SENTENZA
N. 94
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 9 della legge 28 luglio
1971, n. 558 (disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al
dettaglio), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 29 ottobre 1973 dal giudice conciliatore di Gossolengo nel
procedimento civile vertente tra Dolci Emilio ed il Comune di Gossolengo,
iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48 del 20 febbraio 1974;
2) ordinanza
emessa il 20 febbraio 1974 dal pretore di Cesena nel procedimento civile
vertente tra Cappelletti Rino e il Prefetto di Forlì, iscritta al n. 135 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 146 del 5 giugno 1974.
Visti gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ordinanza 27 gennaio 1973 il Sindaco del Comune di Gossolengo intimava a Dolci
Emilio di pagare la somma di lire 30.000 quale sanzione amministrativa per
avere tenuto aperto il negozio di generi alimentari domenica 29 ottobre 1972,
in violazione delle norme di cui all'art. 1, comma secondo, lett. a, legge 28
luglio 1971, n. 558, sulla disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi
di vendita al dettaglio.
Avverso tale
ingiunzione il Dolci proponeva opposizione, con atto notificato il 28 febbraio
1973, chiedendo al giudice conciliatore di Gossolengo di dichiarare la nullità
della ingiunzione; e sollevava, con memoria 21 ottobre 1973, l'eccezione di
illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge 28 luglio 1971, n. 558,
affermando che questo articolo violava gli artt. 4 e 41 della Costituzione.
Il giudice
conciliatore di Gossolengo, con ordinanza 29 ottobre 1973, riteneva rilevanti
ai fini della decisione della causa e non manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale del citato art. 1 legge n. 558 del 1971 in
riferimento agli artt. 4 e 41 della Costituzione.
L'ordinanza é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 20 febbraio 1974.
Nel giudizio
davanti a questa Corte non si é costituita la parte privata.
É intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale
siano dichiarate non fondate.
2. - Con
ordinanza 9 febbraio 1973 il Prefetto di Forlì intimava a Cappelletti Rino,
gestore di impianto stradale per la distribuzione di carburante, di pagare la
somma di lire 84.000, quale sanzione amministrativa per aver distribuito carburante
in giorno di chiusura per turno; e disponeva la chiusura dell'impianto per la
durata di cinque giorni.
Avverso tale
ordinanza il Cappelletti proponeva opposizione davanti al pretore di Cesena,
con atto notificato il 26 marzo 1973, sollevando la questione di legittimità
costituzionale della legge 28 luglio 1971, n. 558.
Con ordinanza
20 febbraio 1974 il pretore di Cesena riteneva rilevante ai fini della
decisione della causa e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 28 luglio 1971, n. 558, in
riferimento all'art. 41 della Costituzione.
L'ordinanza é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 5 giugno 1974.
Nel giudizio
davanti a questa Corte non si é costituita la parte privata.
É intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, con atto 5 giugno 1974, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
Considerato in diritto
1. - Le
questioni dedotte con le due ordinanze attengono alla disciplina dei criteri ai
quali le Regioni debbono uniformarsi a termini della legge 28 luglio 1971, n.
558, che delega alle Regioni stesse, ai sensi dell'art. 118, secondo comma,
della Costituzione, la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura dei
negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.
2. -
L'ordinanza del giudice conciliatore di Gossolengo impugna, con distinto
riferimento all'art. 4 e all'art. 41 della Costituzione, l'art. 1, lett. a,
della legge citata, che prescrive alle Regioni nella "determinazione
dell'orario di uniformarsi al criterio della chiusura totale nei giorni
domenicali e festivi", salva la facoltà di autorizzare "nelle
festività infrasettimanali solo le rivendite di pane... ad effettuare
l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere".
3. - Secondo
il giudice conciliatore, la norma, nelle zone rurali, priverebbe i commercianti
dell'unica prospettiva di lavoro e di guadagno sufficienti, perché proprio nei
giorni festivi si verificherebbe, in misura sempre più massiccia, l'esodo dalle
città verso le campagne. Violerebbe, pertanto, l'art. 4 della Costituzione, che
riconosce al cittadino il diritto al lavoro e vieta al legislatore di porre vincoli
che siano in contrasto con il dovere di rendere effettivo tale diritto.
La censura
non é fondata.
Dal
riconoscimento del diritto al cittadino al lavoro e della libertà di scegliere
un'attività lavorativa discende per lo Stato il dovere di non porre norme che
tale diritto o tale libertà direttamente o indirettamente escludano, ma non
consegue il divieto al legislatore di dettare disposizioni concernenti la
tutela di esigenze sociali costituzionalmente protette (sentenze di questa
Corte n. 12 del 15 marzo 1960; n. 102 del 2 luglio
1968 e n. 41
del 25 febbraio 1197). Nel sindacato di legittimità costituzionale non si
può, pertanto, prescindere da una considerazione globale dell'intero sistema
per verificare se limiti e condizioni trovino nel sistema stesso
giustificazioni e siano, quindi, legittimi.
