ORDINANZA
N. 68
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.l. 19
giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351 (proroga dei
contratti di locazione), promossi con ordinanze emesse dal pretore di Roma il
19 dicembre 1974, il 9 e il 20 gennaio 1975 in tre procedimenti civili vertenti
rispettivamente tra Clementoni Fernando e Cappelli Ida, tra Di Clemente Adelio
e De Santis Paolo e tra la società Emiluna e Dandini Renzo, iscritte ai nn. 83,
109 e 142 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975, n. 126 del 14 maggio 1975 e n. 159
del 18 giugno 1975.
Visti gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che
con ordinanza 19 dicembre 1974 il pretore di Roma ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del dl. 19 giugno 1974,
n. 236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351, che, concedendo proroga
delle locazioni urbane sino al 31 dicembre 1974, ha disposto sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, eccettuando i casi di morosità
del conduttore e di necessità del locatore;
che, secondo
l'ordinanza, questa disposizione riguarda esclusivamente i contratti fruenti di
proroga, ma non quelli ad essa sottratti per legge, come, nel caso, i contratti
stipulati con conduttori iscritti, ai fini dell'imposta complementare, per
redditi eccedenti un dato livello: i quali conduttori, pertanto, in violazione
dell'art. 3 Cost., verrebbero ad essere irrazionalmente privilegiati per
l'inopponibilità ad essi delle predette ragioni ostative della sospensione
dell'esecuzione;
che con la
stessa ordinanza, il rilievo di incostituzionalità viene esteso al punto
riguardante la limitazione della norma ai soli casi di morosità del conduttore
e di necessità del locatore invece di estenderla a tutti gli altri casi
descritti negli artt. 3, 4, 6, 10 della legge fondamentale n. 253 del 1950;
che con
successiva ordinanza 9 gennaio 1975 il pretore di Roma riproponeva uguale questione
sotto il primo profilo suindicato;
che, infine,
con altra ordinanza 20 gennaio 1975, il pretore di Roma, nel corso di una
procedura riguardante la sospensione dell'esecuzione di rilascio d'immobile
urbano disposto dopo intervenuta convalida di sfratto per finita locazione,
sollevava questione di costituzionalità della stessa normativa indicata nelle
prime due ordinanze, prospettando la questione sotto il profilo di una
violazione dell'art. 24 della Costituzione;
che nelle tre
cause sopraddette non vi é stata costituzione di parti private ed ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato
che va disposta la riunione dei tre giudizi, che sottopongono ad esame le
stesse disposizioni di legge per motivi in parte comuni o concorrenti;
che, ai fini
di un completo esame e controllo preliminari della rilevanza delle questioni
come sopra sollevate, va ora tenuta presente la sopravvenuta legge 31 luglio
1975, n. 363, che ha apportato diffuse e incisive restrizioni ai casi di
sospensione dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati,
eccettuandone l'applicabilità nelle ipotesi elencate nell'art. 1 quater
e culminanti nella ipotesi di cui al n. 6 relativa a "provvedimenti
fondati sulla inesistenza del diritto di proroga";
che,
pertanto, va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo affinché
valuti, anche al lume del confronto della normativa attuale rispetto alla
pregressa, se sussista tuttora l'applicabilità del beneficio della sospensione
nei casi concreti sottoposti al suo giudizio.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI
- Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria l'8 aprile 1976.