SENTENZA
N. 58
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
promosso con ricorso del Presidente della Regione Calabria, notificato il 12
novembre 1973, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 14
del registro 1973, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
circolare del Ministro per i trasporti dell'11 agosto 1973, n. UF/498/RC
concernente la riserva allo Stato di funzioni amministrative su tranvie e linee
automobilistiche di interesse regionale.
Visto l'atto
di costituzione del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, delegato
dal Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore Guido Astuti;
uditi l'avv.
Antonio Sorrentino, per la Regione, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Ministro per i trasporti e per l'aviazione
civile.
Ritenuto in fatto
Con ricorso
notificato il 12 novembre 1973 il Presidente della Regione Calabria ha proposto
conflitto di attribuzione in relazione alla circolare del Ministro per i
trasporti dell'11 agosto 1973, n. UF/498/RC, trasmessa dal Commissariato del
Governo il 12 settembre e pervenuta il 14 settembre 1973. Con detta circolare
il Ministro per i trasporti, sulla base del parere della seconda sezione del
Consiglio di Stato 30 gennaio 1973, n. 2131, ha dettato una serie di criteri
interpretativi del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, concernente il trasferimento
alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di tranvie e linee
automobilistiche d'interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei
relativi personali e uffici.
Si é
costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il
Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, deducendo l'infondatezza dei
motivi addotti a sostegno del ricorso.
Considerato in diritto
1. - Con il
ricorso introduttivo del presente giudizio la Regione Calabria solleva
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare
del Ministro per i trasporti dell'11 agosto 1973, n. UF/498/RC, con la quale,
sulla base di parere dato dal Consiglio di Stato - sezione II - in data 30
gennaio 1973, n. 2131, il Ministro ha stabilito una serie di criteri
interpretativi del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, "Trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e
porti lacuali, e dei relativi personali ed uffici".
La Regione
ricorrente denuncia la riserva a favore della Amministrazione statale, ai sensi
della circolare impugnata, delle funzioni seguenti
a) vigilanza
e controlli sulla sicurezza degli impianti e dei veicoli;
b)
accertamento dell'idoneità del personale addetto all'impianto e all'esercizio
dei trasporti su fune;
c)
limitazioni alla possibilità di trasferimento alle Regioni delle linee
ferroviarie di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 5 del 1972;
d) assenso
previsto dall'art. 46 del d.P.R. n. 771 del 1955, per la concessione di
autolinee interferenti con servizi di trasporto ad impianti fissi gestiti o
concessi dallo Stato;
e)
accertamento delle contravvenzioni previste dalle leggi speciali relative ai
diversi modi di trasporto;
f) servizi
automobilistici integrativi delle ferrovie calabro- lucane.
Le questioni
sopra elencate concernono la interpretazione di alcune norme del d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 5, relative al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario
di funzioni amministrative statali, in base alla delega conferita al Governo
dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'attuazione del disposto
degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Giova esaminare partitamente le
singole questioni, nell'ordine in cui sono state proposte.
2. - L'art. 9
del d.P.R. n. 5 del 1972 dispone che "restano ferme le attribuzioni degli
organi statali in materia di... sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei
natanti"; la circolare ministeriale dichiara al riguardo che "devono
intendersi riservate allo Stato tutte le funzioni in materia di sicurezza degli
impianti, dei veicoli e dei natanti, sia per quanto riguarda la normativa sia
per quanto riguarda i controlli e la vigilanza".