Il criterio
impugnato é determinato dall'esigenza di tutela del diritto irrinunciabile al
riposo, diritto che, nella sua configurazione normale e globale, coincide con
le domeniche e gli altri giorni festivi.
Questa Corte,
con sentenza 5
aprile 1974, n. 111, ha precisato che "anche la tutela del diritto del
lavoratore al riposo settimanale costituisce una delle ragioni di finalità
sociale e di salvaguardia della dignità umana poste al limite della libera
iniziativa economica privata; né vale distinguere fra lavoratore dipendente e
lavoratore in proprio. La legge ha inteso tutelare anche il lavoratore in
proprio creando, attraverso l'obbligo della chiusura, il presupposto logico
giuridico della chiusura, perché anch'egli possa usufruire del riposo
settimanale". I limiti, quindi, al diritto al lavoro e alla libertà del
suo esercizio debbono essere stabiliti dalla legge con valutazione di esigenze
sociali unitarie e globali, di competenza degli organi legislativi, e con
disposizioni delle autorità amministrative competenti ai sensi di legge, come é
stabilito dall'art. 1, lett. a, legge citata per le rivendite di pane e
dall'art. 3 della legge in oggetto, secondo cui "nelle località ad
economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico,
determinati per ogni località, sentito l'Ente provinciale per il turismo, le
Regioni, sentite le organizzazioni e gli enti di cui al primo comma dell'art.
1, "possono fissare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi sia nei
giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, indipendentemente dalle
disposizioni di cui al precedente art. 1".
Tale norma
rivela come il legislatore, alla stregua della disciplina costituzionale, ha
ritenuto proprio per la tutela del diritto al lavoro, che la coincidenza del
riposo dei lavoratori con le domeniche e i giorni dichiarati festivi sul piano
nazionale possa essere derogata, nel settore del commercio della vendita al
dettaglio, per interessi di carattere generale (come quello del turismo) e in
situazioni concrete accertate con procedimenti dagli organi amministrativi
competenti.
4. - Tanto
meno é fondata la questione per quanto concerne l'art. 41 della Costituzione.
Contrariamente
a quanto é affermato nell'ordinanza, l'attività di esercizio commerciale,
quanto ad orario e a determinazione dei giorni di chiusura obbligatoria, deve
adeguarsi alla esigenza unitaria della tutela del diritto al lavoro e a quella
della disciplina unitaria dei prezzi. E la legge impugnata ha osservato le
indicate esigenze in quanto, escludendo la deroga al principio di coincidenza
di chiusura nei giorni festivi, ha ritenuto non meritevoli di tutela affermati
interessi particolari non aventi riflessi globali, che avrebbero potuto
comportare assunzione di altro personale, per esigenza di turni, con
ripercussioni sui prezzi.
5. - É anche
non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal pretore
di Cesena, dell'art. 9 legge 28 luglio 1971, n. 558, in riferimento all'art. 41
della Costituzione. L'art. 9 porrebbe limiti ingiustificati alla libera
iniziativa economica dei privati "essendo certo", secondo il pretore,
"più utile per la collettività che i distributori di carburante rimangano
aperti, a disposizione del pubblico, il maggior tempo possibile, purché
naturalmente sia salvaguardato il diritto al riposo degli addetti".
Non sembra
discutibile che la necessaria regolamentazione degli orari di apertura e dei
turni festivi dei distributori di carburante debba essere sottratta all'arbitrio
dei singoli gestori, né si comprende come dovrebbe essere tutelata in concreto
l'esigenza di garantire, con la dovuta uniformità, l'irrinunciabile diritto dei
lavoratori dipendenti al riposo settimanale, sia pure per turno in un giorno
festivo.
Va, inoltre,
considerato che gli orari debbono essere disciplinati, tenendo conto del
traffico, della regolarità del servizio e degli interessi delle varie imprese;
e che non spetta a questa Corte interferire su valutazioni di competenza
esclusiva degli organi legislativi.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondate:
a) la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 28 luglio 1971, n.
558 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio)
sollevata dal giudice conciliatore di Gossolengo, con ordinanza 29 ottobre
1973, in riferimento agli artt. 4 e 41 della Costituzione;
b) la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 28 luglio 1971, n.
558 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al
dettaglio) sollevata dal pretore di Cesena, con ordinanza 20 febbraio 1974, in
riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 28 aprile 1976.