Ordinanza n. 78 del 1976
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ORDINANZA N. 78

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche), promossi con ordinanze emesse il 23 febbraio 1974 dal pretore di San Demetrio Corone nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Rastrelli Vincenzo e di Pignataro Caterina, iscritte ai nn. 383 e 395 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975 e n. 288 del 29 ottobre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui non prevede, in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica, che agli accertamenti di carattere tecnico disposti dall'ingegnere capo del genio civile assista il difensore dell'imputato, con riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che nei giudizi dinanzi a questa Corte non v'é stata costituzione di parti né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che i giudizi possono essere riuniti.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 145 del 22 maggio 1974, ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale perché al caso, in base ai principi, risultano applicabili le norme che assicurano le garanzie di difesa, e che, con ordinanze nn. 294 del 27 dicembre 1974 e 77 del 25 marzo 1975, ha dichiarato manifestamente infondata la stessa questione proposta nei medesimi termini da altri giudici;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche", questione proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, con riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1976.