ORDINANZA
N. 62
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n. 907 e
successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, relative al
monopolio di Stato sui tabacchi; dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
(norme generali per la repressione della violazione delle leggi finanziarie); e
del d.l. 20 aprile 1974, n. 104 (modifica dell'art. 538 del codice di procedura
penale), convertito in legge 18 giugno 1974, n. 226, promossi con le ordinanze
emesse:
1) dalla
Corte suprema di cassazione - sezione III penale - il 28 gennaio 1974 e dal
tribunale di Verona il 18 aprile 1974, iscritte ai nn. 251 e 271 del registro
ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 187 e
231 dell'anno 1974;
2) dalla
Corte suprema di cassazione - sezione III penale - il 24 maggio, 21 marzo, 8
marzo, 10 maggio, 18 marzo, 7 ottobre e 11 novembre 1974, e dal tribunale di
Forlì il 13 dicembre 1974, iscritte ai nn. 17, 19, 20, 22, 27, 108, 188 e 243
del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 55, 41, 126, 174 e 195 dell'anno 1975.
Visti gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele
Trimarchi;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che
con le ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate le questioni che di
seguito si indicano e precisamente:
a) con tutte
le ordinanze: la questione di legittimità costituzionale della legge 17 agosto
1942, n. 907, ovvero di alcuni articoli di detta legge e precisamente degli
artt. 45 e seguenti; e successive modifiche e cioè della legge 3 gennaio 1951,
n. 27, per contrasto con gli artt. 41 e 43 della Costituzione;
b) con le
ordinanze nn. 251 e 271/1974 e 17, 19, 20, 22, 27, 108, 188 e 243/1975: la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, in relazione all'art. 2 del codice penale, per contrasto con l'art.
3 della Costituzione;
c) con le
ordinanze nn. 17 e 22/1975: la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico del d.P.R. 20 aprile 1974, n. 104, per contrasto con gli
artt. 24, comma secondo, 102, comma primo, e 111, comma secondo, della
Costituzione;
che
l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, ha chiesto che le dette questioni siano dichiarate
inammissibili e comunque infondate, ed in particolare, in ordine alla prima
questione, ha eccepito l'inammissibilità di essa per difetto di rilevanza sotto
vari profili e per diverse ragioni e, in memoria, anche e definitivamente a
seguito dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1975, n. 724, e in
dipendenza del disposto del secondo comma (in relazione al primo) dell'art. 7
di detta legge; ed in ordine alle altre due questioni, si é tra l'altro
riportata alle sentenze di questa Corte nn. 164 e 184 del 1974,
con cui codeste questioni sono state rispettivamente dichiarate non fondate;
che i
giudizi, avendo ad oggetto, in tutto o in parte, le stesse questioni, possono
essere riuniti.
Considerato
che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 724 del 1975 ed in
dipendenza di quanto disposto dall'art. 7 di detta legge, si appalesa
necessario che i giudici che hanno sollevato la prima questione accertino se
sussista tuttora la rilevanza della ripetuta questione, così come da ciascuno
di essi prospettata;
che questa
Corte ha già esaminato le altre due questioni e con le sopraricordate sentenze
le ha ritenute non fondate (e con le ordinanze nn. 279
del 1974, 89,
182 e 245 del 1975 e nn. 144 e 249 del 1975,
rispettivamente, ne ha dichiarata la manifesta infondatezza) e che nelle
ordinanze sopraddette non vengono addotti nuovi argomenti e prospettati nuovi
profili per cui la Corte debba o possa mutare avviso;
che,
conseguentemente, non possono non essere riconosciute manifestamente infondate
la seconda e la terza delle indicate questioni;
e che, del
pari conseguentemente, gli atti dei giudizi in cui é stata sollevata la prima
questione debbono essere restituiti ai giudici a quibus.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza:
a) della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio
1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi
finanziarie) in relazione all'art. 2 del codice penale, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in
epigrafe, dai tribunali di Verona e di Forlì e dalla Corte suprema di
cassazione;
b) della
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 20
aprile 1974, n. 104 (modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale)
sollevata, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 102, comma primo, e
111, comma secondo, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe,
dalla Corte suprema di cassazione;
ordina che
gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe vengano restituiti ai
tribunali di Verona e di Forlì ed alla Corte suprema di cassazione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 25 marzo 1976.