SENTENZA
N. 72
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974,
n. 497 (nuove norme contro la criminalità), e degli artt. 1, 2, 3 del d.l. 10
gennaio 1975, n. 2 (disposizioni transitorie della predetta legge), e degli
artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale (r.d. 16 marzo 1942,
n. 262), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 18 novembre 1974 dalla Corte d'assise di Venezia nel procedimento
penale a carico di Marotta Sabina ed altro, iscritta al n. 2 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufliciale della Repubblica n. 48 del
19 febbraio 1975;
2) ordinanze
emesse il 5 dicembre 1974 dal tribunale di Sondrio in due procedimenti penali
rispettivamente a carico di Perlini Firmino Giuseppe ed altro e di Moiser
Ferruccio ed altro, iscritte ai nn. 59 e 60 del registro ordinanze 1975 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975;
3) ordinanze
emesse il 12, 18, 19 dicembre e 12 novembre 1974 dalla Corte d'assise di
Venezia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Gregolin Gastone ed
altri, Voltini Andrea ed altri, Carraro Costante ed altri e Predosin Gino ed
altro, iscritte ai nn. 66, 67, 68 e 87 del registro ordinanze 1975 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975;
4) ordinanza
emessa il 20 novembre 1974 dalla Corte d'assise di Venezia nel procedimento
penale a carico di Zanovello Luciano ed altro, iscritta al n. 113 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140
del 28 maggio 1975;
5) ordinanza
emessa il 7 marzo 1975 dal tribunale di Sondrio nel procedimento penale a
carico di Bonelli Walter ed altro, iscritta al n. 129 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 dell'11
giugno 1975;
6) ordinanza
emessa il 4 febbraio 1975 dal giudice istruttore del tribunale di Padova nel
procedimento penale a carico di Todarello Vincenzo ed altri, iscritta al n. 278
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975;
7) ordinanza
emessa il 23 maggio 1975 dal tribunale di Sondrio nel procedimento penale a
carico di Angel Franco ed altri, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1975
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre
1975;
8) ordinanza
emessa il 20 giugno 1975 dal tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a
carico di Salvi Ettore ed altri, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1975
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre
1975;
9) ordinanza
emessa il 12 marzo 1975 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a
carico di Licata Giuseppe ed altro, iscritta al n. 486 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 3
dicembre 1975;
10) ordinanza
emessa il 2 luglio 1975 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento penale
a carico di Libardoni Roberto ed altri, iscritta al n. 503 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332
del 17 dicembre 1975;
11) ordinanze
emesse il 4 giugno 1975 dal tribunale di Milano e il 15 ottobre 1975 dal
tribunale di Reggio Emilia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Castellano Antonio ed altri e di Bertarelli Claudio ed altri, iscritte ai nn.
516 e 527 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1976.
Visti gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Le
sedici ordinanze, emesse da giudici ordinari diversi, propongono, sia in
riferimento al solo art. 25, primo comma, sia in riferimento al predetto e
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 - Nuove norme contro la
criminalità -, il quale, abrogando il primo cpv. dell'art. 29 del codice di
procedura penale, sottrae alla competenza della Corte di assise la cognizione
dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata e di sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione. Alcune ordinanze estendono, altresì,
la questione di legittimità costituzionale agli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10
gennaio 1975, n. 2 - Disposizioni transitorie alla legge n. 497 del 1974 - ed
altre anche, in subordine, agli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in
generale (r.d. 16 marzo 1942, n. 262) nella parte in cui non si prevede che le
norme relative alla variazione della competenza penale non si applicano ai
reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge di modifica.
2. - Avuto
riguardo al giudice, alla fase del procedimento e all'epoca della consumazione
del fatto costituente reato le ordinanze possono essere contraddistinte per
gruppi:
le ordinanze
n. 2, del 1975, emessa il 13 novembre 1974; n. 66 del 1975, emessa il 12
dicembre 1974; n. 67 del 1975, emessa il 18 dicembre 1974; n. 68 del 1975,
emessa il 19 dicembre 1974; n. 87 del 1975, emessa il 12 novembre 1974, e n.
113, emessa il 20 novembre 1974, tutte della Corte di assise di Venezia,
riguardano procedimenti per i quali, anteriormente all'entrata in vigore della
legge impugnata (6 novembre 1974), vi era già stata ordinanza di rinvio a
giudizio degli imputati davanti alla predetta Corte.
