ORDINANZA
N. 63
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (norme
per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito in legge 27
giugno 1974, n. 247, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1975 dal
tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso di Mezzano Massimo
contro la Regione Piemonte ed altro, iscritta al n. 406 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5
novembre 1975.
Udito nella
camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che
é stata sollevata, con ordinanza 28 gennaio 1975 del T.A.R. del Piemonte,
questione di legittimità - in riferimento agli artt. 3 e 113, comma secondo,
della Costituzione - dell'art. 7 d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per
accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito in legge 27 giugno
1974, n. 247, il quale esclude la facoltà di sospensione in sede
giurisdizionale dei provvedimenti espropriativi posti in essere per la
realizzazione delle opere di cui all'art. 9 della legge 1971, n. 865,
"quando il procedimento sia disposto nei confronti dei proprietari
risultanti dagli atti catastali".
Considerato
che questione identica a quella ora sollevata é stata già risolta da questa
Corte, che, con sentenza
n. 227 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma
denunziata.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta
con l'ordinanza in epigrafe indicata, dell'art. 7 del dl. 2 maggio 1974, n. 115
(Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito in
legge 27 giugno 1974, n. 247; articolo, già dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza
n. 227 del 1975.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 25 marzo 1976.