SENTENZA
N. 83
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 468, primo comma, del codice civile,
promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1975 dalla Corte d'appello
dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Nardinocchi Delia e Nella
contro Trasacco Giovanna e Malagrida Elena, iscritta al n. 250 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202
del 30 luglio 1975.
Visti gli
atti di costituzione di Nardinocchi Delia e Nella, di Malagrida Elena e di
Trasacco Giovanna, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele
Trimarchi;
uditi gli
avvocati Giuseppe Guarino e Adriano De Cupis, per Nardinocchi Delia e Nella,
gli avvocati Aldo Sandulli e Vittorio Campobassi, per Malagrida Elena, gli
avvocati Luigi Cariota Ferrara e Bruno Sulli, per Trasacco Giovanna, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
giudizio, in grado d'appello, promosso, in ordine ai diritti successori
relativi all'eredità di Pietro Malagrida, da Elena Malagrida (cugina del de
cuius) che aveva agito quale erede legittima, nei confronti di Giovanna
Trasacco, in proprio e quale esercente la patria potestà sulle figlie minori
Elvira e Maria, che si trovava nel possesso dell'eredità ed aveva assunto di
averne la proprietà perché avente causa di Francesco Malagrida, fratello
dell'attrice, a cui il defunto, dopo averlo nominato con testamento unico
erede, aveva trasferito tutto il suo patrimonio e che era a lui premorto;
giudizio, in cui erano intervenute Delia e Nella Nardinocchi, figlie di una
sorella (premorta) dell'attrice, pretendendo di partecipare all'attribuzione e
alla divisione della eredità; la Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza del
17 marzo 1975 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 468, comma primo, del codice
civile nella parte in cui "limita, in relazione ai parenti collaterali, la
successione per rappresentazione ai soli discendenti dei fratelli e delle
sorelle, con esclusione dei discendenti degli altri collaterali di grado terzo
e successivi".
Circa la
rilevanza della questione ha osservato che, qualora dovesse essere dichiarata
costituzionalmente illegittima la norma limitativa del diritto di
rappresentazione nei confronti dei discendenti dei collaterali di grado terzo e
successivi, le intervenienti (ed appellanti) potrebbero succedere a Pietro
Malagrida, per rappresentazione della madre premorta, unitamente ad Elena
Malagrida, anch'essa cugina del defunto e di eguale grado della loro genitrice.
La norma
denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per i seguenti
motivi:
L'art. 468,
comma primo, del codice civile, nell'ammettere alla successione per
rappresentazione anche i collaterali, non assicura uguale trattamento a tutti
gli appartenenti a tale categoria, e ciò perché esclude dalla successione per
rappresentazione i collaterali diversi dai figli (recte: discendenti)
dei fratelli e sorelle del de cuius, che, pur essendo parenti di questo
entro il sesto grado, siano discendenti di un parente premorto ancorché avente
lo stesso grado di parentela del soggetto vivente che per questo solo li
esclude dalla successione. Il fatto della premorienza, considerato nel sistema
successorio, non sarebbe tale da determinare una situazione di diseguaglianza
tra gli appartenenti ad una stessa categoria di successibili e quindi da
giustificare un trattamento differenziato.
Posto che la
successione per rappresentazione é successione in luogo e nel grado di colui
che sarebbe stato chiamato se avesse voluto o potuto accettare l'eredità, con
l'esclusione della successione per rappresentazione dei discendenti di
collaterali di quarto grado, non tanto si vieta ad essi di succedere in virtù
del principio che il parente prossimo esclude il remoto, quanto, invece, si
nega ad essi di prendere il posto del loro genitore e quindi di mantenere la
condizione di parità rispetto ad un parente collaterale dello stesso grado del
rappresentato, come é ammesso dalla legge fra altri collaterali.
D'altra parte
non sarebbe sufficiente giustificazione alla disciplina attuale la
considerazione che la successione per rappresentazione si fonda sul vincolo di
sangue. Potrebbe, infatti, verificarsi il caso che l'eredità sia devoluta ad un
parente (discendente ex fratre) di sesto o anche di settimo grado ed il
figlio di un cugino premorto (parente di quinto grado) non possa, secondo la
legge vigente, succedere per rappresentazione.