É da
rilevare, inoltre, che l'ordinanza n. 113 del 20 novembre 1974 sembrerebbe
prospettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
n. 497 del 1974 anche in relazione ai delitti commessi dopo l'entrata in vigore
della legge.
Le ordinanze
nn. 59 e 60 del 1975, emesse il 5 dicembre 1974; n. 129 del 1975, emessa il 7
marzo 1975, e n. 310 del 1975, emessa il 23 maggio 1975 dal tribunale di
Sondrio, riguardano anch'esse procedimenti relativi a delitti commessi prima
dell'entrata in vigore della legge di modifica della competenza e risoltisi o
con l'ordinanza di rinvio a giudizio davanti alla Corte di assise o davanti a
quel tribunale per essere stata completata l'istruttoria dopo l'entrata in
vigore della legge stessa. Nel primo caso il tribunale ha provveduto ex art. 50
della legge 10 aprile 1951, n. 287. Pure le ordinanze n. 431 del 1975, emessa
il 20 giugno 1975 dal tribunale di Tolmezzo; n. 516 del 1975, emessa il 4
giugno 1975 e n. 486 emessa il 12 marzo 1975 dal tribunale di Milano,
riguardano fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge ma con
rinvio a giudizio dopo l'entrata in vigore della stessa.
L'ordinanza
n. 278 del 1975, emessa dal giudice istruttore di Padova il 4 febbraio 1975, al
compimento della formale istruttoria, riguarda anch'essa fatti anteriori al 6
novembre 1974.
L'ordinanza
n. 527 del 1975, emessa il 15 ottobre 1975 dal tribunale di Reggio Emilia é
relativa ad un procedimento trasmesso ad esso per competenza dalla Corte di
assise, investita della cognizione prima della legge del 1974.
Un iter
particolare accompagna l'ordinanza n. 503 del 1975, emessa il 2 luglio 1975
dalla Corte di appello di Trento. Come per la precedente vi era stata
rimessione del procedimento alla Corte di assise di tale città, procedimento
passato, poi, dalla Corte al tribunale a seguito del mutare della competenza.
La questione
respinta dal tribunale é stata riproposta e accolta in sede di appello contro
la sentenza di condanna.
3. - Tutte le
ordinanze sviluppano, sia pure con accentuazioni diverse, motivazioni conformi.
Si lamenta, in particolare, che la legge n. 497 del 1974, non abbia affrontato,
per il mancato inserimento in essa di una norma transitoria specifica, il
problema della applicabilità della norma impugnata in procedimenti per delitti
commessi prima della sua entrata in vigore, per cui, in mancanza di una norma
transitoria, automaticamente troverebbe applicazione il principio di diritto
processuale per il quale le leggi processuali entrano senz'altro in vigore allo
scadere del termine generale o particolare decorrente dalla loro pubblicazione
e si estenderebbero automaticamente oltre ai giudizi nuovi anche a quelli in
corso, quantunque i relativi reati o rapporti siano stati commessi o siano insorti
sotto l'imperio della legge processuale precedente.
Per i
proponenti tale applicazione automatica sarebbe in contrasto con l'art. 25,
primo comma, della Costituzione in forza del quale nessuno può essere distolto
dal giudice naturale precostituito per legge, dovendosi interpretare la norma
costituzionale nel senso che la determinazione della competenza deve riferirsi
a "fattispecie astratte realizzabili in futuro, non già a posteriori, in
relazione ad una regiudicanda già insorta", ossia "deve essere
stabilita prima della commissione del fatto".
In sostanza
l'art. 25 imporrebbe che, a garanzia e tutela del cittadino, non possa
procedersi a distrazione da quel giudice imparziale e indipendente che la legge
ha preventivamente designato. Detto articolo non farebbe altro che attribuire
al cittadino giudicabile un diritto soggettivo pubblico, che troverebbe il suo
fondamento nella certezza del giudice competente, certezza che nel caso
sottoposto all'esame della Corte risulterebbe ambigua per la mancanza
soprattutto di una norma transitoria. In conclusione, il principio fissato
dall'art. 25 non consentirebbe restrizioni o riduzioni sia attraverso una
costituzione a posteriori del giudice, sia attraverso un mutamento della
competenza per materia funzionale, la quale, una volta radicata, nei riguardi
del soggetto che ha commesso il reato, non sarebbe suscettibile di modifica in
relazione a tale soggetto.
