ORDINANZA
N. 77
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11, sesto comma, e 34 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e
dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (regolamento di esecuzione
della legge n. 990 del 1969), promossi con ordinanze emesse il 12 aprile 1975
dal giudice conciliatore di Milano in due procedimenti civili instaurati da
Triscari Nunzio e da Bufalino Salvatore contro la società Savoia, iscritte ai
nn. 267 e 268 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.
Udito nella
camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele
Trimarchi.
Ritenuto che
con le ordinanze del giudice conciliatore di Milano di cui in epigrafe sono
sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma sesto,
e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n.
973, in relazione agli artt. 1325 e 1418 del codice civile nonché agli artt. 2
e 3 della Costituzione;
che nei due
giudizi non si é Costituita alcuna delle parti, e non ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
che i giudizi promossi con le indicate ordinanze hanno ad oggetto le stesse
questioni e pertanto vanno riuniti e definiti con unica decisione
che questa
Corte, con sentenza
n. 56 del 1975, ha esaminato le stesse questioni (allora sollevate dai
giudici conciliatori di Roma, di Salerno e di Benevento con ordinanze
rispettivamente del 3 gennaio, 5 marzo e 21 settembre 1973) ed ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma
sesto, della legge n. 990 del 1969 e dell'art. 67 del d.P.R. n. 973 del 1970,
in riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile e 2 e 3 della
Costituzione, e non fondata quella dell'art. 34 della legge n. 990 del 1969, in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
che nelle
anzidette due ordinanze del giudice conciliatore di Milano le ripetute
questioni non vengono prospettate sotto nuovi profili e in relazione ad esse
non vengono addotti nuovi argomenti, e pertanto non ricorrono i presupposti e
gli estremi perché questa Corte debba o possa discostarsi dalle precedenti
decisioni.
Visti gli
artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo,
delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti), e dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973
(regolamento di esecuzione della predetta legge), sollevate con le ordinanze
indicate in epigrafe dal giudice conciliatore di Milano in riferimento agli
artt. 1325 e 1418 del codice civile ed agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento agli artt. 2
e 3 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Milano con le dette
ordinanze.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria l'8 aprile 1976.