SENTENZA
N. 71
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del d.l.l. 8 marzo
1945, n. 90, modificativo dell'art. 10 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270
(legge tributaria sulle successioni), promosso con ordinanza emessa il 16
maggio 1974 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente
tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Bongiorno Francesco ed altri,
iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.
Udito nella
camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ordinanza emessa il 16 maggio 1974, nel procedimento di secondo grado
conseguente all'impugnazione proposta dall'Amministrazione delle finanze
avverso la sentenza 25 luglio 1972 del tribunale di Palermo (che aveva
affermato il diritto di Francesco Bongiorno e fratelli - succeduti al defunto
Rosario Parisi, in rappresentanza della premorta figlia adottiva di lui Angela
Virga Parisi - ad essere tassati, ai fini dell'imposta di successione, come
nipoti ex filio), l'adita Corte di appello di Palermo - ritenuto, in
premessa, che, nella specie, la tassazione, a termini della vigente normativa,
andava, invece, effettivamente operata (così come preteso dall'Amministrazione
appellante) con le aliquote stabilite per gli estranei (non trovandosi gli
eredi in relazione di parentela con il de cuius, né tale relazione
potendo discendere dal rapporto di adozione intercorso tra l'autore della
successione ed il genitore premorto degli stessi eredi) - ha sollevato, in
quanto a suo avviso rilevante e non manifestamente infondata, questione di
legittimità della normativa sopraddetta: individuata nell'art. 1, comma ultimo,
del d.l.l. 8 marzo 1945, n. 90 (modificativo dell'art. 10 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3270).
La
disposizione indicata - "per la parte in cui non prevede, in correlazione
al successivo art. 17 dello stesso r.d. 1923 ed all'articolo unico della legge
20 novembre 1955 n. 1123, un eguale trattamento fiscale dei discendenti dei
figli legittimi e dei discendenti dei figli adottivi del de cuius, che
succedano a questo per rappresentazione" - colliderebbe, invero, secondo
il giudice a quo, con il precetto costituzionale dell'art. 3 della
Costituzione.
2. - Nel
giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parti né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Dispone
l'ultimo comma del d.l.l. 8 marzo 1945, n. 90 (sulle imposte sulle successioni
e donazioni, modificativo del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270), che
"l'erede che viene alla successione per diritto di rappresentazione deve
l'imposta nella misura che risulta dalla applicazione delle aliquote corrispondenti
al grado di parentela esistente fra l'erede stesso e l'autore della
successione".
Ora, secondo
il giudice a quo (che in ciò condivide l'assunto dell'Amministrazione
appellante), poiché nessun rapporto di parentela, in realtà, si instaurerebbe
(in virtù dell'adozione) tra adottante e discendenti dell'adottato, si avrebbe,
conseguentemente, che - nel caso, in particolare, di successione per
rappresentazione dei discendenti dell'adottato nei confronti dell'adottante
defunto - la tassazione andrebbe operata con applicazione delle aliquote
previste per gli estranei (o, comunque, corrispondenti al grado di parentela
che, a prescindere dal rapporto di adozione tra de cuius e
rappresentato, eventualmente, per altra via sussista tra gli eredi e l'autore
della successione).
Diversamente,
nell'ipotesi di trasmissione che si verifichi "a favore dei discendenti
dei figli legittimi", varrebbe il più favorevole trattamento stabilito per
i "discendenti in linea retta" del de cuius.
La Corte di
appello di Palermo denuncia appunto tale disparità di trattamento che, sotto il
profilo fiscale, si verificherebbe tra discendenti dell'adottato e discendenti
dei figli legittimi (che succedano al de cuius ex art. 467 cod. civ.).
La questione
si puntualizza - come in narrativa detto nella impugnazione dell'art. 1, ultimo
comma, del d.l.l. 1945 n. 90 (letto in correlazione all'art. 17 r.d. 1923 n.
3270 ed all'articolo unico della legge 1955 n. 1123) per contrasto con l'art. 3
della Costituzione.
2. - La
questione non é fondata.
A norma
dell'art. 300 cpv. del codice civile - la legittimità del quale non é posta in
discussione - deve, infatti, escludersi che sussista (al di fuori delle
eccezioni di cui agli artt. 87, lett. a, 468 del codice civile, che, però, non
riguardano la fattispecie disciplinata dalla normativa impugnata) "alcun
rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato".
La posizione,
in particolare, dei discendenti dell'adottivo nei confronti dell'adottante
risulta quindi - proprio per l'inesistenza tra tali soggetti di un qualsiasi
vincolo familiare - evidentemente non omogenea rispetto alla situazione che
intercorre tra genitore e discendenti del proprio figlio, la quale, invece, si
incentra su un vero e proprio rapporto di parentela in linea retta (ex art. 74
cod. civ.).
Epperò deve
conseguentemente allora ritenersi che non irrazionalmente - sul presupposto di
tale rilevata diversità di situazione - ha operato il legislatore tributario,
stabilendo, ai fini del pagamento dell'imposta successoria, aliquote
differenziate per i discendenti, rispettivamente, dei figli legittimi e degli
adottivi, che succedano al de cuius per rappresentazione.
Né tale
disciplina viene, d'altra parte, in contraddizione con la assimilazione
(disposta dalla sopravvenuta legge n. 1123 del 1955) del trattamento fiscale
degli adottivi a quello dei figli legittimi, nel caso di successione diretta;
giacché l'unificazione delle aliquote si giustifica, in tale ultimo caso, in
considerazione proprio dell'esistenza, tra adottante ed adottato, di una
relazione - equivalente a quella di parentela (che intercorre tra genitore e
figlio) - dipendente dal vincolo appunto (di natura civile) dell'adozione:
vincolo che, come già detto, non si estende, però, ai discendenti (ed alla
famiglia in genere) dell'adottato.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma,
del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, recante
"modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni" (in
correlazione all'art. 17 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, ed all'articolo
unico della legge 20 novembre 1955, n. 1123), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria l'8 aprile 1976.