferimento a questo trattamento di quiescenza, il problema
della legittimità costituzionale del divieto del cumulo fra pensione e
retribuzione fu risolto dalla Corte nel senso che le particolari
caratteristiche della pensione di anzianità giustificavano il divieto totale,
in quanto la liquidazione di tale pensione, avvenendo anticipatamente, e
costituendo perciò un beneficio a favore del lavoratore, poteva essere
subordinata dalla legge alla condizione di cessazione effettiva dal lavoro (sent. n. 155 del
1969).
Questo criterio, che la Corte ritiene
tuttora valido come regola e fondamento dell'istituto del divieto di cumulo per
il trattamento pensionistico in esame, non appare però razionale nella ipotesi
in cui il titolare della pensione di anzianità raggiunga l'età pensionabile per
conseguire la pensione di vecchiaia; ed invero, la liquidazione della pensione
prima del compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia
costituisce un vantaggio per il lavoratore, ma soltanto fino al momento in cui
il suo titolare non acquisti, con il raggiungimento dell'età pensionabile, il
diritto a conseguire la pensione di vecchiaia. Da quel momento egli cessa,
infatti, di usufruire del vantaggio costituito dal pensionamento anticipato, e cioè
del beneficio che giustificava il divieto del cumulo; con la conseguenza che
deve essere ritenuta illegittima la norma la quale, seguitando, senza ragione,
a considerarlo titolare di pensione di anzianità anziché di quella di
vecchiaia, mantiene la imposizione di un divieto che é restato privo di ogni
giustificazione razionale.
D'altra parte, secondo é stato esattamente
rilevato dalle ordinanze di rimessione, il titolare della pensione di anzianità
che raggiunga l'età pensionabile si trova nella stessa situazione di colui che
acquisisce per la prima volta il diritto alla pensione di vecchiaia. Pertanto,
la norma impugnata che, in ordine al divieto di cumulo, consente un trattamento
differenziato, viene a porsi, anche sotto questo profilo, in contrasto con il
principio di eguaglianza.
Questa situazione, che secondo si é già
detto, é stata esattamente valutata dal legislatore in sede di revisione degli
ordinamenti pensionistici, ma con effetto soltanto per l'avvenire, determina la
illegittimità dell'art. 20, primo comma, lett. c, del d.P.R. 27 aprile 1968, n.
488, che ancora disciplina la pensione di anzianità per il periodo 1 luglio
1968 - 1 luglio 1969, e ciò per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianità sia equiparata a
quella di vecchiaia quando il titolare di essa compia l'età stabilita per il
pensionamento di vecchiaia.
Le altre questioni, proposte in riferimento
agli artt. 36 e 38 della Costituzione, possono essere ritenute assorbite.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 20, comma primo, lett. c, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella
parte in cui non prevede che la pensione di anzianità sia equiparata a tutti
gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compia l'età
stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 aprile
1976.