A
conclusione, il giudice a quo osserva che l'art. 468, comma primo citato,
"limitando la successione per rappresentazione con riguardo ad una sola
categoria di collaterali, determina un'anomala situazione allorché un parente
prossimo escluda dalla successione i figli di altro parente a lui di pari
grado, che non voglia o non possa accettare l'eredità".
2. - Davanti
a questa Corte si sono costituiti:
a) Delia e
Nella Nardinocchi, che a mezzo degli avvocati Edo Lavore, prof. Adriano de
Cupis e prof. Giuseppe Guarino, hanno chiesto che sia dichiarata fondata la
questione come sopra sollevata;
b) Elena
Malagrida, che a mezzo degli avvocati Vittorio Campobassi e prof. Aldo
Sandulli, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità della questione o
quanto meno per la restituzione degli atti al giudice a quo perché
motivi sulla rilevanza; e, subordinatamente, ha chiesto che della questione sia
dichiarata la manifesta infondatezza;
c) Giovanna
Trasacco, nei nomi, che a mezzo degli avvocati Bruno Sulli e prof. Luigi
Cariota Ferrara, ha concluso nel senso della non fondatezza della questione.
Ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto a questa Corte di voler
dichiarare inammissibile per irrilevanza o in ogni caso manifestamente infondata
la ripetuta questione.
3. - In punto
di rilevanza della questione, Elena Malagrida ha sostenuto che il giudice a quo
aveva trascurato del tutto di considerare che Pietro Malagrida avesse disposto
per testamento in favore di Francesco Malagrida, figlio di un suo cugino; ed ha
osservato che qualora fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della
norma denunciata, l'eredità spetterebbe esclusivamente ad Elvira e Maria
Malagrida, per rappresentazione del padre Francesco, e nell'ipotesi opposta
l'eredità spetterebbe ad essa concludente ai sensi dell'art. 572 del codice
civile.
Anche per
l'Avvocatura generale dello Stato, per ragioni che essa considera superfluo
indicare, la pronuncia di accoglimento non produrrebbe alcun effetto concreto
nel processo civile a quo. D'altra parte la motivazione offerta al
riguardo dalla Corte sarebbe lacunosa, perché nell'ordinanza non si esamina in
concreto se la possibilità di successione delle parti reclamanti l'eredità
sussista in relazione alle posizioni successorie delle altri parti.
Di contrario
avviso si sono dichiarate le Nardinocchi, le quali hanno precisato che la causa
promossa da Elena Malagrida davanti al tribunale di Pescara verteva sulla
successione legittima a Pietro Malagrida e che in quel giudizio esse avevano
fatto valere i loro diritti nell'ambito della successione legittima.
Conseguentemente, la Corte dell'Aquila aveva esattamente individuato la
rilevanza della questione, ed aveva al riguardo adeguatamente motivato.
4. - Per
quanto concerne il merito, dalle parti costituite o intervenute sono assunte le
seguenti posizioni.
a) Secondo le
Nardinocchi l'art. 42, comma quarto, della Costituzione non rende
costituzionalmente legittima ogni regola in materia successoria che sia posta
con legge, e per le norme legislative (che rispettano la riserva) dettate in
tale materia il riscontro di legittimità va fatto tenendo presente altre
disposizioni costituzionali, tra cui quella dell'art. 3.
Secondo Elena
Malagrida, invece, se non vengono in considerazione il coniuge e i figli
legittimi del de cuius, i limiti della successione legittima e
testamentaria sono rimessi dall'art. 42, comma quarto cit. - "alla scelta
assolutamente libera del legislatore" al quale compete esclusivamente di
definire i limiti ed i gradi della successibilità e della sostituibilità di un
successibile con un altro; ed il giudice della costituzionalità delle leggi non
può entrare nel merito ma può solo effettuare un controllo in ordine alla
ragionevolezza dei criteri adottati. E la norma denunciata in parte qua non
conterrebbe nulla di irragionevole.
b) Il
riconoscimento del diritto di rappresentazione, secondo la Malagrida e la
Trasacco, costituisce una deroga al principio generale secondo cui, nella
successione legittima, il parente prossimo esclude il remoto: rappresenta cioè
un'eccezione.
