ORDINANZA
N. 76
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura
civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 30 novembre 1974 dal pretore di Firenze nel procedimento civile
vertente tra la società Camporina Prima e Giambra Michele, iscritta al n. 131
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975;
2) ordinanza
emessa il 17 marzo 1975 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente
tra la ditta C.M.G. e Ferrari Otello, iscritta al n. 272 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto
1975;
3) ordinanza
emessa il 28 novembre 1972 dal pretore di Torino nel procedimento civile
vertente tra Catenazzo Gerardo e la ditta Selenia, iscritta al n. 301 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 235 del 3 settembre 1975.
Udito nella
camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Considerato
che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 140
c.p.c., nella parte in cui consente di ritenere perfetta la notifica alla data
di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua
ricezione.
Ritenuto che
i giudizi possono essere riuniti, data l'identità della questione che ne forma
oggetto.
Considerato
che la stessa questione é stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 213 del
1975 e che non vengono prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
140 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente di ritenere
perfetta la notifica dalla data di spedizione della raccomandata da esso
prescritta e non da quella della sua ricezione, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria l'8 aprile 1976.