SENTENZA
N. 70
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (militarizzazione del personale civile e
salariato in servizio presso la guardia di finanza e disposizioni penali per i
militari del suddetto corpo), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 giugno 1973 dal tribunale di Varese nel
procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio ed altri, iscritta al n.
379 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973;
2) ordinanza emessa il 18 ottobre 1973 dalla Corte d'appello di
Napoli nel procedimento penale a carico di Busiello Antonio ed altri, iscritta
al n. 8 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974;
3) ordinanza emessa il 13 dicembre 1973 dal giudice istruttore
del tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Di Gaspero
Attilio ed altri, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice
relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale di Varese, innanzi al quale, per ragioni di
connessione (art. 264 c.p.m.p.) era stato rinviato a giudizio un militare della
guardia di finanza (imputato - tra l'altro dei delitti di cui agli artt. 94 e
109 legge 25 settembre 1940, n. 1424; 3, legge 9 dicembre 1941, n. 1383 e 215,
219 c.p.m.p. per aver colluso con altri estranei al Corpo al fine di introdurre
in Italia merce di contrabbando), con ordinanza emessa il 4 giugno 1973,
prospetta il dubbio che il già citato art. 3, legge 9 dicembre 1941, n. 1383
(contenente norme sulla militarizzazione del personale civile e salariato in
servizio presso la guardia di finanza) crei un'ingiustificata disparità di
trattamento, lesiva del principio di uguaglianza, tra i militari appartenenti
al Corpo della guardia di finanza e i funzionari dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato preposti all'espletamento di funzioni identiche o
quanto meno omogenee, i quali nelle ipotesi previste dalla norma impugnata
sarebbero puniti meno gravemente dei primi.
L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed é intervenuto in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la questione.
2. - La legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9
dicembre 1941, n. 1383, é stata posta in dubbio - sempre in riferimento
all'art. 3 Cost. - ma sotto profili parzialmente diversi, anche dalla Corte
d'appello di Napoli con ordinanza del 18 ottobre 1973, emessa in relazione ad
identica fattispecie.
In essa si censura, infatti, la disparità di trattamento, nei
sensi che sono già stati posti in rilievo, tra i militari della guardia di
finanza e gli altri organi di polizia giudiziaria che, al pari dei primi, sono
preposti, con identità di funzioni e di attribuzioni, all'accertamento delle
violazioni delle leggi finanziarie.
Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri concludendo per l'infondatezza della questione.
3. - Il giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo, nel
corso di procedimento penale a carico di alcuni soggetti appartenenti al Corpo
della guardia di finanza, imputati di aver colluso con altri estranei al Corpo
per introdurre in Italia merce di contrabbando, prospetta infine il dubbio che
il predetto art. 3 della legge n. 1383 del 1941 sia lesivo del principio di
uguaglianza, non solo per la disparità di trattamento, posta in rilievo nella
già citata ordinanza della Corte d'appello di Napoli, ma anche per la mancata
previsione di un trattamento differenziato tra il militare della guardia di
finanza che colluda con i terzi per fini personali di lucro e quello che invece
colluda con il terzo per consentire al Corpo della guardia di finanza un
risparmio di spesa ovvero per conferire ad esso un particolare lustro.
Anche in questo giudizio é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate.
Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze sollevano questioni di legittimità tra
loro connesse. I relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti onde essere
definiti con unica sentenza.
2. - L'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, dispone, tra
l'altro, che il militare della guardia di finanza il quale colluda con estranei
per frodare la finanza, soggiace alle pene stabilite dagli artt. 215 e 219
c.m.p.p. (e cioè alla reclusione da due a dieci anni e alla pena accessoria
della rimozione, previste per il peculato militare), ferme le sanzioni
pecuniarie previste dalle leggi speciali.
Si tratta, come é noto, di un reato proprio del detto militare
che si perfeziona col semplice accordo fraudolento tra lui e l'estraneo in
danno della finanza che, secondo quanto si ritiene ormai pacificamente in
giurisprudenza, non assorbe, attesa la diversa obbiettività giuridica, altri
reati eventualmente concorrenti.
Orbene, secondo i giudici a quibus, la detta norma
violerebbe l'art. 3 Cost.:
a) per l'ingiustificata disparità di trattamento che
determinerebbe a danno dei militari della guardia di finanza rispetto ai
dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e agli altri
militari che sono organi di polizia giudiziaria; disparità derivante dal fatto
che costoro, nelle ipotesi contemplate dalla norma impugnata non sono
assoggettati alle gravi sanzioni comminate da detta norma, ma solo a quelle
previste per altri reati eventualmente ravvisabili nella loro condotta;
b) per la mancata differenziazione, in ordine al trattamento
punitivo, tra l'ipotesi in cui il militare della guardia di finanza colluda per
fini personali di lucro e quella in cui invece colluda per consentire al Corpo
un risparmio di spesa ovvero per conferire ad essa un particolare lustro.
3. - La questione non é fondata.
