SENTENZA
N. 60
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 156 e 161 della legge 22
aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio), promossi con ordinanze emesse il 17 gennaio e il 16
dicembre 1974 dal pretore di Roma in due procedimenti civili vertenti,
rispettivamente, tra Dylan Bob e la società Newton Compton editori e tra la
società Simofi Finanziaria e la società Titanus, iscritte al n. 102 del
registro ordinanze 1974 ed al n. 92 del registro ordinanze 1975 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 119 dell'8 maggio 1974 e n. 95 del 9 aprile 1975.
Visti gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso del procedimento civile vertente tra Bob Dylan e la società Newton
Compton editori, il pretore di Roma, avendo il ricorrente Dylan richiesto il
sequestro di un libro di poesie di sua creazione che assumeva essere stato
illegittimamente pubblicato e posto in commercio dalla società predetta, con
ordinanza emessa il 17 gennaio 1974, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 161, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
in riferimento all'articolo 21, terzo comma, della Costituzione.
Secondo il
pretore, la disposizione impugnata che contempla il provvedimento cautelare del
sequestro di libri a favore di chi si ritenga leso nell'esercizio di un diritto
di utilizzazione economica, non é contenuta in una "legge sulla stampa"
unica fonte abilitata ai sensi del terzo comma dell'art. 21 Cost. a prevedere
il provvedimento in esame.
A sostegno
della illegittimità della norma denunciata, il giudice a quo richiama la
sentenza n. 122
del 1970 alla cui applicazione nella fattispecie non osta quanto ritenuto
dalla Corte con la successiva sentenza n. 38 del
1973, riguardando quest'ultima la possibilità di sottoporre a sequestro
materiali destinati alla pubblicazione a mezzo stampa, mentre la questione
rimessa oggi alla Corte riguarda la conformità a Costituzione del sequestro di
stampati veri e propri. Rileva d'altra parte il pretore di Roma la necessità di
un coordinamento tra le due sentenze richiamate, nel senso di conciliare
l'interesse costituzionalmente protetto alla circolazione della stampa con
quello della tutela dell'intimità e del diritto d'autore, il fondamento
costituzionale di quest'ultimo potendosi ricollegare a qualche altra
disposizione costituzionale diversa dall'art. 21.
Osserva
infine che la concreta fattispecie che ha dato luogo all'incidente riguarda un
caso in cui il comportamento dell'editore - riproduzione pedissequa senza il
consenso dell'autore di un'opera dello stesso - si concreta, oltre che in un
delitto (art. 171, comma primo, lettera a, legge n. 633 del 1941), anche in una
manifestazione di pensiero altrui, sicché é da dubitare che siffatti tipi di
manifestazione di pensiero trovino tutela nell'art. 21 della Costituzione, se
non sotto il profilo del diritto di informazione inteso come parte della più
generale tutela della manifestazione del pensiero approntata dalla disposizione
citata.
2. - Ancora
il pretore di Roma, con un'altra ordinanza emessa il 16 dicembre 1974, nel
procedimento civile vertente tra la s.p.a. Finanziaria Simofi e la s.p.a.
Titanus, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo
comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in relazione al primo comma e
all'art. 700 c.p.c., nella parte in cui consente che possa essere ordinata con
provvedimento sommario l'interdizione alla diffusione della stampa per
contrasto con l'art. 21, comma terzo, della Costituzione e dell'art. 161 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, nella parte in cui consente che può essere
ordinato dall'autorità giudiziaria il sequestro della stampa, sempre per
contrasto con l'art. 21, comma terzo, della Costituzione.
Richiamandosi
alla precedente ordinanza in data 17 gennaio 1974, il pretore riteneva di
denunciare anche l'art. 156, secondo comma, della citata legge n. 633, in
quanto la tutela apprestata dall'art. 21 della Costituzione nei confronti del
sequestro dovrebbe analogicamente estendersi all'azione inibitoria prevista da
tale disposizione, essendo illogico che la Costituzione vieti il sequestro
della stampa ed ammetta implicitamente altri provvedimenti cautelari che,
quanto agli effetti pratici, presentano stretta affinità con il sequestro.
3. - Le
ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale. É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Secondo
l'Avvocatura, la legge sulla stampa prevista dall'art. 21 della Costituzione,
va individuata nella legge 8 febbraio 1948, n. 47, approvata dalla Assemblea
Costituente e nel r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, implicitamente mantenuto in
vigore dall'Assemblea Costituente stessa, il quale stabilisce al secondo comma
dell'art. 3 "nulla é innovato alle norme sulle difese e sulle sanzioni
giudiziarie, stabilite a tutela del diritto d'autore dalla legge 22 aprile
1941, n. 633".
Inoltre,
l'ipotesi di riproduzione abusiva costituisce reato ai sensi dell'art. 171,
lettera a, della legge n. 633, il che basta ad assicurare la concorrenza di
entrambe le condizioni, prescritte dall'art. 21 della Costituzione, di legge
sulla stampa e di sequestro espressamente previsto per un caso di delitto.
Non rileva
nella specie la verifica della legittimità costituzionale del medesimo art.
161, in quanto autorizza il sequestro in casi di violazione della legge sul diritto
d'autore che non costituiscono delitto.