Molto
succinta é la motivazione, nelle ordinanze che vi fanno riferimento, sulla
prospettata violazione dei diritti della difesa (art. 24, secondo comma,
Cost.). La violazione per i proponenti, si legherebbe oltre che all'art. 6
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo anche alla considerazione che
nelle Corti di assise la scelta dei giudici popolari é affidata al sorteggio,
il che comporterebbe una tutela maggiore per il giudicabile, soprattutto nel
caso di giudizio direttissimo dove la scelta in concreto del giudice, per il
trasferimento della competenza al tribunale, sarebbe insindacabile prerogativa
del pubblico ministero.
4. - Vi é
stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato.
L'Avvocatura
dello Stato, dopo un breve accenno alla ratio e all'occasio legis,
contesta, sotto profili diversi, il fondamento delle proposte questioni. In via
pregiudiziale osserva che l'asserito contrasto tra l'art. 25 della Costituzione
e il principio della immediata applicazione delle norme processuali in genere e
di quelle modificatrici della competenza in particolare, comunemente applicato
nella prassi legislativa, non potrebbe formare, nella mancanza di una specifica
disposizione transitoria di richiamo nella legge contestata, oggetto di
questione di legittimità costituzionale, ma di interpretazione con le
conseguenze giuridiche proprie del normale processo interpretativo.
Nel merito la
stessa Avvocatura ritiene la questione non fondata anche perché essa non
differirebbe sostanzialmente da quella decisa dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 56
del 1967 e ciò perché se é pur vero che la norma transitoria non é stata
espressa dal legislatore, a differenza di quanto era avvenuto nel caso oggetto
del surrichiamato giudizio della Corte, tuttavia essa sarebbe deducibile
proprio dal principio generale della immediata applicabilità delle norme di
diritto processuale.
Il precetto
costituzionale, invero, rimarrebbe, a parere dell'Avvocatura dello Stato,
violato solo quando la sottrazione della regiudicanda al giudice naturale
precostituito si verificasse attraverso una designazione a posteriori del
giudice stesso in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal
legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero
attraverso atti di altri soggetti ai quali la legge attribuisce tale potere.
Nel caso, invece, si sarebbe in presenza di un nuovo ordinamento che il
legislatore, nel suo insindacabile potere di merito, legittimamente ha
sostituito a quello vigente.
Per quanto
attiene alla prospettata violazione del diritto di difesa l'Avvocatura esclude
che questo possa rimanere violato o comunque attenuato nei giudizi davanti al
tribunale.
Comunque la
censura non potrebbe riguardare la norma impugnata, ma, eventualmente, quelle
norme che potessero impedire, nell'ambito del giudizio davanti al tribunale, il
pieno esercizio del diritto stesso.
Per l'accenno
che si fa, in una delle ordinanze, alla eventuale illegittimità costituzionale
del rito direttissimo, l'Avvocatura si riporta all'orientamento
giurisprudenziale della Corte costituzionale.
Considerato in diritto
1. - Le sedici
ordinanze precisate in epigrafe chiamano la Corte a decidere su questioni
identiche o collegate tra loro per cui le relative cause sono decise con unica
sentenza.
2. - Vengono
prospettati dai giudici a quibus tre aspetti di incostituzionalità e
precisamente:
a) da tutte
le ordinanze: se, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione,
sia costituzionalmente legittimo l'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 -
Nuove norme contro la criminalità -, il quale abrogando il primo capoverso
dell'art. 29 del codice di procedura penale sottrae alla competenza della Corte
di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione
aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione senza
stabilire, in una norma transitoria, la posizione processuale di coloro che
commisero tali delitti prima del 6 novembre 1974, data di entrata in vigore
della legge stessa;
b) dalle
ordinanze nn. 2, 66, 68 e 113 della Corte di assise di Venezia e n. 278 del
giudice istruttore di Padova: se, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
Cost., l'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, non violi, per la sua
implicita estensione ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore
della legge stessa, il diritto della difesa, attesa la diversa composizione
della Corte di assise e la conseguente maggior garanzia che essa offre
all'imputato e ciò soprattutto nel giudizio direttissimo, dove con lo spostamento
della competenza la scelta del giudice cesserebbe di essere precostituita, per
il potere riconosciuto al P.M., là dove il tribunale é strutturato in più
sezioni penali, di deferire il giudizio ad una sezione piuttosto che ad
un'altra;
c) dalle
ordinanze nn. 59, 60, 129 e 310 del tribunale di Sondrio: se, in riferimento
all'art. 25, primo comma, Cost., siano costituzionalmente legittimi gli artt.