É certo esatto che la violazione delle leggi finanziarie
compiuta dagli appartenenti al Corpo della guardia di finanza é punita con
particolare rigore. Questi militari per il solo fatto di essersi accordati con
estranei per frodare la finanza rispondono, come si é rilevato, del delitto di
collusione, previsto dalla norma impugnata, oltre che del reato finanziario
eventualmente commesso. Se poi a tal fine ricevono o concordano un compenso
incorrono, altresì, nel reato di corruzione (art. 319 cod. pen.). Invece i
dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria o altri militari (quali gli
appartenenti all'Arma dei carabinieri o al Corpo delle guardie di P.S.) che
concorrano con un estraneo nella violazione di una legge finanziaria non sono
soggetti alle gravi sanzioni comminate per il delitto di collusione ma, tutt'al
più, solo all'aumento di pena (nel massimo 1/3), stabilito per la circostanza
aggravante di cui all'art. 61, n. 9, cod. pen. e applicabile per i diversi
reati di cui essi siano dichiarati responsabili.
La maggior gravità della normativa concernente gli appartenenti
al Corpo della guardia di finanza é indubbia e tale é rimasta anche dopo la
recente riforma della disciplina del concorso formale dei reati, attuata con il
decreto legge 11 aprile 1974, n. 99 (convertito nella legge 7 giugno 1974, n.
220).
4. - Ciò non basta tuttavia a far ritenere la norma impugnata
inficiata d'irragionevolezza e quindi lesiva del principio di uguaglianza, il
quale non esclude che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare
situazioni che egli ritenga diverse, entro un margine di discrezionalità che
giustifichi razionalmente il criterio adottato.
Orbene, il Corpo della guardia di finanza, pur essendo
funzionalmente inquadrato nell'Amministrazione finanziaria (il Comandante del
Corpo dipende dal Ministro delle finanze) presenta una spiccata
caratterizzazione militare di vero e proprio corpo armato, che di per sé già può
giustificare l'applicazione di una disciplina più rigorosa di quella riservata
ai funzionari civili dello Stato.
A ciò si aggiunga che compito specifico, anche se non esclusivo,
degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza é proprio quello di
prevenire, ricercare e denunziare le violazioni delle leggi finanziarie (art. 1
legge 23 aprile 1959, n. 189). I suddetti militari, inoltre, accentrando nella
loro azione le facoltà della polizia tributaria e della polizia giudiziaria
dispongono di un complesso di poteri che non ha riscontro negli altri Corpi di
polizia, come quello di accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale
adibito ad un'azienda commerciale o industriale, al fine di eseguire
verificazioni e ricerche (art. 35, legge 7 gennaio 1929, n. 4, e - in
riferimento alle recenti innovazioni in materia tributaria - gli artt. 33,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 63, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
5. - La posizione del componente il Corpo della guardia di
finanza é pertanto diversa da quella del pubblico ufficiale appartenente agli
altri Corpi di pubblica sicurezza e del dipendente civile dell'Amministrazione
finanziaria.
Cio spiega perché la violazione delle leggi finanziarie compiuta
dagli appartenenti alla guardia di finanza sia valutata con maggiore severità.
In tal caso, infatti, si viene meno non soltanto al vincolo di fedeltà che
incombe su tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni (v. art. 54, comma
secondo, Cost.) ma anche a quei particolari doveri inerenti alla tutela degli
interessi finanziari dello Stato, la cui cura, come si é visto, é
istituzionalmente affidata al Corpo della guardia di finanza. D'altra parte,
nel diritto penale non mancano casi nei quali colui che viola i doveri inerenti
alla funzione a lui specificamente affidata in relazione all'ufficio o al
servizio cui é preposto, é assoggettato a sanzioni penali speciali e più gravi,
come ad esempio nell'ipotesi prevista dall'art. 619 del codice penale.
É perciò da escludere che la norma impugnata contrasti con il
principio di uguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.
6. - Come si é già accennato, la violazione dell'art. 3 é
prospettata dal giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo, anche sotto
il profilo che la norma impugnata non prevede un trattamento di minore rigore
nel caso di collusione effettuata non per fine di lucro personale ma per
consentire al Corpo della guardia di finanza un risparmio di spesa ovvero per
conferire ad esso un particolare lustro.
Tale censura, però, oltre a non avere precisa relazione con i
fatti commessi dagli imputati, involge, come esattamente é rilevato
dall'Avvocatura, profili generali di politica criminale riguardanti
l'opportunità di attribuire per un singolo reato speciale rilievo ai motivi a
delinquere o quella di evitare la previsione di un minimo di pena molto
elevato. Ma é ovvio che la scelta fatta dal legislatore nell'ambito della propria
discrezionalità non risulta sindacabile sotto il profilo del principio di
uguaglianza rettamente inteso. E tanto basta per ritenere la infondatezza della
questione sotto quest'ultimo aspetto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (militarizzazione del
personale civile e salariato in servizio presso la guardia di finanza e
disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Varese, dalla Corte
d'appello di Napoli e dal giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria l'8 aprile 1976.