Gli stessi
argomenti valgono tanto per la riproduzione di stampati che riproducono opere
altrui (prima ordinanza) quanto per la riproduzione di fotogrammi di alcune
scene d'un film senza il consenso del titolare dei diritti di utilizzazione
economica (secondo ordinanza), e possono estendersi all'azione inibitoria di
cui all'art. 156 della legge n. 633.
Ma, secondo
l'Avvocatura, l'impugnazione dell'art. 156 si basa sullo stesso equivoco che
già indusse il pretore di Roma a denunciare l'art. 10 del codice civile,
questione sulla quale la Corte ebbe già a pronunziarsi con la sentenza n. 122 del
1970, non prevedendo la disposizione denunziata alcun riferimento a misure
cautelari o provvisorie, ma essendo soltanto l'applicazione dell'art. 700 del
codice di procedura civile (norma elastica che pone a disposizione del giudice
il potere di costruire la misura cautelare più adeguata) a poter produrre
un'ipotizzabile lesione dell'art. 21 Cost. nella costruzione della misura
cautelare applicabile al caso concreto.
Sotto un
profilo più generale, l'Avvocatura ritiene che l'art. 21 non sia applicabile
alle manifestazioni di pensiero altrui, e che in ogni caso risulti superfluo
ricercare il fondamento costituzionale della tutela del diritto d'autore, onde
rinvenire un criterio di prevalenza fra la libertà di manifestazione del
pensiero e quest'ultimo.
Considerato in diritto
1. - I due
giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe possono riunirsi e decidersi con
un'unica sentenza stante che sollevano analoghe questioni di legittimità
costituzionale.
2. - Il
pretore di Roma solleva, in riferimento all'art. 21, comma terzo, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 161 della legge 22 aprile
1941, n. 633, nella parte in cui consente che può essere ordinato dall'autorità
giudiziaria il sequestro della stampa in caso di violazione della legge sul
diritto di autore che costituisca delitto, nonché dell'art. 156 della medesima
legge in relazione al primo comma dell'art. 700 del codice di procedura civile
nella parte in cui consente il sequestro e l'interdizione della stampa, sempre
in ipotesi di delitto.
Fondamento
dell'una e dell'altra questione é l'interpretazione restrittiva che il giudice
a quo dà al comma terzo dell'art. 21 della Costituzione e più precisamente
all'espressione "legge sulla stampa", ritenendo che costituisca fonte
abilitante ad autorizzare il provvedimento previsto nel comma citato non un
qualunque atto legislativo, ma soltanto una legge disciplinante espressamente
questa materia, la quale sotto quella speciale intitolazione raccolga ogni
disposizione regolativa attinente alla stampa. Tale, secondo il medesimo
giudice, non sarebbe la legge 22 aprile 1941, n. 633, intitolata
"protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio", alla quale appartengono gli articoli denunziati.
3. -
L'esposta interpretazione dell'art. 21, comma terzo, si appalesa errata.
Essa
condurrebbe infatti implicitamente e conseguentemente a ritenere che la legge
indicata nel detto articolo dovesse essere regolatrice esclusiva della stampa
nel senso di non ammettere che altri atti legislativi possano introdurre
modifiche o disposizioni diverse rispetto alla medesima materia.
Il
significato e la portata dell'art. 21, comma terzo, della Costituzione sono
stati chiaramente indicati da questa Corte nella sentenza n. 4 del
1972, escludendosi che con la dizione "legge sulla stampa" il
legislatore costituzionale abbia voluto dar vita ad un tipo speciale di riserva
di legge, risultando anzi dagli stessi lavori preparatori la piena equivalenza
fra la dizione "legge" e quella di "legge sulla stampa".
"Ed invero",
ha aggiunto la Corte, "obbiettivamente considerata, la formula dell'art.
21 non é così univoca da potersene argomentare la volontà di introdurre una
riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come
indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori
della loro riunione formale in unica sede".
Non sussiste
pertanto nessuna esclusione costituzionale per l'applicabilità delle misure di
interdizione e di sequestro previste negli artt. 156 e 161 della legge n 633
del 1941, ove ricorrano entrambi i presupposti costituzionali previsti per il
sequestro di stampati o per altre misure cautelari analoghe e cioè l'espressa
previsione di legge e la qualificazione dell'ipotesi come delittuosa.
4. - É
superfluo per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale
sollevata dal giudice a quo indagare se l'art. 21 che tutela la libertà di
manifestare liberamente il proprio pensiero, sia anche rivolto a tutelare la
manifestazione del pensiero altrui sotto il profilo dell'informazione la quale
abbia luogo senza o contro la volontà dell'autore.
Ed é altresì
superfluo considerare se la tutela disposta dalla legge n. 633 del 1941 del
diritto di autore, risponda ai fini dell'art. 42 della Costituzione e quali siano
i rapporti tra questa norma e la libertà affermata nell'art. 21.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento
all'art. 21, comma terzo, della Costituzione, degli artt. 156 (in riferimento
all'art. 700 del codice di procedura civile) e 161 della legge 22 aprile 1941,
n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), nella parte in cui questi consentono le misure dell'interdizione e
del sequestro di stampati in casi di violazione della citata legge che
costituiscano delitti.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 25 marzo 1976.