10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale (r.d. 16 marzo 1942, n.
262), nella parte in cui non si prevede che le norme relative alla variazione
della competenza per materia e funzionale non si applicano ai reati per fatti
anteriori alla entrata in vigore della legge che le introduce;
d) dalle
ordinanze n. 431 del tribunale di Tolmezzo, nn. 486 e 516 del tribunale di
Milano, n. 527 del tribunale di Reggio Emilia e n. 503 della Corte di appello
di Trento: se, sempre in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., siano
costituzionalmente legittimi gli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2,
che, nel disciplinare in via transitoria la legge n. 497 del 1974, non tengono
conto dei fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di
modifica della competenza per escluderli dalla nuova disciplina in forza del
principio costituzionale di non sottrazione al giudice naturale precostituito
per legge.
Le questioni
non sono fondate.
3. - In
ordine alla violazione del principio sancito nell'art. 25, primo comma, della
Costituzione, tutte le ordinanze assumono come presupposto che la norma costituzionale
non consentirebbe una mutazione a posteriori della competenza per materia e
funzionale in quanto questa, una volta radicata nei confronti di un soggetto
che ha commesso un reato, non sarebbe più suscettibile di modifica, avendo già
acquisito l'imputato il diritto ad essere giudicato dal giudice che
l'ordinamento giuridico prestabiliva al momento in cui é stata violata la norma
penale. Ciò rientrerebbe nel quadro di quelle garanzie poste dalla Costituzione
a tutela del cittadino e che troverebbe il suo fondamento nella acquisizione da
parte dello stesso della certezza a priori del giudice che dovrà giudicarlo.
4. - La tesi
secondo la quale la mutazione della competenza con norma generale, senza che il
legislatore tenga conto della posizione processuale acquisita da chi abbia
commesso il fatto reato anteriormente all'entrata in vigore della legge di
modifica, sarebbe in contraddizione con il principio costituzionale che vieta
di distrarre dal giudice naturale prestabilito per legge, non può essere
accolta.
Moltissime le
decisioni della Corte in tema di garanzia di precostituzione del giudice. Già
con la sentenza
n. 29 del 1958 sono stati fissati i limiti e la portata della locuzione
"giudice naturale" ritenuta corrispondente a quella di "giudice
precostituito per legge", e riferibile al giudice istituito in anticipo in
base a criteri generali e non in vista di determinate controversie, e ciò al
fine di dare al cittadino la certezza circa il giudice che lo deve giudicare.
Detti limiti
sono stati ribaditi, applicati e sviluppati dalla Corte in ulteriori decisioni
in relazione a fattispecie diverse. Particolare rilevanza assume, nei casi
sottoposti all'attuale giudizio, la sentenza n. 56 del
1967. Secondo l'ordinanza del pretore di Salerno, che aveva posto la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R 31 dicembre 1963,
n. 2105 - Modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli uffici
giudiziari -' in riferimento proprio all'art. 25, primo comma, della
Costituzione, qualsiasi innovazione in tema di competenza avrebbe dovuto
lasciare ferma la disciplina in vigore sia per i procedimenti pendenti, sia per
quelli che potessero sorgere in futuro per fatti verificatisi prima
dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
La Corte, nel
ritenere non fondata la questione, ha stabilito che "l'art. 25 della
Costituzione, implica la necessità che la competenza giudiziaria, individuabile
in base a criteri generali direttamente posti dalla legge, non venga derogata
da atti insindacabili dei pubblici poteri e vuole che la stessa legge debba
uniformarsi, nel regolare la materia, ad una esigenza fondamentalmente
unitaria, quella, cioè che la competenza degli organi giudiziari venga
sottratta, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialità, ad ogni
possibilità di arbitrio". Ha, altresì, precisato che illegittima
sottrazione della regiudicanda al giudice naturale precostituito per legge si
verifica "tutte le volte in cui il giudice venga designato a posteriori in
relazione ad una determinata controversia o dal legislatore in via di eccezione
singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di altri soggetti ai
quali la legge attribuisce tali poteri al di là dei limiti che la riserva
impone".
Sulla base
dei principi di carattere generale sopra enunciati, la Corte, con la ricordata
sentenza, ha ritenuto che tale diritto viene rispettato quando la legge, sia
pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i
presupposti o i criteri diretti ad individuare il giudice competente, poiché in
tali casi lo spostamento della competenza non avviene "in conseguenza di
una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una
determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo
ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice naturale - che
il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito,
sostituisce a quello vigente".
