SENTENZA
N. 59
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 9 della legge 12
marzo 1968, n. 316 (disciplina della professione di agente e rappresentante di
commercio), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1973 dal tribunale di
Milano nel procedimento civile vertente tra Ravenna Mario e la società Ars
Sutoria, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di
un procedimento civile vertente tra Mario Ravenna e la società Ars Sutoria ed
avente ad oggetto diritti relativi ad un precorso rapporto di agenzia, l'adito
tribunale di Milano, con ordinanza 4 luglio 1973 - rilevato, in premessa, che
il convenuto aveva eccepito la nullità del dedotto contratto per violazione
dell'art. 9 della legge 1968 n. 316, che vieta i rapporti di agenzia nei quali
l'agente sia (come nella specie) persona non iscritta nel ruolo di cui all'art.
2 della stessa legge - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata ed
ha, quindi, sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli,
appunto, 2 e 9 della legge 1968 innanzi citata, in riferimento agli artt. 1, primo
comma; 4, primo comma; 35, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione.
Ritualmente
notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua ed instaurato il
giudizio innanzi alla Corte, é in questo intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, che ha concluso nel senso di una declaratoria di
infondatezza della sollevata questione.
Considerato in diritto
1. - Dispone
l'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 316, che "al ruolo (per gli agenti
e rappresentanti di commercio istituito presso ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura) devono iscriversi coloro che svolgono o
intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio...".
Correlativamente,
aggiunge, poi, il successivo art. 9 che "é fatto divieto a chi non é
iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di agente
o rappresentante di commercio. Sono vietati i contratti di agenzia o
rappresentanza nei quali l'agente o rappresentante sia persona non iscritta al
ruolo".
Il tribunale
di Milano denunzia, come detto, questo sistema normativo e ne prospetta il
contrasto con gli artt. 1, 4, 35 della Costituzione - che pongono il lavoro a
"fondamento" della Repubblica, lo riconoscono come "diritto di
tutti i cittadini" e ne prevedono la "tutela in tutte le sue forme ed
applicazioni" - nonché con l'art. 41 della Costituzione, che,
analogamente, garantisce la libertà della "iniziativa economica
privata".
Il fatto
stesso dell'obbligo, imposto all'agente (ed al rappresentante) di commercio,
dell'iscrizione in apposito ruolo (a prescindere dalla natura e dal numero
delle condizioni per tale iscrizione richieste) vulnererebbe, infatti - secondo
il giudice a quo - i precetti costituzionali richiamati, ponendo un
limite sia alle possibilità lavorative che alla privata iniziativa del
soggetto.
2. - La
questione non é fondata.
La normativa
denunziata non ostacola, invero, né comprime in modo alcuno la libera
esplicazione dell'attività di agente o rappresentante di commercio, bensì si
limita a disciplinarne l'esercizio: prescrivendo (al duplice fine di dare
pubblica notizia dei soggetti che svolgono la detta attività e di accertare i
requisiti di idoneità morale e tecnica degli stessi) l'"iscrizione"
in un apposito ruolo aperto a tutti coloro che "siano cittadini italiani,
di uno Stato membro della CEE o stranieri residenti, abbiano il godimento dei
diritti civili, non siano interdetti, inabilitati, falliti o incorsi in
condanne per determinati reati e siano in possesso del titolo di scuola
secondaria di primo grado".
La
rispondenza di tale disciplina ad esigenze di tutela (nell'un tempo) degli
interessi professionali degli stessi agenti e rappresentanti e degli interessi,
altresì, di quanti, in genere, partecipano ai settori della produzione e dello
scambio, é evidente; ed é stata, comunque, già ritenuta, da questa Corte, anche
"in considerazione sia del carattere fiduciario dell'attività (dagli
agenti e rappresentanti) svolta nell'interesse degli imprenditori e della
pubblica fede, sia delle esigenze del mercato internazionale, in particolar
modo di quello della Comunità economica europea, nei cui confronti vigono per
lo Stato italiano speciali impegni". (Cfr. la sentenza della
Corte costituzionale 21 maggio 1970 n.
82).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma,
e 9 della legge 12 marzo 1968, n. 316 (Disciplina della professione di agente e
rappresentante di commercio), sollevata - in riferimento agli artt. 1, 4, 35 e
41 della Costituzione - con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 25 marzo 1976.