Ciò, però,
secondo la Nardinocchi, non rileva: non vale invocare la tradizionale natura
eccezionale del diritto di rappresentazione, perché l'eccezione, ammesso che
ricorra, può sempre essere ampliata da questa Corte nell'esercizio del suo
potere, la tradizione non costituisce un ostacolo insormontabile al controllo
di incostituzionalità, e si deve tenere presente che attraverso la storia si é
già manifestata la tendenza espansiva del detto diritto.
c) Ad avviso
delle Nardinocchi Con l'art. 467 primo comma il legislatore ha voluto che
avesse realizzazione un fine di giustizia e precisamente quello di fare
subentrare il discendente al chiamato che non possa e non voglia accettare
l'eredità o il legato.
Sennonché
codesto fine, con la norma denunciata non sarebbe perseguito nel rispetto del
principio di eguaglianza, perché: tra due collaterali del de cuius di
quarto grado, uno dei quali sia premorto ed abbia discendenti, c'é una assurda
disparità di trattamento; tale disparità ingiustificata risulta ancora meglio
qualora i due collaterali ora ipotizzati siano due fratelli o sorelle; si nega
ai discendenti di prendere il posto del genitore nonostante che essi siano, per
esempio, nipoti del collaterale sopravvissuto (ed invece ciò non accade qualora
si tratti di collaterale di secondo grado), con la conseguenza che la maggior
lontananza parentale dal de cuius giova al collaterale di quarto grado
superstite (e questi é trattato più favorevolmente del fratello superstite); e
parenti molto lontani del de cuius purché discendenti di un fratello o
di una sorella possono succedere per rappresentazione, e non hanno tale
diritto, invece, i discendenti del cugino o della cugina, ancorché parenti meno
lontani.
Tale tesi
(secondo cui la norma denunciata conterrebbe una ingiustificata disparità di
trattamento) é contrastata dalla Malagrida, dalla Trasacco e dall'Avvocatura
generale dello Stato.
Secondo la
Malagrida la norma denunciata é il risultato di una scelta rimessa dalla
Costituzione al criterio del legislatore e non ha nulla di irragionevole. Tra
"collateralità" e ius repraesentationis non esiste
quell'indissolubilità necessaria che l'ordinanza ritiene di ravvisare. Il fatto
che il diritto di rappresentazione sia ammesso per una sola categoria di
collaterali é tutt'altro che irrazionale: ha anzi una spiegazione e una
giustificazione più che valide (che non é possibile ravvisare a proposito dei
discendenti degli altri collaterali).
Secondo la
Trasacco la pretesa uguaglianza tra i collaterali non esiste perché si tratta
di parenti di grado diverso: cugina l'una (che succede per diritto proprio),
figli di cugina gli altri (che vorrebbero succedere per diritto di
rappresentazione).
A causa della
premorienza alcuni congiunti sono in posizione diversa rispetto agli altri
perché i primi sono parenti di grado diverso rispetto ai secondi. D'altra parte
non rileva che nella linea retta la rappresentazione sia ammessa a favore dei
discendenti dei figli all'infinito perché in tutto il sistema successorio tutti
i discendenti dei figli sono equiparati a questi e perché i figli di un
collaterale non sono in linea diretta discendenti iure sanguinis.
Specioso é infine l'argomento che potrebbero succedere per rappresentazione in
linea retta parenti più lontani di figli di una cugina: e ciò perché la
rilevanza giuridica della discendenza in linea retta sta a sé e perché al
massimo può ammettersi una rappresentazione per tre generazioni di discendenti
(pronipoti del de cuius) e i rappresentanti sarebbero parenti di terzo
grado, e nella specie, i figli della cugina lo sono di quinto grado.
Secondo
l'Avvocatura dello Stato gli estranei al nucleo familiare (coniugi e figli
legittimi) sono al di fuori della tutela dell'art. 29 e quindi si trovano in
posizione e situazione giuridicamente diversa da quella dei membri della
società familiare.
Per tanto la
disciplina dei diritti successori riservata al legislatore ordinario può essere
diversa per i componenti del nucleo familiare e per gli estranei al nucleo
stesso (anche se parenti del de cuius). Trattasi di situazioni
obiettivamente diverse ed é ragionevole che ci siano il favore dei soli
discendenti dei figli e la non estensione ai discendenti dei consanguinei estranei
alla famiglia. E resta nella sfera insindacabile del legislatore il giudizio
sulla parità o diversità delle situazioni.
d) Circa le
conseguenze della invocata pronuncia da parte di questa Corte, vi é contrasto
tra le parti.