La Regione
contesta come "estensiva" questa interpretazione dell'art. 9,
ricordando anzitutto che la Commissione parlamentare per le questioni
regionali, nel parere espresso sullo schema del decreto legislativo in
questione, ha ritenuto che debba rimaner ferma la competenza dello Stato per la
normativa riferentesi alla incolumità ed alla sicurezza, "ma siano
delegate alle Regioni le funzioni amministrative conseguenti"; e osservando
inoltre che, in base al sistema creato dagli artt. 117 e 118 della
Costituzione, per le funzioni attinenti alle materie ivi elencate il
trasferimento é la regola, mentre la riserva allo Stato é l'eccezione, in
rapporto ad interessi nazionali o ad esigenze unitarie, che non sussisterebbero
in ordine al disposto dell'art. 9 del d.P.R. n. 5. La Regione obbietta in
secondo luogo che secondo la normativa anteriormente in vigore (artt. 21, 26,
43, 50 d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771), i compiti di vigilanza e controllo sulla
sicurezza degli impianti e dei veicoli erano esercitati dalle direzioni
compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
uffici integralmente trasferiti alle Regioni à sensi degli artt. 14 e 17 del
d.P.R. n. 5; ed in terzo luogo, che l'art. 3, lett. c, ha trasferito alle
Regioni "la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio", funzione che
risulterebbe svuotata di contenuto dalla riserva allo Stato della vigilanza
sulla sicurezza degli impianti e dei veicoli. Quest'ultima, nella disposizione
dell'art. 9, dovrebbe essere intesa solo come "potere di dettare norme, o
se si vuole anche direttive", con esclusione quindi delle funzioni
amministrative: e pertanto viene denunziata la violazione dell'art. 117 della
Costituzione, in relazione agli artt. 3, 7, 9, 11 e 14 del d.P.R. 14 gennaio
1972, n. 5.
La
interpretazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 5, prospettata dalla Regione, é priva
di fondamento. Deve anzitutto precisarsi che l'art. 9 concerne esclusivamente
la titolarità delle funzioni amministrative riservate agli organi statali,
senza alcuna possibilità di riferimento della disposizione alla competenza
legislativa dello Stato; che d'altra parte non si può intendere l'art. 3, lett.
c, come limitativo della portata dell'art. 9, perché, come é stato dichiarato
con chiarezza dal Consiglio di Stato nel suo parere, gli artt. 3 e 9 si
riferiscono a funzioni amministrative affatto distinte e diverse. La regolarità
dell'esercizio concerne infatti gli aspetti amministrativi della gestione, mentre
le attribuzioni in tema di sicurezza degli impianti e dei veicoli "sono,
invece, intese alla protezione dell'interesse generale della incolumità dei
cittadini; esse vanno ricondotte alla materia della "pubblica
sicurezza", e, quindi, la loro titolarità spetta allo Stato". Ciò
risulta anche dal dettato dell'art. 9 che, dopo fatte salve le attribuzioni
dello Stato in tema di pubblica sicurezza in genere, aggiunge la espressa
riserva per quelle concernenti la sicurezza degli impianti, veicoli e natanti.
Anche il
richiamo al parere della Commissione parlamentare non risulta probante nel
senso voluto dalla Regione, non tanto perché suggerisce non il trasferimento
bensì la delega alle Regioni delle funzioni amministrative statali, quanto
perché espressamente prevede al n. 2 la possibilità dello "scorporo delle
funzioni statali in materia di motorizzazione civile", che "potranno
essere assegnate ai già esistenti uffici provinciali che saranno da
conservare". Deve inoltre ricordarsi che l'art. 14, lett. a, del d.P.R. n.
5 ha bensì disposto il trasferimento alle Regioni delle direzioni
compartimentali MCTC, ma con espressa "esclusione di centri prove
autoveicoli e dispositivi", ciò che conferma il sicuro intento di
riservare agli uffici statali le funzioni relative alla sicurezza degli
impianti e dei veicoli.
3. - La
Regione denunzia violazione dell'art. 117 della Costituzione, in relazione agli
artt. 3, 7, 9, 11 e 14 del d.P.R. n. 5, per avere la circolare ministeriale
compreso, tra i compiti connessi alla sicurezza degli impianti, veicoli e
natanti, anche quelli relativi all'accertamento della idoneità del personale
addetto. Secondo la difesa della Regione, mentre non é contestabile la
competenza statale al rilascio dei documenti abilitanti alla guida degli autoveicoli
in servizio pubblico, sulla base degli accertamenti tecnici previsti dal d.P.R.
