SENTENZA
N. 69
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, del codice penale,
promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1974 dalla Corte d'assise di Venezia
nel procedimento penale a carico di Zennaro Giorgio, iscritta al n. 349 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 284 del 30 ottobre 1974.
Udito nella
camera di consiglio del 15 gennaio 1976 il giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto in fatto
Nel corso di
un procedimento penale a carico di Zennaro Giorgio la Corte di assise di
Venezia ha sollevato, accogliendo l'eccezione proposta dalla difesa, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, del codice penale,
in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione.
La norma
impugnata, nel prevedere la possibilità di rinnovamento del giudizio per
determinati fatti che siano già stati giudicati all'estero, violerebbe il
principio della irripetibilità del giudizio penale, la cui osservanza, quale
norma internazionale generalmente riconosciuta, sarebbe imposta dall'art. 10
Cost., primo comma; ed inoltre si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 24
Cost., che tutelano i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello ad un
"processo giusto".
L'ordinanza,
a sostegno dell'esistenza di una norma internazionale generalmente riconosciuta
di divieto del bis in idem, richiama la Convenzione europea dei diritti
dell'uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto
1955, n. 848, il Patto internazionale dei diritti civili e politici, art. 14/7,
firmato a New York il 6 dicembre 1966, sottoscritto dall'Italia il 18 gennaio
1967, ma non ratificato, e la Convenzione europea sul valore internazionale
delle sentenze penali (art. 53), sottoscritta a l'Aja il 28 maggio 1970, ma non
ratificata.
La questione
sarebbe rilevante essendo già stato l'imputato giudicato ed assolto per i
medesimi fatti, commessi a Copenaghen, dall'autorità giudiziaria danese.
Non vi é
stata costituzione della parte privata né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Con
l'ordinanza di rimessione viene sollevata, in riferimento agli artt. 10, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, secondo comma, del codice penale. Questa
disposizione, per cui nei casi di reati commessi all'estero indicati negli
artt. 7, 8, 9 e 10 dello stesso codice, "il cittadino o lo straniero, che
sia stato giudicato all'estero, é giudicato nuovamente nello Stato, qualora il
Ministro della giustizia ne faccia richiesta", violerebbe - secondo il
giudice a quo - sia il principio del ne bis in idem, facente parte delle
norme internazionali generalmente riconosciute la cui osservanza é imposta
dall'art. 10, primo comma, della Costituzione, sia anche i principi del
"processo giusto", da considerarsi tra i diritti inviolabili
dell'uomo ai sensi degli artt. 2 e 24, secondo comma, della Costituzione.
L'ordinanza
osserva al riguardo che "da una parte il Patto internazionale dei diritti
civili e politici del 1966, all'art. 14/7, prevede il divieto del bis in
idem come norma di carattere internazionale e pone detto divieto tra le
garanzie fondamentali dell'uomo quale requisito del "processo
giusto", dall'altra parte la Convenzione europea sul valore internazionale
delle sentenze penali, all'art. 53, prevede espressamente la stessa garanzia,
come é noto più pregnante quando la previa sentenza irrevocabile sia - come nel
caso in esame - di assoluzione"; ed aggiunge che non dovrebbe attribuirsi
rilievo alla circostanza che dette convenzioni non sono ancora operanti per non
essere stati perfezionati i relativi strumenti di ratifica, dal momento che i
principi del "processo giusto" sono stati recepiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.
2. - La
questione non é fondata. Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi
sulla questione di legittimità del primo comma dell'art. 11 del codice penale,
per cui nel caso di reati commessi nel territorio dello Stato "il
cittadino o lo straniero é giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato
all'estero". Anche per tale analoga ipotesi di rinnovamento del giudizio
in Italia, era stata proposta la questione di costituzionalità in riferimento
all'art. 10 della Costituzione; questione di cui fu ritenuta la non fondatezza
con sentenza n.
48 del 1967, sulla base di motivi interamente validi ed applicabili anche
in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 11, che la Corte giudica
meritevoli di piena conferma.
