SENTENZA
N. 86
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 30
aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande), promossi con ordinanze emesse il 18
ottobre 1973 dal pretore di Roma in due procedimenti penali a carico di
Proietti Giuseppina ed altri, iscritte ai nn. 63 e 64 del registro ordinanze
1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo
1974.
Visti gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita
nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 la relazione del Presidente;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con due
ordinanze di eguale tenore il pretore di Roma ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge
30 aprile 1962, n. 283, sul presupposto che esso non preveda come reato la
detenzione per la distribuzione per il consumo di alimenti in cattivo stato di
conservazione, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32, primo comma,
della Costituzione.
Si osserva
nelle ordinanze di rimessione che contrasta con il principio di ragionevolezza
e con la tutela della salute pubblica voluta dall'art. 32, primo comma, della
Costituzione, la citata norma incriminatrice, la quale, per coerenza con tali
principi costituzionali, avrebbe dovuto punire non solo la detenzione per la
vendita di sostanze mal conservate ma anche quella per la distribuzione per il
consumo, altrettanto pericolosa per la salute.
É intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato con atti di deduzioni depositati il 1 febbraio
ed il 2 aprile 1974, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione
proposta.
La difesa
dello Stato rileva che dall'interpretazione sistematica della norma impugnata
ed in relazione alla finalità di tutela della salute pubblica, immanente all'intera
disciplina stabilita dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, dovrebbe dedursi che
il legislatore minus dixit quam voluit. Ossia l'espressione
"detenere per vendere" deve essere interpretata estensivamente nel
senso di "detenere per immettere al consumo".
L'Avvocatura
dello Stato cita quindi talune decisioni della Cassazione favorevoli ad una
configurazione ampia della norma.
Considerato in diritto
1. - Attesa
l'identità delle questioni prospettate i relativi giudizi vanno riuniti e
definiti con unica sentenza.
2. - Il
pretore di Roma ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283,
nella parte in cui escluderebbe, tra le varie ipotesi di reato, la detenzione
di sostanze alimentari mal conservate per distribuirle per il consumo.
Nell'ordinanza di rimessione si dubita che la supposta liceità di tale condotta
contrasti con gli artt. 3 e 32, primo comma, della Costituzione, non apparendo
giustificata in relazione all'analoga (punita) fattispecie di detenzione per la
vendita, e potendo procurare un identico nocumento alla salute pubblica.
Il giudice a
quo presuppone che la norma denunciata non si estenda a chi detiene
sostanze in cattivo stato di conservazione per immetterle nel consumo
alimentare umano. Ove tale interpretazione fosse esatta, il pretore avrebbe
dovuto assolvere gli imputati anziché sollevare una questione di legittimità
costituzionale, prospettandola sostanzialmente come richiesta alla Corte
costituzionale di creare nuove ipotesi di reato.
Peraltro la
tesi ermeneutica del pretore appare erronea e la questione proposta infondata.
La ratio
della norma incriminatrice impugnata é quella di punire non soltanto l'attività
di vendita di sostanze alimentari in vario modo viziate, ma anche di impedire
quella detenzione, anch'essa pericolosa, che precede immediatamente
l'immissione nel consumo delle sostanze stesse.
La
disposizione in esame prevede che le sostanze alimentari descritte nel suo
contesto siano vendute, impiegate nella preparazione di alimenti o di bevande,
somministrate come mercede ai propri dipendenti o distribuite per il consumo
(art. 5 legge 30 aprile 1962, n. 283).
Dottrina e
giurisprudenza hanno ritenuto che la norma, interpretata secondo l'intento
della legge che é quello di assicurare la tutela della salute pubblica,
comprenda nell'ipotesi di reato anche la detenzione caratterizzata dalla destinazione
all'uso alimentare, senza previo accertamento della commestibilità.
Ne consegue
che la norma impugnata vieta la detenzione finalizzata all'esplicamento di
tutte le condotte analiticamente descritte dall'art. 5 della legge n. 283 del
30 aprile 1962, sicché la censura prospettata dal giudice a quo si
palesa inconsistente.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,
della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32, primo comma, della Costituzione,
con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6
aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 14 aprile 1976.