15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), dovrebbe invece riconoscersi la
competenza regionale per l'abilitazione del personale addetto ai trasporti su
fune. Al riguardo, l'art. 33 del d.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1367 (regolamento
per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di
persone), si limita a stabilire i requisiti di idoneità per il direttore e per
il capo del servizio, da nominarsi previo benestare dell'ispettorato
compartimentale o ufficio distaccato MCTC, mentre gli agenti dell'impianto che
esplichino funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio debbono essere
riconosciuti idonei in base ad esame a cui é prevista la partecipazione sola
facoltativa d'un ingegnere dell'ispettorato compartimentale o ufficio
distaccato MCTC. Non preesistendo per questo personale una competenza di organi
statali al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 5 del 1972, non sarebbe
possibile il richiamo all'art. 9, che certo non ha attribuito ai detti organi
competenze nuove; né potrebbe richiamarsi in senso contrario il decreto 30
dicembre 1971 del Ministro dei trasporti, che ha disciplinato l'accertamento
della idoneità del personale destinato a funzioni di sicurezza sugli impianti a
fune in servizio pubblico, istituendo un certificato nazionale di idoneità
previo esame con prove tecniche e pratiche, perché tale decreto dovrebbe
ritenersi palesemente illegittimo, sia per incompetenza del Ministro a modificare
il regolamento governativo del 1957, ed inosservanza delle forme previste
dall'art. 113 del t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, sia anche per violazione della
competenza regionale.
Anche questa
pretesa della Regione non merita accoglimento. A parte ogni questione circa la
legittimità del d.m. 30 dicembre 1971 (la cui applicazione é stata
temporaneamente sospesa con successivo d.m. 29 gennaio 1973), ovviamente non
proponibile in questa sede con la richiesta di declaratoria in via incidentale,
data la natura dell'atto, sembra evidente che l'art. 9, primo comma, del d.P.R.
n. 5 del 1972, con l'espressa riserva allo Stato delle attribuzioni concernenti
la sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, comprende anche
l'accertamento della idoneità tecnica del personale addetto ad impianti di
trasporto con funzioni di sicurezza, "non essendo dissociabile la
sicurezza - come ha osservato il Consiglio di Stato - dalla idoneità
dell'agente addetto al mezzo di trasporto, che, anzi, ne costituisce il presupposto".
Ed é superfluo aggiungere che tale accertamento di idoneità psicofisica e
tecnica risponde ad un interesse di carattere generale della collettività, che
trascende la competenza delle Regioni relativa all'esercizio dei trasporti
d'interesse regionale, riconosciuta dall'art. 117 della Costituzione.
4. - L'art. 2
del d.P.R. n. 5 del 1972 dichiara che le linee ferroviarie in concessione, o in
gestione commissariale governativa, nonché le ferrovie secondarie gestite
dall'azienda autonoma FF.SS., che a giudizio del Governo della Repubblica non
siano più utili alla integrazione della rete primaria nazionale "possono
essere trasferite, con legge dello Stato, alla Regione nel cui territorio si
svolgono". La Regione ricorrente lamenta che la circolare ministeriale abbia
affermato, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato, che la
norma dell'art. 2, non rientrando le ferrovie tra le materie elencate nell'art.
117 della Costituzione, "deve essere intesa come diretta ad indicare al
legislatore un orientamento di preferenza per l'ulteriore delega alle Regioni
(anziché per il trasferimento) di funzioni statali in materia di ferrovie in
concessione e in gestione governativa". E poiché l'art. 2 parla di
trasferimento e non di delega, si assume che la circolare ministeriale "si
risolve in una inammissibile critica al decreto delegato", con violazione
dell'art. 117 della Costituzione.
La difesa
dello Stato ha posto in dubbio l'interesse della Regione a sollevare la
questione in ordine a tale interpretazione dell'art. 2, contenuta in una
circolare, e quindi priva di qualsiasi efficacia vincolante, anche come mero
orientamento, nei confronti del legislatore, unico destinatario della norma.
Deve riconoscersi che questo punto della circolare non presenta materia attuale
di conflitto, non avendo nessuna incidenza sulla attribuzione delle funzioni
amministrative prevista dal d.P.R. n. 5 del 1972, oggetto del ricorso, e non
può conseguentemente dar luogo, allo stato, ad alcuna pronuncia di questa
Corte.
5. - La
Regione ricorrente contesta l'applicabilità nei suoi confronti della
disposizione dell'art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, per
cui la concessione di linee automobilistiche il cui percorso interferisca
comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi
dallo Stato é subordinata al preventivo assenso del Ministero dei trasporti.
