SENTENZA
N. 96
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre
1947, n. 1484, ratificato con legge 8 luglio 1949, n. 438 (disciplina del
prezzo di vendita dei giornali quotidiani), promosso con ordinanza emessa il 17
dicembre 1973 dal Presidente del tribunale di Avezzano sul ricorso dell'avv.
Dario di Gravio quale direttore responsabile della società editrice "La
Torre"' iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.
Visti l'atto
di costituzione dell'avv. Dario di Gravio, nonché l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Ercole
Rocchetti;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
procedimento relativo alla "registrazione" presso la cancelleria del
tribunale di Avezzano del giornale quotidiano "La Torre", da porre in
vendita a lire 200 la copia, e cioè in violazione della norma che prevede
l'irrogazione di una pena pecuniaria nei confronti dei trasgressori alle
disposizioni adottate dal Comitato interministeriale in tema di prezzo di
vendita dei giornali quotidiani, il Presidente di quel tribunale, con ordinanza
emessa il 17 dicembre 1973, ha proposto questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484, ratificato con
legge 8 luglio 1949, n. 438, "nelle parti relative al prezzo dei giornali,
delle riviste e delle pubblicazioni periodiche".
Secondo
l'ordinanza, le norme impugnate che prevedono l'intervento del Comitato
interministeriale prezzi nella determinazione del prezzo dei quotidiani
sarebbero incompatibili con l'art. 23 della Costituzione; esse, inoltre, in
quanto costituiscono "direttamente o indirettamente una restrizione alla
libertà di stampa e di manifestazione del pensiero" sarebbero in contrasto
con l'art. 21; e infine esse violerebbero gli articoli 41 e 42 della
Costituzione, perché "impongono delle restrizioni alla libertà economica e
alla proprietà senza un correlativo e chiarito interesse della
collettività".
L'ordinanza é
stata ritualmente notificata comunicata e pubblicata.
2. - Nel
giudizio dinanzi alla Corte é intervenuto, ai sensi dell'art. 25 della legge 11
marzo 1953, n. 87, il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, la quale, in via pregiudiziale, ha eccepito la
inammissibilità della questione sollevata nella ordinanza di rinvio, sostenendo
che nel procedimento di registrazione, di cui all'art. 5 della legge n. 47 del
1948, non siano configurabili gli estremi di una attività giurisdizionale.
Nel merito,
poi, la difesa dello Stato ritiene che la questione sia destituita di
fondamento sotto tutti i profili nei quali é stata prospettata. La
determinazione del prezzo dei giornali da parte del C.I.P., infatti, non solo
non potrebbe violare l'art. 23 della Costituzione, perché nella specie non
sarebbe ravvisabile una prestazione imposta, ma neppure potrebbe essere in
contrasto con gli invocati principi di libertà, in quanto essa é diretta a tutelare
i consumatori e, senza comprimere il principio della libertà di pensiero,
risponde a criteri di utilità sociale e di tutela del benessere collettivo.
Con un unico
atto depositato in cancelleria il 1 marzo 1974, si sono costituiti in giudizio
la società editrice "La Torre" a.r.l. e l'avv. Dario Di Gravio, in
qualità di direttore responsabile, chiedendo, per gli stessi motivi prospettati
dal Presidente del tribunale di Avezzano, la dichiarazione di illegittimità
delle norme denunciate.
All'udienza
di discussione é comparsa la sola difesa dello Stato, la quale si é riportata
alle deduzioni scritte.
Considerato in diritto
1. - Il
Presidente del tribunale di Avezzano, chiamato a provvedere, ai sensi dell'art.
5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in merito alla registrazione, presso la
cancelleria, di un giornale quotidiano, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484,
ratificato con legge 8 luglio 1949, n. 438, nella parte relativa al prezzo dei
giornali, delle riviste e delle pubblicazioni periodiche. Secondo lo stesso
Presidente, le norme denunciate, prescrivendo la imposizione d'autorità del
prezzo al quale essi debbono essere venduti (prezzo che, a suo giudizio,
sarebbe inferiore al costo) violerebbero le norme di cui agli artt. 21, 23, 41
e 42 della Costituzione.
L'Avvocatura
generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, che é intervenuto nel giudizio, ha eccepito preliminarmente la
inammissibilità della proposta questione, per mancanza di uno dei presupposti
di cui agli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto il procedimento di
registrazione di un organo di stampa non avrebbe natura giurisdizionale e la
relativa ordinanza non sarebbe stata quindi emessa, come la legge vuole,
"nel corso di un giudizio".
2. -
L'eccezione é fondata.
In proposito
deve osservarsi che la funzione commessa dalla citata legge sulla stampa n. 47
del 1948 al Presidente del tribunale é limitata alla semplice verifica della
"regolarità dei documenti presentati" (art. 5, terzo comma), i quali
sono analiticamente e tassativamente indicati nel secondo comma dello stesso
art. 5.
Ora, poiché,
dopo il risultato positivo di questo esame, il Presidente é tenuto ad ordinare
la iscrizione del giornale nell'apposito registro della cancelleria, appare
chiaro che quella affidata al magistrato é una semplice funzione di carattere
formale attribuitagli per una finalità garantistica. Né l'intervento di un
magistrato può da solo essere ritenuto idoneo ad alterare la struttura di un
procedimento meramente amministrativo, che si conclude con un
"ordine", e cioè con un provvedimento, contro il quale, secondo i
principi generali, e secondo quanto comunemente ritenuto, é ammesso il ricorso
al Ministro di grazia e giustizia e quindi al Consiglio di Stato.
Ne deriva che
il Presidente del tribunale, allorché, esaminati gli atti, ordina alla
cancelleria l'iscrizione del giornale, non agisce nella sua ordinaria qualità
di giudice, né emette un giudizio, ma esercita una funzione di carattere
amministrativo nell'ambito di un procedimento dichiarativo.
Pertanto,
poiché non ricorrono, nel caso, le condizioni richieste dagli artt. 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, va dichiarata inammissibile la questione di legittimità che
il Presidente del tribunale di Avezzano non era legittimato a proporre dinanzi
a questa Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del
D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484 (disciplina del prezzo di vendita dei
giornali), proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe con riferimento agli
artt. 21, 23, 41 e 42 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 28 aprile 1976.