SENTENZA
N. 73
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
13 giugno 1975, depositato in cancelleria il 21 giugno 1975 ed iscritto al n.
20 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
fonogramma 12 marzo 1975, n. 2212, dell'Assessore alla sanità della Regione
Puglia relativo alla deliberazione 6 novembre 1974, n. 4319, della Giunta
regionale della stessa Regione, che autorizzava l'istituzione di due posti di
assistente emodialitico nell'Ente ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente della Regione Puglia;
udito
nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo
Volterra;
uditi il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, e l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione Puglia.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ricorso notificato il 13 giugno 1975 il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, promuoveva ricorso
per conflitto di attribuzione contro il Presidente della Regione Puglia in
relazione al fonogramma 12 marzo 1975 n. 2212, dell'Assessore alla sanità della
Regione predetta, con cui si dichiarava di non sottoporre al controllo della
commissione di cui all'art. 125 Cost. la deliberazione della Giunta regionale 6
novembre 1974, n. 4319, relativa all'autorizzazione all'istituzione di due
posti di assistente emodialitico nell'Ente ospedaliero "Vito Fazzi"
di Lecce.
Il Presidente
del Consiglio lamentava la violazione degli artt. 125 Cost. e 45 della legge 10
febbraio 1953, n. 62, rilevando che le norme citate non distinguono tra atti da
assoggettare al controllo, come anche si dovrebbe evincere dal fatto che la
legge 6 dicembre 1973, n. 853, ha dovuto positivamente determinare quali atti
dei Consigli regionali, in quanto espressione di autonomia politica e
organizzativa, siano esenti dalla revisione della Commissione.
2. - Dinanzi
alla Corte costituzionale si é costituito il Presidente della Regione Puglia,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sorrentino, per resistere al ricorso
promosso dal Presidente del Consiglio.
La Regione
eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso perché questo si rivolge
contro la delibera n. 4319 del 6 novembre 1974 che venne revocata prima della
notificazione del ricorso con altra delibera n. 1494 del 7 aprile 1975.
Aggiunge che
la Giunta regionale aveva rinnovato l'autorizzazione con altro provvedimento
del 7 aprile 1975, n. 126/B.
Ma
quest'ultimo provvedimento non era stato impugnato.
Nel merito,
la Regione afferma che dovrebbero ritenersi esclusi da ogni forma di controllo
gli atti della Regione che siano a loro volta espressione di una potestà di
controllo, e tra questi segnatamente quelli adottati in base agli artt. 16 e 17
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tra cui rientrerebbe il provvedimento in
esame. Ragionando in contrario avviso, anche gli atti della Commissione di cui
all'art. 130 della Costituzione dovrebbero paradossalmente essere sottoposti al
controllo di cui all'art. 135, con sovvertimento del disegno costituzionale dei
rapporti tra Enti locali, Regioni e Stato.
3. -
All'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 le parti hanno ribadito le loro
conclusioni con ampia e approfondita discussione.
Considerato in diritto
Il ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, rivolgendosi contro un atto revocato
anteriormente alla notificazione del ricorso medesimo (data dell'atto: 6
novembre 1974; data della revoca: 7 aprile 1975; data della notificazione del
ricorso: 13 giugno 1975) é inammissibile. Ciò ai sensi dell'art. 39 della legge
11 marzo 1953, n. 87, la quale pone a presupposto dei conflitti di attribuzione
l'esistenza ed il vigore attuale di un atto che si assuma invasivo della
competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
avverso il Presidente della Regione Puglia con atto notificato il 13 giugno
1975, in relazione al fonogramma 12 marzo 1975, n. 2212, dell'Assessore
regionale alla sanità ed alla deliberazione di Giunta 6 novembre 1974, n. 4319.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola
REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria l'8 aprile 1976.