Questa disposizione, tuttora vigente per le autolinee di concessione comunale,
non potrebbe più applicarsi nei confronti delle Regioni per effetto
dell'avvenuto trasferimento delle funzioni amministrative esercitate dagli
organi centrali e periferici dello Stato in materia di linee automobilistiche
di interesse regionale, a norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 5 del 1972. L'assenso
ministeriale dovrebbe ritenersi incompatibile con la autonomia amministrativa
delle Regioni in tema di concessione delle linee automobilistiche di loro
competenza, e le esigenze di coordinamento delle attività amministrative
regionali con quello dello Stato, o di altre Regioni, dovrebbero comunque
attuarsi, à sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (ora
dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382), solo mediante direttive di
carattere generale, e non con provvedimenti di assenso caso per caso, lesivi
della competenza delle Regioni. La circolare ministeriale, in cui si afferma
l'ulteriore vigenza del disposto dell'art. 46 anche nei confronti delle
Regioni, confliggerebbe con l'art. 117 della Costituzione, in relazione agli
artt. 3 e 9 del d.P.R. n. 5 del 1972.
Anche questa
censura non appare fondata, perché, come ha osservato la difesa dello Stato, il
decreto delegato di trasferimento nulla ha innovato rispetto ai poteri propri
dello Stato, e per esso del Ministero dei trasporti, in materia di
coordinamento tra strada e rotaia. Benché detto decreto non contenga
un'espressa riserva allo Stato dell'attribuzione relativa al rilascio
dell'assenso previsto dall'art. 46 del d.P.R. n. 771 del 1955, il Consiglio di
Stato ha giustamente rilevato che essa é "funzionalmente ricollegata alla
materia delle linee ferroviarie, che non rientra tra quelle demandate alla
potestà legislativa ed amministrativa regionale". Occorre d'altra parte
ricordare che l'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 5 ha mantenuto ferme, in
linea generale, tutte le attribuzioni degli organi statali "che, pur
essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto,
riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione".
Non sussiste
nemmeno la denunciata violazione del disposto dell'art. 3 del decreto delegato,
col quale sono state trasferite alle Regioni le funzioni riguardanti la
concessione all'impianto ed esercizio delle linee automobilistiche, già
attribuite ad organi statali: altro é la concessione, ed altro il controllo della
compatibilità di una nuova linea automobilistica il cui percorso interferisca
con servizi ferroviari di competenza dello Stato. E si può infine osservare che
nell'ipotesi in cui il Ministro dei trasporti rifiutasse senza giusti motivi
l'assenso alla istituzione di una linea automobilistica di interesse regionale,
la Regione avrebbe ogni possibilità di tutela nella competente sede
giurisdizionale amministrativa.
6. - La
Regione denuncia la lesione della propria competenza amministrativa anche per
quanto concerne la riserva agli organi statali dell'accertamento delle
contravvenzioni previste dalle leggi speciali relative ai vari modi di
trasporto. L'accertamento di dette contravvenzioni non rientrerebbe nelle
funzioni di polizia giudiziaria in senso proprio, né avrebbe ad oggetto reati,
trattandosi più semplicemente di attività di polizia amministrativa,
"funzionalmente connessa con il rapporto di concessione, onde si reprimono
per tale via le infrazioni alle regole circa la sicurezza e la regolarità dei
trasporti". La competenza ad accertare infrazioni di carattere penale non
potrebbe essere attribuita ad organi amministrativi né regionali né statali,
come invece dispongono le leggi speciali in questione, ad esempio l'art. 36,
terzo comma, della legge 28 settembre 1939, n. 1822, per cui
"l'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari
dell'Ispettorato generale MCTC", i quali, se fossero agenti di polizia
giudiziaria dovrebbero essere a disposizione dell'autorità giudiziaria, ai sensi
dell'art. 109 della Costituzione, "il che non é".
Anche questa
censura é priva di fondamento: come ha esattamente dichiarato il Consiglio di
Stato, "l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi speciali
riguardanti i servizi di trasporto e l'iniziativa dei relativi procedimenti
penali costituiscono tipiche funzioni di polizia giudiziaria", e come tali
sono espressamente riservate agli organi dello Stato dal primo comma dell'art.