In
particolare si assume dalla Malagrida che se il diritto di rappresentazione
dovesse estendersi a tutti i collaterali, sarebbe posto in discussione il
limite della successibilità al sesto grado di parentela. Premorto un parente di
sesto grado che non sia discendente di un fratello o di una sorella del de
cuius, sarebbero chiamati a succedere i discendenti del premorto anche se
parenti del de cuius in settimo, ottavo, nono grado ecc. e non avrebbe
diritto lo Stato. L'accoglimento della tesi di cui all'ordinanza condurrebbe
quindi ad assurdità.
Le
Nardinocchi, di contro, assumono che non sarebbe pregiudicato il principio
secondo cui la successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
Infatti la rappresentazione comporta la successione di persone che subentrano
nel luogo e nel grado del proprio ascendente e quindi l'estensione di essa a
favore dei discendenti di un premorto cugino (o cugina) del de cuius non
pregiudica la suddetta regola dato che quei discendenti succederebbero
subentrando nel quarto grado che era quello del loro ascendente.
e) Le
Nardinocchi, infine, in memoria sostengono la tesi del progressivo ampliamento
della sfera di applicazione del diritto di rappresentazione e della forza di
espansione di codesto diritto; condividono la tesi che più non ricorre il
timore di polverizzazione del patrimonio su cui si era basata la resistenza
alla tendenza di ampliamento; ed osservano che l'emittenda sentenza si
inquadrerebbe nella precedente linea espressa da questa Corte con la sentenza
n. 79 del 1969.
5. - All'udienza
del 14 gennaio 1976 gli avv.ti proff. Adriano De Cupis e Giuseppe Guarino, per
le Nardinocchi, l'avv. prof. Luigi Cariota Ferrara, per la Trasacco e l'avv.
prof. Aldo Sandulli per la Malagrida hanno svolto le ragioni a sostegno delle
rispettive (e sopra ricordate) richieste.
Considerato in diritto
1. - Con
l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello dell'Aquila solleva, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 468, comma primo, del codice civile nella parte in cui
"limita, in relazione ai parenti collaterali, la successione per
rappresentazione ai soli discendenti dei fratelli e delle sorelle, con
esclusione dei discendenti degli altri collaterali di grado terzo e
successivi".
E ritiene,
invece, manifestamente infondata l'eccezione (proposta da una delle parti in
causa) di illegittimità costituzionale della stessa norma in riferimento
all'art. 29 della Costituzione.
2. - Elena
Malagrida e il Presidente del Consiglio dei ministri eccepiscono
l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.
La difesa
della Malagrida osserva che dalla risoluzione della questione non risulterebbe
influenzata la decisione in ordine alle domande proposte dalle Nardinocchi,
intervenienti ed appellanti, perché, se della questione dovesse essere dichiarata
la fondatezza, l'eredità in contestazione spetterebbe ad Elvira e Maria
Malagrida, jure repraesentationis del padre Francesco, erede
testamentario, premorto al de cuius, e nel caso opposto, l'eredità
spetterebbe esclusivamente ad essa concludente ex art. 572 del codice civile).
E
l'Avvocatura generale dello Stato, in aggiunta a codesta osservazione, deduce
che é lacunosa la motivazione, al riguardo, dell'ordinanza, perché vi é
affermata apoditticamente la rilevanza in relazione alla possibilità di successione
delle parti private reclamanti l'eredità e non é esaminato in concreto se tale
possibilità effettivamente sussista in relazione alle posizioni successorie
delle altre parti.
In contrario
va, però, ricordato che il giudice a quo, in punto di rilevanza, non si é
limitato ad una generica dichiarazione della sua esistenza ed anche se non ha
proceduto ad una analitica valutazione delle ragioni e delle richieste delle
parti in causa, ha affermato che "se sarà ritenuta la illegittimità
costituzionale della su indicata disposizione di legge, limitativa del diritto
di rappresentazione nei confronti dei discendenti dei collaterali di grado
terzo e successivi, le appellanti potrebbero succedere a Pietro Malagrida, per
rappresentazione della madre premorta, unitamente a Malagrida Elena, anch'essa
cugina del defunto, e di eguale grado della loro genitrice".
