ORDINANZA
N. 75
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge 7 luglio
1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e su patrocinio legale nelle
preture), promossi con due ordinanze emesse il 13 febbraio 1974 dal tribunale
di Saluzzo sui ricorsi di Cacchione Armando e di Chiapello Giuseppe, iscritte
ai nn. 307 e 308 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.
Udito nella
camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che
con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata, in riferimento all'art. 33
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e
7 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari di procuratore e sul
patrocinio legale nelle preture), e che, stante l'identità dell'oggetto, i
giudizi possono essere riuniti.
Considerato
che la stessa questione é stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte
con la sentenza
n. 58 del 1963;
che in questa
sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano
indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 6 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari di procuratore e
sul patrocinio legale nelle preture), sollevata con le ordinanze di cui in
epigrafe, in riferimento all'art. 33 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria l'8 aprile 1976.