SENTENZA
N. 87
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28 e 29 della legge 22
maggio 1975, n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 26 maggio 1975 dal pretore di Galatina nel procedimento penale a
carico di Nobile Sebastiano, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975;
2) ordinanza
emessa il 13 ottobre 1975 dal pretore di Modena nel procedimento penale a
carico di ignoti, iscritta al n. 513 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975.
Visti gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Guido Astuti;
udita il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di
un procedimento penale a carico di ignoti "allo stato" comunque
appartenenti alle forze dell'ordine, il pretore di Modena ha sollevato, di
ufficio, questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28 e 29 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, "disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico", in riferimento agli artt. 3, 25, 107 e 112 della Costituzione.
Le norme
impugnate, nel prevedere un particolare meccanismo processuale per i reati
commessi dalle forze dell'ordine, violerebbero il principio di eguaglianza, per
la introduzione di un procedimento privilegiato in favore di una determinata
categoria di cittadini; si porrebbero in contrasto con il principio di
obbligatorietà dell'azione penale, per essere il promovimento dell'azione
subordinato all'informativa nei confronti del Procuratore generale presso la
Corte di appello; urterebbero, infine, contro il disposto degli artt. 25 e 107
Cost., rendendo possibile il trasferimento al giudice istruttore della
cognizione di reati di competenza pretorile.
Identica
questione é stata proposta dal pretore di Galatina, nel procedimento a carico
di Sebastiano Nobile, anche in riferimento all'art. 102 della Costituzione.
É intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, la infondatezza di tutte le questioni
proposte.
Considerato in diritto
1. - Con le
ordinanze indicate in epigrafe viene sollevata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 27, 28 e 29 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, in riferimento agli artt.
3, primo comma, 25, primo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112
della Costituzione.
Secondo le
ricordate ordinanze, le disposizioni della legge n. 152 del 1975, che prevedono
particolari modalità di procedimento istruttorio in ordine ai reati commessi da
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari
in servizio di pubblica sicurezza, "per fatti compiuti in servizio e
relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica",
dovrebbero essere dichiarate incostituzionali, in quanto:
-
introdurrebbero una procedura speciale e privilegiata per una categoria di
cittadini, in violazione del principio di eguaglianza;
-
renderebbero possibile, con il trasferimento al giudice istruttore dei reati di
competenza pretorile, la sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale;
- porrebbero
un limite al promovimento dell'azione penale, in contrasto con il principio
sancito dall'art. 112, subordinando l'attività istruttoria del pubblico
ministero (procuratore della Repubblica o pretore inquirente) alla informativa
nei confronti del procuratore generale presso la Corte d'appello;
-
attuerebbero, infine, una distinzione tra i magistrati in contrasto con le
norme sull'ordinamento giudiziario, e non sulla base di diversità di funzioni, violando
i principi enunciati dagli artt. 102 e 107 della Costituzione.
2. - Le due
ordinanze propongono sostanzialmente la medesima questione, e pertanto i
giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
La questione
non é fondata, non sussistendo alcuno dei profili di illegittimità prospettati
dalle ordinanze di rimessione.
La speciale
normativa introdotta con gli artt. 27 e seguenti per i reati commessi dalle
forze dell'ordine - limitatamente alla fase istruttoria, e senza nulla innovare
in ordine al giudizio, sempre regolato dalle norme ordinarie - non lede il
principio di eguaglianza conferendo una ingiustificata situazione di
privilegio. Essa non si applica agli ufficiali ed agenti delle forze
dell'ordine in via generale per tutti i reati, ma esclusivamente "per
fatti compiuti in servizio", ossia per fatti che nel servizio abbiano
ragione e causa, e siano inoltre "relativi all'uso delle armi o di altro
mezzo di coazione fisica". La ratio delle disposizioni denunciate risulta
con chiarezza dalla relazione delle Commissioni riunite della Camera dei
deputati, nella seduta dell'8 aprile 1975: esse "sono determinate
dall'esigenza di impedire che gli appartenenti alle forze dell'ordine siano
esposti al rischio di processi penali conseguenti ad accuse infondate per reati
concernenti l'uso, nell'esercizio delle loro funzioni, delle armi o di altro
mezzo di coazione fisica". Nella presente situazione dell'ordine pubblico,
valutata dal legislatore di particolare gravità, trova piena giustificazione il
trattamento differenziato introdotto per le forze dell'ordine, alle quali é
affidato il gravoso e rischioso compito di prevenire e reprimere la
perpetrazione dei reati, e di garantire, con la sicurezza pubblica una ordinata
convivenza civile.
Questa Corte
ha già avuto occasione di rilevare che la considerazione delle funzioni ed
attribuzioni conferite ai pubblici funzionari "se da un lato dà titolo ad
una maggiore protezione penale, é poi fonte, dall'altro, di un aggravamento di
responsabilità come nei casi in cui la qualità di pubblico ufficiale viene
assunta ad elemento costitutivo o a circostanza aggravante dei reati
commessi" (sentenza
n. 109 del 1968). E giustamente l'Avvocatura dello Stato ha osservato che
provvedimenti come quello in questione, "inteso ad una garanzia lato
sensu processuale per gli appartenenti alle forze dell'ordine, di cui si
contesta la legittimità, costituiscono l'elemento compensativo delle maggiori
responsabilità". Non sussiste dunque una ingiustificata disparità di
trattamento, che possa considerarsi lesiva del principio sancito dall'art. 3
della Costituzione.
