SENTENZA
N. 93
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 2054, primo e secondo comma, del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1974 dal pretore di Monza
nel procedimento civile vertente tra Stoffa Cesare e Fracchiolla Nicola,
iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiate della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974.
Udito nella
camera di consiglio del 15 gennaio 1976 il Giudice relatore Michele Rossano.
Ritenuto in fatto
Il pretore di
Monza - nel corso del procedimento civile promosso, con citazione 17 settembre
1971, da Cesare Stoffa nei confronti di Nicola Fracchiolla al fine di ottenere
il risarcimento dei danni subiti dal pullman targato MI 556432 - ha sollevato,
di ufficio, con ordinanza 19 gennaio 1974, "la questione di legittimità
costituzionale delle norme contenute nell'art. 2054, commi primo e secondo,
cod. civ., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui
escludono dalla presunzione di uguale concorso nella produzione del danno,
assoggettandolo alla presunzione di responsabilità a carico del solo conducente
del veicolo rimasto indenne, il caso in cui, pur non essendovi stato scontro
tra i veicoli, venga provata l'esistenza di una relazione di causa ad effetto
tra la condotta di quest'ultimo ed il danno sopportato dal veicolo dell'altro
conducente"
L'ordinanza é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 15 maggio 1974.
Nel giudizio
davanti a questa Corte non si sono costituite le parti e non é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Con
l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Monza ha sollevato di ufficio la
questione di legittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art.
2054 cod. civ., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Secondo
l'ordinanza la sentenza
di questa Corte 14-29 dicembre 1972, n. 205, avrebbe modificato il secondo
comma dell'art. 2054, avendone dichiarata l'illegittimità "limitatamente
alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di
eguale concorso di colpa dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non
abbia riportato danni"; e tale modifica, é affermato, induce a proporre la
questione di costituzionalità delle norme indicate "nella parte in cui
escludono dalla presunzione di uguale concorso nella produzione del danno,
assoggettandolo alla presunzione di responsabilità a carico del solo conducente
del veicolo rimasto indenne, il caso in cui pur non essendovi stato scontro tra
i veicoli, é provata l'esistenza di una relazione di causa ad effetto tra la
condotta di quest'ultimo ed il danno sopportato dal veicolo dell'altro
conducente".
La
presunzione di colpa del secondo comma dell'art. 2054 nei soli casi di scontro
sarebbe irrazionale e violerebbe l'art. 3 della Costituzione, perché
riserverebbe un trattamento diverso "a situazioni di fatto che possono non
essere diverse"; conseguentemente sarebbe illegittimo il primo comma
dell'articolo 2054, il quale, secondo la giurisprudenza costante della Corte di
cassazione, prevederebbe - per i casi ai quali non é applicabile il secondo
comma - una presunzione di responsabilità contro la quale é ammessa una prova
più rigorosa.
2. - La
questione non é fondata.
Questa Corte,
con la sentenza
14-29 dicembre 1972, non ha modificato il principio stabilito dal secondo
comma dell'art. 2054 cod. civ., ma, fra le due interpretazioni alle quali aveva
dato luogo il contenuto di tale disposizione, ha accolto quella conforme
all'art. 3 della Costituzione, nel rispetto della volontà razionalmente
desumibile dalla disposizione stessa, ed ha in tale limite contenuto la
pronunzia di illegittimità. Ha precisato che "nel vigente regime dello
scontro con danni unilaterali la responsabilità presunta del solo conducente
del veicolo non danneggiato viene fatta discendere da un elemento accidentale e
casuale, da una circostanza, cioé, che é razionalmente inidonea a far
presumere, in mancanza di prova contraria, che nel determinare la collisione
non abbia concorso anche la colpa del conducente del veicolo danneggiato".
Ha, dunque, considerato lo scontro il tipico evento di danno che per il secondo
comma dell'art. 2054 costituisce la premessa di fatto, da provare, ai fini
della presunzione. E, ritenuto irrazionale escludere dalla presunzione di
illiceità la condotta del solo conducente del veicolo che non abbia subito
danno nello scontro, ha con ciò stesso escluso che altri eventi di danno, fuori
dello scontro, possano ricondursi alla presunzione legale di illiceità dei
conducenti prevista dall'art. 2054, secondo comma, codice civile.
3. - Posto
che le presunzioni legali sono stabilite, secondo l'art. 2728 cod. civ., sulla
base di una situazione che, per il suo frequente verificarsi, é considerata
premessa tipica legale di conseguenze presunte fino a prova contraria, non é
irrazionale l'art. 2054, secondo comma, che, per il frequente verificarsi,
nella dinamica degli scontri tra veicoli, di illecita condotta dei conducenti,
ha considerato lo scontro fatto tipico che giustifica la presunzione di uguale
responsabilità per colpa dei conducenti. I casi prospettati dal pretore, che
escluderebbero la responsabilità di uno dei conducenti, in quanto fuori della
dinamica dello scontro, evento verificatore della presunzione tipica, attengono
a fattispecie diverse, che - a sensi del secondo comma dell'art. 2054 cod. civ.
- debbono essere oggetto ciascuna di prova e valutazione del giudice
competente, come soltanto il giudice competente può accertare e valutare la
prova che, in singoli casi, escluda la responsabilità di alcuno dei conducenti,
a termine del primo comma dell'art. 2054 citato.
Non sussiste,
quindi, la violazione dell'art. 3, essendo le situazioni che si verificano
negli scontri tra autoveicoli a termini dell'art. 2054, secondo comma, cod.
civ., diverse da quelle che si verificano fuori dello scontro; né tale
differenziazione é irrazionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2054, commi primo
e secondo, cod. civ. sollevata dal pretore di Monza, con ordinanza 19 gennaio
1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 21 aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 28 aprile 1976.