9 del d.P.R. n. 5 del 1972.
Inesattamente
la difesa della Regione fa richiamo all'articolo 36, terzo comma, della legge
n. 1822 del 1939 sulla disciplina degli autoservizi di linea (ora abrogato e
sostituito dall'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1949, n. 826), per
sostenere che tutte le contravvenzioni, il cui accertamento é ivi attribuito
alla competenza esclusiva dei funzionari dell'ispettorato MCTC, hanno natura di
mera polizia amministrativa. L'art. 36, come risulta anche dagli artt. 20 e
seguenti della stessa legge, ha ad oggetto le infrazioni alle disposizioni
dirette a garantire "la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dei
servizi pubblici automobilistici", e pertanto, mentre deve riconoscersi
che la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio é stata trasferita alle
Regioni a norma dell'art. 3, lett. c, del decreto delegato n. 5, si deve invece
ritenere che la vigilanza sulla sicurezza spetta alla competenza degli organi
statali, i quali, nell'esercizio di detta funzione, svolgono attività di
polizia giudiziaria, ed assumono la qualifica di ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria à sensi dell'art. 221, ultimo comma, del codice di procedura
penale, in posizione di dipendenza funzionale rispetto all'autorità
giudiziaria.
Nei limiti
sopra indicati, - e la circolare ministeriale fa espresso riferimento proprio e
soltanto "all'accertamento dei reati previsti nelle leggi speciali
relative ai vari modi di trasporto" -, deve escludersi che sussista alcuna
lesione della competenza attribuita alle Regioni dal ricordato art. 3, lett. c,
del decreto n. 5 del 1972. Occorre del resto aggiungere che la riserva di
competenza degli organi statali quanto alle funzioni di polizia giudiziaria non
esclude né impedisce che l'accertamento delle contravvenzioni possa avvenire
anche su rapporto degli organi regionali così come di altri organi di polizia
statale, spettando peraltro all'autorità giudiziaria di richiedere agli
ispettorati MCTC i necessari e dovuti accertamenti a premessa del promovimento
dell'azione penale, così come questa Corte ha avuto occasione di precisare con sentenza n. 218 del
1975.
7. - La
Regione denuncia infine la violazione dell'art. 117 della Costituzione in
relazione agli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 5 del 1972, in quanto la circolare
ministeriale esclude dal trasferimento le autolinee integrative delle ferrovie
calabro - lucane. Poiché l'art. 1, lett. b, del decreto delegato ha disposto il
trasferimento alle Regioni di tutte le linee automobilistiche di servizio
pubblico, "anche se sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in
concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente
soppresse", e ciò sebbene le autolinee sostitutive siano assoggettate in
via di principio alla disciplina propria dei servizi ferroviari, la Regione
osserva che non vi sarebbe motivo di imporre un diverso trattamento per le
cosiddette autolinee integrative di servizi ferroviari, le quali non esistono
come categoria a sé stante, ma sono ordinari servizi automobilistici,
disciplinati dalla legge generale sulle autolinee del 28 settembre 1939, n.
1822; e appunto per questo il decreto di trasferimento non ne avrebbe fatto
espressa menzione, comprendendole nella categoria generale delle "linee
automobilistiche di servizio pubblico".
Nella specie,
si tratterebbe di una vasta rete di linee automobilistiche d'interesse
esclusivamente regionale, di sviluppo incomparabilmente superiore a quello
delle ferrovie calabro - lucane, la cui assunzione da parte dello Stato avrebbe
avuto origini del tutto contingenti, per essere state rilevate in base a titolo
diverso dal riscatto delle anzidette ferrovie, e con carattere provvisorio. Non
vi sarebbe quindi plausibile ragione per sottrarre alla competenza regionale
tanta parte dei servizi automobilistici locali, conservando una gestione
governativa in aperto contrasto con il disposto dell'art. 1 del decreto di
trasferimento.
Occorre
precisare al riguardo che le ferrovie calabro - lucane furono oggetto di
riscatto e gestione commissariale a norma della legge 23 dicembre 1963, n.
