ORDINANZA
N. 80
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 503, ultimo comma, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1973 dal tribunale
di Torino nel procedimento penale a carico di Grillo Salvatore, iscritta al n.
356 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.
Udito nella
camera di consiglio dell'11 marzo 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che
con ordinanza emessa il 2 aprile 1973 il tribunale di Torino, nel procedimento
penale a carico di Grillo Salvatore, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 503, ultimo comma, ultima parte, del codice di
procedura penale, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma,
della Costituzione, nella parte in cui detto articolo 503 dispone che debba
essere mantenuto in stato di arresto l'imputato giudicabile con rito
direttissimo che abbia chiesto la concessione del termine a difesa;
che davanti a
questa Corte non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri.
Considerato
che con d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia
penale), convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, al predetto art. 503 c.p.p.
é stato aggiunto il seguente comma: "Il giudice può concedere
all'imputato, nel corso del giudizio, la libertà provvisoria";
che, secondo
giurisprudenza di questa Corte, qualora, dopo l'ordinanza di rinvio, siano
intervenute nuove norme, abrogative o modificative, della disposizione
impugnata, vanno restituiti gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della
rilevanza;
che occorre,
anche nel caso in esame, provvedere in conformità.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al tribunale di Torino.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria l'8 aprile 1976.