Sentenza n. 96 del 1976
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SENTENZA N. 96

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484, ratificato con legge 8 luglio 1949, n. 438 (disciplina del prezzo di vendita dei giornali quotidiani), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1973 dal Presidente del tribunale di Avezzano sul ricorso dell'avv. Dario di Gravio quale direttore responsabile della società editrice "La Torre"' iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.

Visti l'atto di costituzione dell'avv. Dario di Gravio, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento relativo alla "registrazione" presso la cancelleria del tribunale di Avezzano del giornale quotidiano "La Torre", da porre in vendita a lire 200 la copia, e cioè in violazione della norma che prevede l'irrogazione di una pena pecuniaria nei confronti dei trasgressori alle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale in tema di prezzo di vendita dei giornali quotidiani, il Presidente di quel tribunale, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1973, ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484, ratificato con legge 8 luglio 1949, n. 438, "nelle parti relative al prezzo dei giornali, delle riviste e delle pubblicazioni periodiche".

Secondo l'ordinanza, le norme impugnate che prevedono l'intervento del Comitato interministeriale prezzi nella determinazione del prezzo dei quotidiani sarebbero incompatibili con l'art. 23 della Costituzione; esse, inoltre, in quanto costituiscono "direttamente o indirettamente una restrizione alla libertà di stampa e di manifestazione del pensiero" sarebbero in contrasto con l'art. 21; e infine esse violerebbero gli articoli 41 e 42 della Costituzione, perché "impongono delle restrizioni alla libertà economica e alla proprietà senza un correlativo e chiarito interesse della collettività".

L'ordinanza é stata ritualmente notificata comunicata e pubblicata.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte é intervenuto, ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, in via pregiudiziale, ha eccepito la inammissibilità della questione sollevata nella ordinanza di rinvio, sostenendo che nel procedimento di registrazione, di cui all'art. 5 della legge n. 47 del 1948, non siano configurabili gli estremi di una attività giurisdizionale.

Nel merito, poi, la difesa dello Stato ritiene che la questione sia destituita di fondamento sotto tutti i profili nei quali é stata prospettata. La determinazione del prezzo dei giornali da parte del C.I.P., infatti, non solo non potrebbe violare l'art. 23 della Costituzione, perché nella specie non sarebbe ravvisabile una prestazione imposta, ma neppure potrebbe essere in contrasto con gli invocati principi di libertà, in quanto essa é diretta a tutelare i consumatori e, senza comprimere il principio della libertà di pensiero, risponde a criteri di utilità sociale e di tutela del benessere collettivo.

Con un unico atto depositato in cancelleria il 1 marzo 1974, si sono costituiti in giudizio la società editrice "La Torre" a.r.l. e l'avv. Dario Di Gravio, in qualità di direttore responsabile, chiedendo, per gli stessi motivi prospettati dal Presidente del tribunale di Avezzano, la dichiarazione di illegittimità delle norme denunciate.

All'udienza di discussione é comparsa la sola difesa dello Stato, la quale si é riportata alle deduzioni scritte.

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del tribunale di Avezzano, chiamato a provvedere, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in merito alla registrazione, presso la cancelleria, di un giornale quotidiano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484, ratificato con legge 8 luglio 1949, n. 438, nella parte relativa al prezzo dei giornali, delle riviste e delle pubblicazioni periodiche. Secondo lo stesso Presidente, le norme denunciate, prescrivendo la imposizione d'autorità del prezzo al quale essi debbono essere venduti (prezzo che, a suo giudizio, sarebbe inferiore al costo) violerebbero le norme di cui agli artt. 21, 23, 41 e 42 della Costituzione.

L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che é intervenuto nel giudizio, ha eccepito preliminarmente la inammissibilità della proposta questione, per mancanza di uno dei presupposti di cui agli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto il procedimento di registrazione di un organo di stampa non avrebbe natura giurisdizionale e la relativa ordinanza non sarebbe stata quindi emessa, come la legge vuole, "nel corso di un giudizio".

2. - L'eccezione é fondata.

In proposito deve osservarsi che la funzione commessa dalla citata legge sulla stampa n. 47 del 1948 al Presidente del tribunale é limitata alla semplice verifica della "regolarità dei documenti presentati" (art. 5, terzo comma), i quali sono analiticamente e tassativamente indicati nel secondo comma dello stesso art. 5.

Ora, poiché, dopo il risultato positivo di questo esame, il Presidente é tenuto ad ordinare la iscrizione del giornale nell'apposito registro della cancelleria, appare chiaro che quella affidata al magistrato é una semplice funzione di carattere formale attribuitagli per una finalità garantistica. Né l'intervento di un magistrato può da solo essere ritenuto idoneo ad alterare la struttura di un procedimento meramente amministrativo, che si conclude con un "ordine", e cioè con un provvedimento, contro il quale, secondo i principi generali, e secondo quanto comunemente ritenuto, é ammesso il ricorso al Ministro di grazia e giustizia e quindi al Consiglio di Stato.

Ne deriva che il Presidente del tribunale, allorché, esaminati gli atti, ordina alla cancelleria l'iscrizione del giornale, non agisce nella sua ordinaria qualità di giudice, né emette un giudizio, ma esercita una funzione di carattere amministrativo nell'ambito di un procedimento dichiarativo.

Pertanto, poiché non ricorrono, nel caso, le condizioni richieste dagli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata inammissibile la questione di legittimità che il Presidente del tribunale di Avezzano non era legittimato a proporre dinanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484 (disciplina del prezzo di vendita dei giornali), proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe con riferimento agli artt. 21, 23, 41 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1976.