3. - Le
ordinanze denunciano, nell'ipotesi di reati di competenza pretorile, la
violazione dell'art. 25, per la possibilità di sottrazione dell'imputato al suo
giudice naturale, che conseguirebbe all'avocazione della istruttoria da parte
del procuratore generale ed all'eventuale trasferimento della stessa al giudice
istruttore. Ma la denunciata violazione non sussiste, perché le disposizioni di
cui é causa non comportano alcuna deroga alla competenza del pretore, secondo
la corretta interpretazione, prospettata anche dall'Avvocatura dello Stato
nelle sue deduzioni. Per vero, gli artt. 27, 28 e 29 della legge n. 152 del
1975 contengono una normativa che regola in modo speciale soltanto i rapporti
tra procuratore della Repubblica, procuratore generale e giudice istruttore, in
relazione ai reati di competenza del tribunale e della Corte d'assise: ove
abbia notizia di tali reati, imputabili alle forze dell'ordine per fatti compiuti
in servizio con uso delle armi o di altro mezzo di coazione, il procuratore
della Repubblica é tenuto ad informare immediatamente il procuratore generale,
limitandosi a compiere frattanto esclusivamente gli atti urgenti relativi alla
prova del reato; il procuratore generale, ove non ritenga di esercitare i
poteri previsti dal codice di rito (ossia procedere ad atti di istruzione
preliminare, ai sensi dell'art. 234, o avocare a sé l'istruzione sommaria, ai
sensi dell'art. 392), restituisce gli atti al procuratore della Repubblica,
perché proceda nelle forme stabilite dalla legge; entrambi, ove ne ravvisino
gli estremi, possono richiedere al giudice istruttore, con atto motivato, di
pronunciare decreto di archiviazione; ed infine il giudice, ove non ritenga di
accogliere tale richiesta, dispone l'istruttoria formale, con ordinanza
impugnabile dall'interessato davanti alla sezione istruttoria.
Il secondo
comma dell'art. 27 stabilisce bensì che "la stessa disposizione si applica
nel caso in cui il pretore ha comunque notizia di un reato previsto nel comma
precedente": ma questa norma é stata evidentemente inserita sempre con
riferimento ai reati di competenza del tribunale e della Corte di assise, in
relazione ai poteri che anche per questi più gravi reati l'art. 231, secondo
comma, del codice di procedura penale attribuisce al pretore. Egli é infatti
tenuto bensì ad informare senza ritardo il procuratore della Repubblica d'ogni notitia
criminis trasmettendogli "gli atti del procedimento e ogni cosa che vi
si riferisce", ma ha tuttavia il potere di procedere in ogni caso agli
atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ed anche di
emettere mandato d'arresto.
La
disposizione dell'art. 27, invece, mentre impone anche al pretore di informare
nello stesso giorno il procuratore generale, gli consente solo di compiere
"esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali
non é possibile il rinvio", con preclusione, pertanto, dei provvedimenti
relativi alla libertà personale. L'art. 27 non impone peraltro al pretore alcun
obbligo di informativa al procuratore generale per i reati di sua competenza. A
questi infatti non sono applicabili le disposizioni speciali della nuova legge,
che fanno espresso ed esclusivo riferimento agli strumenti processuali
concernenti i reati di competenza del tribunale e della Corte d'assise,
rispetto ai quali soltanto il procuratore generale può " esercitare i
poteri previsti dal codice di procedura penale", secondo il chiaro
disposto dell'art. 28.
Non v'é
dunque alcuna deroga alla competenza del pretore, quanto ai reati attribuiti
alla sua cognizione. Ed é forse superfluo aggiungere che anche per quanto
concerne i reati di competenza del tribunale o della Corte d'assise, le nuove
disposizioni, pur importando una diversa distribuzione di competenze tra organi
requirenti e giurisdizionali, non confliggono con il principio sancito
dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, essendo tali competenze sempre
predeterminate in via generale dalla legge.
4. - É chiaro
che le denunciate disposizioni non pongono la pretesa limitazione al
promovimento dell'azione penale, né da parte del pretore, per i reati di sua
competenza, né da parte degli uffici del pubblico ministero. L'obbligo di
immediata informativa al procuratore generale non lede, di per sé, le
prerogative del procuratore della Repubblica, e d'altra parte l'art. 28 non
attribuisce al procuratore generale poteri diversi o maggiori di quelli che gli
spettano in base al codice di rito; ove egli non ritenga di avocare a sé
l'istruzione sommaria, dovrà restituire gli atti al procuratore della
Repubblica, perché proceda a norma di legge.
Non sussiste
nemmeno la pretesa discriminazione tra magistrati, che si assume lesiva dei
principi sanciti dall'art. 102, primo comma, e dall'art. 107, terzo comma,
della Costituzione. Non v'é infatti, per quanto già si é detto, nessuna
"umiliazione" né "spoliazione di poteri" nei confronti del
pretore, a torto lamentata con copia di considerazioni estravaganti dal pretore
di Galatina; non v'é del pari nessuna lesione delle attribuzioni del
procuratore della Repubblica, quali previste dal vigente ordinamento
giudiziario, dato che le disposizioni di cui é causa concernono pur sempre
l'esercizio di funzioni di competenza dell'ufficio del pubblico ministero, a
cui nella circoscrizione della Corte d'appello presiede il procuratore generale
(cfr. art. 70 dell'ordinamento giudiziario). Ed il potere di avocazione a lui
riconosciuto dall'art. 392, come la Corte ha già avuto occasione di dichiarare,
attua soltanto una legittima sostituzione di un organo del pubblico ministero
ad altro organo dello stesso ufficio (sentenze n. 148 del
1963 e n. 32
del 1964).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28 e 29
della legge 22 maggio 1975, n. 152, "Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico", sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma,
e 112 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6
aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 14 aprile 1976.