Fu osservato
nella ricordata sentenza che il divieto del bis in idem con riferimento alle
sentenze pronunciate all'estero non ha il valore di principio comune alla
generalità degli ordinamenti statuali moderni, e non può pertanto considerarsi
come una delle "norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute", a cui l'ordinamento italiano si conforma giusta il disposto
dell'art. 10 della Costituzione. Per vero, la adozione del ne bis in idem
come principio regolatore delle relazioni tra due giudizi di organi
giurisdizionali appartenenti al medesimo ordinamento statuale, e il
riconoscimento della sua validità anche nell'ordinamento internazionale per le
sentenze dei tribunali internazionali ("come é richiesto, per i rapporti
giuridici internazionali, dalle medesime esigenze che sono a fondamento del
principio nei rapporti interni"), non comporta affatto quale logica
conseguenza l'applicabilità del medesimo principio come norma generale
regolatrice delle relazioni tra le competenze giurisdizionali e le decisioni in
materia penale di organi giudiziari appartenenti ad ordinamenti diversi.
Al contrario,
l'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si
ispira ai principi della territorialità ed obbligatorietà generale della legge
penale, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 6 e seguenti del codice penale;
e in particolare prevede la punibilità anche dei delitti comuni commessi
all'estero, sia da cittadini sia da stranieri, quando il reo sia presente nel
territorio italiano, nei casi e alle condizioni indicate negli artt. 9 e 10,
con la possibilità di rinnovamento del giudizio, indipendentemente dall'esito
del processo già svoltosi all'estero, la cui sentenza, anche di proscioglimento,
non ha efficacia preclusiva all'applicazione della legge penale italiana.
Questi
principi, a cui si informano entrambe le disposizioni del primo e del secondo
comma dell'art. 11, hanno una obbiettiva giustificazione nella difforme realtà
della disciplina penale e processuale penale nei diversi ordinamenti giuridici
positivi, nei quali "la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in
ispecie nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso
profonde da Stato a Stato", con la conseguente tendenza a mantenere come
regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della
territorialità. "Una efficacia preclusiva della sentenza penale in campo
internazionale presupporrebbe d'altronde, oltre la già rilevata identità di riflessi
sociali e politici, anche una assai larga uniformità di previsione delle varie
fattispecie penali, e una pressoché identica valutazione, nella coscienza dei
popoli, delle varie forme delittuose e della entità e pericolosità della
delinquenza in ciascuno Stato: condizioni che non sussistono o non sussistono
in misura adeguata. Il che spiega e dà fondamento attuale al permanere del
principio della territorialità nelle varie legislazioni" (sentenza n. 48 del
1967).
3. - Il
principio ne bis in idem non può dunque considerarsi, rispetto alle
sentenze straniere, come principio generale di diritto riconducibile alla
categoria delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto,
oggetto di recezione automatica ai sensi dell'art. 10 della Costituzione. Ciò é
confermato dal fatto che solo ai nostri giorni questo principio é divenuto
oggetto di accordi internazionali, e che la sua affermazione anche in via
convenzionale ha finora incontrato difficoltà molteplici, pur nell'applicazione
circoscritta alle sentenze in materia penale.
L'ordinanza
di rimessione ricorda l'art. 14/7 del Patto internazionale sui diritti civili e
politici di New York del 1966: ma il richiamo non é pertinente perché
l'enunciativa di principio ivi contenuta concerne il divieto del bis in idem
con riferimento ai rapporti tra le decisioni giudiziarie di un medesimo Stato,
e non tra quelle di Stati diversi. Il principio non si rinviene né nella
Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 1950, né nel Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
stipulato a Parigi nel 1952, e nemmeno nella Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo nel 1959.
Solo la
Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze penali, firmata
all'Aja nel 1970, regola nelle due sezioni del tit. III l'applicazione del
principio ne bis in idem (artt. 53-55), e la presa in considerazione
delle sentenze penali straniere (artt. 56-57), riconoscendo all'art. 53, sotto
precise condizioni e riserve, l'efficacia preclusiva del giudizio svoltosi in
altro degli Stati contraenti.
Ma, a parte
la circostanza che quest'ultima Convenzione non é stata ancora ratificata
dall'Italia, e che l'Annesso I/f prevede la facoltà dei singoli Stati di
accettare l'applicazione del tit. III solo per una delle due sezioni, occorre
qui ricordare che queste convenzioni sono fonte di obblighi e responsabilità
internazionali per gli Stati contraenti, ma non possono acquistare efficacia
nell'ordinamento interno senza le necessarie norme di adattamento, la cui
mancanza non comporta violazione né dell'art. 10, né di altri precetti
costituzionali.
