ORDINANZA
N. 74
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
31 maggio 1975, depositato in Cancelleria l'11 giugno successivo ed iscritto al
n. 18 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
telegramma 24 marzo 1975 del Presidente della Regione Puglia e del decreto
presidenziale di pari data relativi allo scioglimento del Consiglio di
amministrazione dell'Ente ospedaliero di Campi Salentina.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente della Regione Puglia; udito nell'udienza
pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
uditi il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, e l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione Puglia.
Ritenuto che
con ricorso del 31 maggio 1975 il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato conflitto di attribuzione in ordine al telegramma del Presidente
della Regione Puglia in data 24 marzo 1975, con cui si dichiarava di non
sottoporre al controllo della Commissione di cui all'art. 125 della
Costituzione il decreto di pari data del Presidente della Giunta regionale 14
marzo 1975, n. 89/B, con cui veniva sciolto il consiglio di amministrazione
dell'Ente ospedaliero "Campi Salentina" e nominato il dott. Attilio
Montesano commissario per la provvisione e gestione dell'Ente.
Considerato
che, senza pregiudizio delle questioni proposte dalle parti, é opportuno
completare l'istruttoria mediante l'acquisizione all'esame della Corte del
decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 1975, n. 1233, e della
delibera della Giunta regionale 14 marzo 1975, n. 89/B.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riservata
ogni pronuncia sul rito e sul merito della causa, e fatta salva ogni deduzione
delle parti, ordina che, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente
ordinanza, la Regione Puglia depositi presso la Cancelleria di questa Corte gli
atti di cui sopra.
Cosė deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola
REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria l'8 aprile 1976.