Il detto
giudice, in sostanza, a proposito delle tesi sostenute dalle (intervenienti e)
appellanti sorelle Nardinocchi e dalle appellate Elena Malagrida e Giovanna
Trasacco, in rappresentanza delle dette figlie Elvira e Maria Malagrida, ha
isolato quella delle appellanti ed in relazione ad essa ha messo in evidenza il
carattere pregiudiziale della decisione della sollevata questione.
E per ciò, la
questione, così come proposta, non può non dirsi rilevante.
3. - Secondo
il giudice a quo la questione in oggetto sarebbe non manifestamente infondata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché, nell'ammettere alla
successione per rappresentazione anche i collaterali, l'art. 468, comma primo,
del codice civile non avrebbe assicurato un eguale trattamento a tutti gli
appartenenti a tale categoria. Pur estendendo il codice civile la successione
legittima in favore dei parenti fino al sesto grado, esso, infatti, disciplina
la successione per rappresentazione solo nei confronti di una parte dei
collaterali (figli dei fratelli e delle sorelle del de cuius) e non
anche a favore degli altri. E può aversi, per tanto, in mancanza di discendenti
di fratelli e sorelle del de cuius, che l'eredità sia devoluta ad un
parente prossimo nei limiti del sesto grado e vengano esclusi i discendenti di
altro parente premorto, anche se di grado eguale al parente vivente.
La dedotta
disparità di trattamento con riguardo ai collaterali di grado terzo e
successivi, d'altra parte, non troverebbe una ragionevole giustificazione nel
solo fatto della premorienza, giacché la successione per rappresentazione é
"successione in luogo e nel grado di colui che sarebbe stato chiamato, se
questi avesse potuto o voluto accettare l'eredità" e con l'esclusione
dalla successione per rappresentazione si nega ai discendenti di detti
collaterali di prendere il posto del loro genitore e quindi di mantenere la
condizione di parità rispetto ad un parente collaterale dello stesso grado del
rappresentato, così come é ammesso dalla legge fra altri collaterali; e neppure
troverebbe quella giustificazione nel fatto che la successione per
rappresentazione si fonda sul vincolo di sangue, giacché, avendo essa luogo
all'infinito (art. 468 del codice civile), può aversi che a seconda dei casi
l'eredità sia devoluta ad un pronipote ex fratre, di sesto o anche di
settimo grado o non succeda per rappresentazione il figlio di un cugino
premorto che é parente del de cuius solo di quinto grado.
In
conclusione, l'art. 468, comma primo, del codice civile "limitando la
successione per rappresentazione con riguardo ad una sola categoria di
collaterali, determina una anomala situazione allorché un parente prossimo
escluda dalla successione i figli di altro parente a lui di pari grado, che non
voglia o non possa accettare l'eredità".
4. - In
relazione alla spettanza del diritto di rappresentazione, sussiste
indubbiamente un trattamento differenziato nei confronti di soggetti che
appartengono ad una stessa categoria. Possono infatti succedere per
rappresentazione i discendenti dei fratelli e delle sorelle del de cuius
e non anche i discendenti dei parenti collaterali di grado terzo e successivi.
Eppure, sia gli uni che gli altri sono discendenti di parenti collaterali del
defunto.
Ma codesta
categoria di soggetti astrattamente legittimati a succedere jure
repraesentationis non esiste. I parenti collaterali unitamente a quelli in
linea retta hanno diritto di succedere per legge al de cuius e sempre
che non siano di grado successivo al sesto, ma per tutti vale il principio che
il parente prossimo esclude il remoto. Accanto alla regola ora detta, con il
limite (ex art. 572, comma secondo, del codice civile) ed il criterio indicati,
vi é poi una deroga o eccezione per cui i discendenti legittimi o naturali
subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui
questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato (art. 467, comma
primo, del codice civile, come sostituito con l'art. 171 della legge 13 maggio
1971, n. 151); la rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o
disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe (art.
469, comma primo, del codice civile); e la rappresentazione ha luogo, nella
linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati ed
adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, "nella
linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del
defunto" (art. 468, comma primo, citato).
