ORDINANZA
N. 90
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice civile, promosso con
ordinanza emessa il 18 febbraio 1975 dal tribunale di Lecce nel procedimento
civile vertente tra Calò Francesca ed altra e Tuccari Maria ed altri, iscritta
al n. 334 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 249 del 17 settembre 1975.
Udito nella
camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che
nel corso di un giudizio civile promosso da Francesca e Marcella Calò, diretto
al riconoscimento del loro diritto "quantomeno" all'assegno
vitalizio, previsto dall'art. 580 del codice civile, a carico dell'eredità di
Francesco Sellito, di cui esse si dicevano figlie naturali non riconosciute,
salvi tutti i diritti inerenti alla detta successione anche in dipendenza della
illegittimità della limitazione disposta dalla norma su richiamata, il
tribunale di Lecce, con ordinanza del 18 febbraio 1975, ha appunto sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice civile in
quanto, non attribuendo ai figli naturali non riconosciuti e non riconoscibili
la qualità di eredi, bensì solo quella di legatari ex lege,
contrasterebbe con gli artt. 30, comma terzo, e 3 della Costituzione.
Considerato
che la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia,
oltre a sostituire l'art. 580 del codice civile limitandone l'applicazione al
caso in cui non possa proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità o di maternità (art. 188), ha esteso l'ambito di tale azione,
modificando, agli artt. 102, 103 e 113, le disposizioni degli artt. 250, 251 e
269 del codice civile, ed ha soppresso ogni limitazione di prova; ha infine
prescritto che le nuove disposizioni relative all'azione per la dichiarazione
giudiziale di paternità e maternità si applicano anche ai figli nati o
concepiti prima della sua entrata in vigore;
che,
pertanto, occorre rimettere gli atti al giudice a quo per il riesame
della rilevanza della questione sollevata, con riguardo alle predette nuove
disposizioni ed alla disciplina relativa agli effetti del riconoscimento o
della dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità rispetto alle
successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge (artt. 230, ultimo
comma, legge 1975, n. 151, e 277, primo comma, del codice civile).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al tribunale di Lecce per nuovo esame della rilevanza
della questione sollevata con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 6 aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 14 aprile 1976.