1855, la quale prevedeva all'art. 3 il contemporaneo rilievo, dalla stessa data
del 1 gennaio 1964, degli autoservizi di linea integrativi di dette ferrovie; e
che con successiva legge 18 marzo 1968, n. 368, il Ministero dei trasporti é
stato autorizzato a procedere al rinnovamento, ammodernamento e potenziamento
di tutti i "servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione
governativa delle ferrovie calabro - lucane ed autoservizi integrativi",
al fine di porli in grado di soddisfare nella maniera più razionale e
conveniente, secondo un piano quadriennale e per l'importo di sedici miliardi
di lire "le esigenze del traffico nel quadro dello sviluppo economico e
sociale delle Regioni interessate". L'art. 6 di questa legge ha inoltre
autorizzato il Ministero dei trasporti ad esercitare per mezzo della stessa gestione
governativa anche altri autoservizi integrativi della rete ferroviaria o
servizi di trasporto filoviario, "al fine di realizzare il coordinamento
della rete delle ferrovie calabro - lucane con altri servizi di trasporto,
eliminando situazioni concorrenziali e servizi superflui".
Con
riferimento a questa speciale situazione, il Consiglio di Stato nel già
ricordato parere ha osservato che se in via generale le cosiddette autolinee
integrative dei servizi ferroviari sono soggette alla medesima disciplina
giuridica delle autolinee ordinarie, "tale regola non può essere,
peraltro, considerata valida per le autolinee integrative delle ferrovie
calabro - lucane", in quanto, come risulta chiaramente dalla lettera e
dalla ratio delle citate leggi del 1963 e del 1968, esse sono state assunte
direttamente dallo Stato a mezzo della gestione governativa "alla pari
delle linee ferroviarie; sono state, cioè, inserite in un contesto unitario,
soggetto al diverso regime giuridico delle linee ferroviarie in gestione
commissariale, e che, comunque, per il suo carattere interregionale, trascende
gli interessi di una singola Regione".
Queste
argomentazioni appaiono ineccepibili, specie in considerazione del fatto che la
legge n. 368 del 1968 ha disposto l'attuazione di un piano organico di
rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dell'intero complesso di servizi
affidato alla gestione governativa, talché lo scorporo delle linee
automobilistiche aventi carattere integrativo della rete ferroviaria in
questione potrebbe compromettere il conseguimento delle finalità di interesse
pubblico, statale e regionale, anzi interregionale, volute dal legislatore. Non
sussiste dunque la prospettata violazione dell'art. 117 della Costituzione, in
relazione all'art. 1 del decreto delegato n. 5, così come non é violato il
disposto dell'art. 2 del decreto stesso, dato che spetta proprio al
legislatore, e ad esso soltanto, di provvedere, se e quando lo ritenesse
opportuno, all'eventuale trasferimento alle Regioni Calabria e Lucania
dell'intera rete ferroviaria e autoviaria in discorso, secondo quanto é stato
suggerito dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, al n. 4,
lett. b, del suo già ricordato parere.
Devesi infine
osservare che qualora sussistessero in Calabria singole linee automobilistiche
d'interesse regionale, in gestione governativa ma non aventi carattere
integrativo rispetto alla rete delle ferrovie calabro - lucane, di fronte ad
eventuali situazioni anomale e prive di giustificazione la Regione potrebbe
sempre rivendicare il proprio titolo ad ottenere il trasferimento ai sensi
dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 5 del 1972 nella competente sede
giurisdizionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Calabria in
ordine all'applicazione dell'art. 2 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5;
dichiara che
spettano allo Stato, a norma di detto decreto presidenziale, le funzioni
amministrative seguenti:
- vigilanza e
controlli sulla sicurezza degli impianti e dei veicoli;
-
accertamento dell'idoneità del personale addetto all'impianto e all'esercizio
dei trasporti su fune;
- assenso per
la concessione di autolinee regionali interferenti con servizi di trasporto ad
impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato;
-
accertamento delle contravvenzioni in materia di sicurezza dei servizi
pubblici, previste dalle leggi speciali relative ai diversi mezzi di trasporto;
- gestione
dei servizi automobilistici integrativi delle ferrovie calabro - lucane.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 25 marzo 1976.