ORDINANZA
N. 78
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge
25 novembre 1962, n. 1684 (provvedimenti per l'edilizia, con particolari
prescrizioni per le zone sismiche), promossi con ordinanze emesse il 23
febbraio 1974 dal pretore di San Demetrio Corone nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Rastrelli Vincenzo e di Pignataro Caterina,
iscritte ai nn. 383 e 395 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975 e n. 288 del 29
ottobre 1975.
Udito nella
camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che
le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n.
1684, nella parte in cui non prevede, in ordine alle violazioni delle norme
previste dalla legge antisismica, che agli accertamenti di carattere tecnico
disposti dall'ingegnere capo del genio civile assista il difensore
dell'imputato, con riferimento all'art. 24 della Costituzione;
che nei
giudizi dinanzi a questa Corte non v'é stata costituzione di parti né é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
che i giudizi
possono essere riuniti.
Considerato
che questa Corte, con sentenza n. 145 del
22 maggio 1974, ha dichiarato non fondata la stessa questione di
legittimità costituzionale perché al caso, in base ai principi, risultano
applicabili le norme che assicurano le garanzie di difesa, e che, con ordinanze nn. 294
del 27 dicembre 1974 e 77 del 25 marzo
1975, ha dichiarato manifestamente infondata la stessa questione proposta
nei medesimi termini da altri giudici;
che non
sussistono ragioni che inducano a modificare la predetta decisione.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, contenente
"Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone
sismiche", questione proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, con riferimento
all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria l'8 aprile 1976.