SENTENZA
N. 81
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge
regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7 (espropriazioni per cause di
pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato), promosso con
ordinanza emessa il 10 aprile 1973 dalla Corte suprema di cassazione nel
procedimento civile vertente tra il Comune di Trento e De Maffei Maria e
Giacomo, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973 e nel
Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 28 maggio
1974.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige;
udito
nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice relatore Ercole
Rocchetti;
udito l'avv.
Vitaliano Lorenzoni, per la Regione.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso di un procedimento di regolamento di competenza promosso da De Maffei Maria
ed altri nei confronti del Comune di Trento, la Corte di cassazione, con
ordinanza emessa il 10 aprile 1973, ha sollevato, con riferimento all'art. 108,
primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, secondo comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 17
maggio 1956, n. 7, concernente espropriazioni per causa di pubblica utilità non
riguardanti opere a carico dello Stato.
Secondo la
Corte suprema, la norma impugnata, che devolve il giudizio di opposizione alla
stima, alla autorità giudiziaria competente "per valore e
territorio", graduando la competenza per valore a conoscere della
controversia fra conciliatore, pretore e tribunale, contrasta con il sistema
della competenza inderogabile del tribunale sancito dalla legge statale, in
violazione dell'art. 108, primo comma, della Costituzione che riserva alla
legge statale le norme sull'ordinamento giudiziario e sulla magistratura
affinché, nell'ambito del territorio nazionale, gli stessi diritti siano
tutelati dinanzi a giudici della stessa natura e di pari grado.
L'ordinanza é
stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
2. - Con
deduzioni depositate fuori termine il 10 gennaio 1974, si é costituito in
giudizio il Comune di Trento chiedendo che sia dichiarata la illegittimità
costituzionale della norma denunciata.
É inoltre
intervenuto ritualmente in giudizio il Presidente della Giunta regionale del
Trentino-Alto Adige che, con atto di intervento e deduzioni del 5 settembre
1973, chiede che la questione proposta dalla Corte di cassazione sia dichiarata
infondata. In proposito la difesa della Regione osserva che la formula
"avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per
territorio", ha l'unico scopo di rinviare l'interprete alla sede legislativa
appropriata che é il codice di procedura civile e costituisce espressione
rispettosa delle competenze statali in materia di ordinamento giudiziario.
Considerato in diritto
1. - Va
preliminarmente dichiarata inammissibile per tardività la costituzione in
giudizio del Comune di Trento, stante che il deposito delle sue deduzioni é
stato effettuato il 10 gennaio 1974 e quindi oltre il perentorio termine di 20
giorni (previsto dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale), decorrente dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di
rimessione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 novembre 1973.
2. - La Corte
di cassazione denuncia la illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge
della Regione Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, nella parte in cui
stabilisce che il giudizio di opposizione alla stima per la determinazione della
indennità di espropriazione é deferito all'autorità giudiziaria competente
"per valore e territorio". Ora, poiché quest'ultima proposizione
normativa, per quanto concerne il valore, non può avere altro significato se
non quello che la competenza a decidere in materia spetta al pretore o al
tribunale, secondo i limiti stabiliti dalla legge processuale, il giudice a quo
ritiene che esso contrasti con i criteri di determinazione della competenza
che, nelle controversie relative all'ammontare della indennità, sono stati
desunti dalla legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359, in tema di
espropriazione per pubblica utilità, e alla stregua dei quali si é ritenuto,
per antica e consolidata giurisprudenza, che tale competenza appartenga, ratione
materiae, al tribunale. (Ora però alla Corte di appello, a seguito della
legge 27 giugno 1974, n. 247).
Dal contrasto
così delineato, deriverebbe la illegittimità della normativa regionale che,
disponendo in ordine alla ripartizione della competenza giurisdizionale in modo
difforme dalla legge nazionale, violerebbe l'art. 108 della Costituzione, il
quale dispone che le norme sull'ordinamento giudiziario sono stabilite con
legge.
3. - La
suddetta questione é da ritenersi fondata.
Secondo
l'orientamento di questa Corte (sent. n. 4 del
1956) anche recentemente ribadito (sent. n. 112 del
1973), l'art. 108 della Costituzione, nel riservare alla "legge"
le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura, si riferisce
inequivocabilmente alla sola legge dello Stato, alla quale compete in via
esclusiva disciplinare in modo uniforme per l'intero territorio nazionale e nei
confronti di tutti (art. 3 Cost.), i mezzi e le forme di tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi (artt. 24, primo comma, e 113 Cost.).
Da tale
fondamentale premessa non solo discende che in materia giurisdizionale non
spetta alle Regioni alcuna potestà legislativa, ma deriva altresì che, nel
disciplinare le materie rientranti nella propria competenza legislativa, sia
essa concorrente od esclusiva, gli organi legislativi delle Regioni debbono
astenersi dall'interferire con la normativa, generale o speciale, dello Stato
sull'ordinamento giurisdizionale e sulla regolamentazione processuale dei
giudizi dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa.
Ciò posto,
appare evidente che, nell'ambito della disciplina regionale delle
espropriazioni per causa di pubblica utilità contenuta nella legge della
Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 1956, l'art. 34, facendo riferimento, per
il giudizio di opposizione alla stima, "alla autorità giudiziaria
competente per valore e territorio" introduce, come criterio di
determinazione della competenza in quel giudizio, il parametro del valore,
alterando il criterio della legge nazionale, la quale, assegna le controversie
relative alla indennità di espropriazione a un giudice competente per ragione
della materia.
Ben vero che
l'espressione contenuta nella legge regionale sembra limitarsi a rinviare, per
la individuazione del giudice competente, ai criteri generali del codice di
procedura civile; questa circostanza, però, non esclude che il citato art. 34
incida sull'ordine delle competenze previsto dalla legge statale, perché anche
il rinvio ai principi generali costituisce una illegittima interferenza nella
materia giurisdizionale, quando l'istituto che si intende disciplinare mediante
il rinvio é regolato da un diverso e speciale criterio sicuramente desumibile
dalla legislazione statale.
Pertanto, la
norma impugnata va dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alla
proposizione "per valore e territorio", che, alterando l'ordine della
competenza giurisdizionale, determina il contrasto con l'art. 108 della
Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile per tardività la costituzione nel presente giudizio dei Comune di
Trento;
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge regionale Trentino-Alto
Adige 17 maggio 1956, n. 7, limitatamente alla espressione "per valore e
territorio".
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6
aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 14 aprile 1976.