Qualora il
successibile non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, dunque,
non si verifica in ogni caso, nel luogo e nel grado di esso successibile, il
subingresso da parte dei suoi discendenti legittimi o naturali, ma si ha
rappresentazione solo nei confronti dei figli (legittimi, legittimati, adottivi
e naturali) e dei fratelli e delle sorelle del de cuius.
Solo codesti
soggetti hanno de iure la qualità di possibili rappresentati e non tutti gli
altri successibili legittimi.
Orbene, non
vi é dubbio che tra i collaterali (e non oltre il sesto grado di parentela) del
de cuius la norma denunciata operi una discriminazione.
Ma il
differente trattamento giuridico per quanto concerne il diritto di
rappresentazione non riguarda soggetti che si trovino nella medesima situazione
giuridica o che siano in astratto per ragioni extra o metagiuridiche meritevoli
dello stesso trattamento. E ciò perché combinando la regola (con il detto
limite interno) secondo cui i parenti entro il sesto grado sono successibili
legittimi ed il criterio secondo cui il parente prossimo esclude il remoto, si
ha, nella disciplina legislativa vigente, una diversa e progressivamente sempre
più attenuata rilevanza, a fini successori, del vincolo di parentela nei
confronti del defunto ed in fatto un progressivo affievolimento del detto
vincolo.
E d'altra
parte la distinzione di cui all'art. 468, comma primo, in parte qua, tra i
parenti collaterali di secondo grado e quelli di grado terzo e successivi, é il
risultato di una scelta operata dal legislatore. Con le norme di cui agli artt.
467 e seguenti del codice civile, al livello legislativo così come previsto ora
dall'art. 42, comma quarto, della Costituzione, all'esistenza ed operatività
del diritto di rappresentazione si é posto un limite. E ciò si é fatto in modo
non irrazionale, atteso che la parentela, come vincolo di sangue che lega tutti
coloro che discendono da uno stesso stipite, si presenta particolarmente
prossima nel rapporto tra i genitori e i figli (in linea retta) ed in quello
tra i figli di detti genitori (nella linea collaterale) che é puro e semplice
riflesso del primo e cioè della filiazione. Nel rapporto di parentela di terzo
grado (che non presupponga un rapporto tra fratelli, uno dei quali sia il
defunto, giacché altrimenti rileverebbe la parentela di secondo grado) e cioè
nel rapporto tra defunto e zio paterno o materno dello stesso, la parentela ha
la sua radice in una generazione diversa da quella attraverso la quale é nato
il soggetto della cui successione si tratta, ed anteriore ad essa. E nel
rapporto di parentela tra cugini si riproduce e si ripete quanto rilevabile
nella particolare ipotesi di parentela di terzo grado ora indicata; e per esso
quindi può valere la medesima considerazione.
5. -
Constatato che i collaterali non costituiscono una categoria unica o unitaria e
omogenea di parenti, che al trattamento differenziato dei parenti fino al
secondo grado e di quelli di grado terzo e successivi non corrisponde una
medesima o assimilabile situazione e che detto trattamento appare altresì
razionalmente giustificato, perdono consistenza o rilievo le osservazioni fatte
in ordinanza circa gli effetti dell'applicazione dell'attuale sistema.
Se mancano
discendenti di fratelli e sorelle del defunto, il fatto della premorienza fra i
parenti di pari grado (esempio tra cugini) certamente determina una situazione
di disuguaglianza, ma questa si ha proprio perché l'istituto della
rappresentazione ha il contenuto e l'ambito sopraddetti.
E del pari é
a ciò conseguenziale il possibile fatto che l'eredità sia devoluta ad un
pronipote di sesto e anche di settimo grado e rimanga escluso dalla successione
un parente di quinto grado, quale é il figlio di un cugino premorto: gli é che
il criterio secondo cui il parente prossimo esclude un remoto, e la deroga
costituita dal diritto di rappresentazione trovano logica combinazione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 468, comma primo,
del codice civile, nella parte in cui "limita, in relazione ai parenti
collaterali, la successione per rappresentazione ai soli discendenti dei
fratelli e delle sorelle, con esclusione dei discendenti degli altri
collaterali di grado terzo e successivi", questione sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello dell'Aquila
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6
aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 14 aprile 1976.