Con la legge
14 ottobre 1974, n. 497, il legislatore ha operato una riforma dell'art. 29,
secondo comma, del codice penale, trasferendo la competenza per determinati
reati da un giudice ad un altro giudice, ossia dalla Corte di assise al
tribunale, e ciò per una esigenza intimamente legata alla necessità di una più
sollecita definizione giudiziaria dei procedimenti relativi a fenomeni
delinquenziali particolarmente gravi e con preoccupante ricorrenza. É in questa
prospettiva che deve essere esaminato il problema sul quale la Corte é chiamata
a decidere in quanto la ratio legis colora di ragionevolezza
l'intervento del legislatore e il buon uso da esso fatto di quel potere di
discrezionalità politica che gli é proprio. La legge che modifica la competenza
oltre ad operare in termini generali e per interessi generali e ad avere per
oggetto fatti penali di una notevole rilevanza sociale, si collega, anche, ad
una insopprimibile esigenza di giustizia, che l'attuale ordinamento giuridico
stenta a soddisfare, quella, cioè, della rapidità di giudizio, che oltre a
salvaguardare la società dagli aspetti più gravi della criminalità, concorre
inoltre a tutelare anche l'imputato incolpevole, per cui il suo operare
retroattivamente non lede nella sostanza quelle garanzie che stanno alla base
dell'art. 25, primo comma, della Costituzione. Non ha d'altra parte rilevanza
che la legge 1974 non si dia carico di enunciare norme transitorie in ordine ai
procedimenti in corso alla sua entrata in vigore, in quanto in tal caso
subentrano i principi generali enunciati dagli artt. 10 e 11 delle disposizioni
sulla legge in generale, dei quali le norme di attuazione di singole leggi non
costituiscono che un aspetto particolare di logica e armonica applicazione.
5. - Quanto
sopra é pienamente riferibile anche alla questione di legittimità
costituzionale delle disposizioni transitorie (d.l. 10 gennaio 1975, n. 2) alla
legge n. 497 del 1974, prospettata in riferimento all'art. 25, primo comma,
della Costituzione. Tale decreto legge costituisce, nella sostanza, una deroga
agli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale limitando
l'estensione delle nuove norme sulla competenza ai casi in cui la regiudicanda
si trovi, all'entrata in vigore della legge, in una predeterminata fase
processuale.
In ordine
alla asserita violazione del diritto di difesa (articolo 24, secondo comma,
Cost.), alla quale le ordinanze precisate nella premessa fanno generico
riferimento, é da rilevare che esso non muta - e, d'altra parte, non può mutare
- da giudice a giudice, da tipo a tipo di procedimento.
Non si può
sostenere che, in linea di principio, il procedimento davanti alla Corte di
assise, per la diversa composizione del giudice, assicuri una maggiore e
incisiva garanzia di quella che possa offrire il giudizio davanti al tribunale.
La difesa si
svolge e sviluppa in un complesso di presenze attive ed efficaci delle parti e,
in particolare, per quanto attiene al processo penale, dell'imputato che lo
accompagnano in ogni stato o fase del procedimento, qualunque sia il giudice
chiamato a decidere secondo la ripartizione della competenza nei suoi vari
aspetti. Se, poi, norme specifiche proprie di questa o quella fase, di questo o
di quel grado, di questo o di quel tipo di procedimento si presentino come
suscettibili di violazione del diritto, saranno le singole norme a dover essere
impugnate e non già la composizione del giudice, come tale, che a quelle norme
sia eventualmente soggetto.
Per quanto
riguarda l'aspetto della questione che investe il procedimento direttissimo la
Corte non ha che da riportarsi alla decisione di cui alla sentenza n. 146 del
1969 che tale giudizio ha ritenuto compatibile tanto con l'art. 25, comma
primo, quanto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione
Infine,
quanto detto in ordine alla caratterizzazione del giudice naturale quale
giudice precostituito, si estende a quell'aspetto della ordinanza n. 113 del
1974, emessa dalla Corte di assise di Venezia, diretta ad allargare la
questione di legittimità costituzionale, sotto il profilo della distrazione dal
"giudice naturale", anche ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore
della legge modificatrice della competenza funzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14
ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), degli artt. 10 e 11
delle disposizioni della legge in generale (r.d. 16 marzo 1942, n. 262), e
degli artt. 1, 2, 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2 (disposizioni transitorie
alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità), proposte, con le
ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo
comma, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria l'8 aprile 1976.