Questa Corte,
nella ricordata sentenza
n. 48 del 1967, ebbe già a dichiarare che "ponendosi in una prospettiva
ideale, che già trova fervide iniziative e convinti sostenitori, si può
auspicare per il futuro l'avvento di una forma talmente progredita di società
di Stati da rendere possibile, almeno per i fondamentali rapporti della vita,
una certa unità di disciplina giuridica e con essa una unità, e una comune
efficacia, di decisioni giudiziarie". Ed é certo degna del migliore
apprezzamento la sempre più chiara e sicura tendenza verso queste mete ideali
di armonizzazione degli ordinamenti della giustizia penale, sostanziale e
processuale, di cui offrono testimonianza le convenzioni internazionali dianzi
ricordate, ed in particolare l'ultima dell'Aja del 1970. Si deve peraltro
rilevare che alle enunciative di principio sull'efficacia delle sentenze penali
straniere dovrebbero accompagnarsi, nell'assoluta mancanza di principi generali
di diritto consuetudinario comunemente riconosciuti ed accettati, precise norme
convenzionali regolatrici della competenza giurisdizionale dei diversi Stati in
materia di repressione penale. In difetto di tali norme, e di criteri uniformi
nella legislazione dei singoli Stati, appare evidente che non potrebbe
ritenersi appagante, né sufficiente, il mero criterio temporale della
prevenzione, collegata al fatto casuale che l'imputato si trovi in uno Stato o
in un altro.
4. - A
giudizio di questa Corte, non appare nemmeno giustificata l'affermazione
dell'ordinanza di rimessione che la inosservanza del principio ne bis in
idem, garanzia di processo giusto, lederebbe in ogni caso i diritti
inviolabili dell'uomo, riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione, e il
diritto di difesa, sancito dall'art. 24. Le considerazioni già svolte
consentono di escludere che quel principio, con riferimento all'efficacia delle
sentenze penali straniere, debba essere riconosciuto come inerente ai diritti
inviolabili della persona umana in base alla Convenzione europea del 1950 per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Non sembra
nemmeno possibile considerare detto principio quale espressione di una
insopprimibile esigenza di giustizia, in senso assoluto, sì da ravvisare nella
sua inapplicabilità in determinate situazioni una violazione della garanzia
costituzionale del diritto di difesa. É infatti necessario tener presente, di
là dal fondamento sostanziale del principio, per cui non é giusto che uno
stesso fatto possa essere punito due volte, il suo valore processuale, in
funzione di esigenze non solo di giustizia ma anche di certezza giuridica: il
ne bis in idem si ricollega infatti essenzialmente all'efficacia preclusiva del
giudicato in senso formale o processuale. Le disposizioni dell'articolo 11,
primo e secondo comma, del codice penale contengono solo una circoscritta
deroga al principio processuale nei riguardi delle sentenze straniere
concernenti determinate ipotesi di reati più rilevanti e, per i reati commessi
all'estero, con l'ulteriore garanzia della richiesta di procedimento da parte
del Ministro per la giustizia; mentre l'art. 138 dello stesso codice limita
opportunamente gli effetti sostanziali di tale deroga, prescrivendo il computo
della eventuale carcerazione preventiva o della pena già scontata all'estero.
Non sussiste
comunque la pretesa violazione del diritto di difesa. Al proposito, non sarà
superfluo ricordare come analogamente, nel nostro ordinamento, la preclusione
sancita dall'art. 90 del codice di procedura penale non trovi applicazione,
secondo l'interpretazione comunemente accolta, nell'ipotesi di concorso formale
di reati, e come anche in tale ipotesi la reiterazione del processo in ordine
ad uno stesso episodio, ma con riguardo ai diversi "fatti" in cui
esso possa scindersi, non confligga con il diritto di difesa dell'imputato, "perché,
nel caso, la tutela che a quel diritto é riservata, non viene limitata o
esclusa in alcun modo", come questa Corte ha dichiarato con la sentenza n. 6 di quest'anno
1976.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma,
del codice penale, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento agli articoli 10, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria l'8 aprile 1976.