SENTENZA
N. 57
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 842, primo comma, del codice
civile, e dell'art. 30 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme
per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato
dall'art. 9 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 6 novembre 1974 dal pretore di Civitanova Marche nel procedimento
civile vertente tra Caruso Alfonso e Casas Arnaldo, iscritta al n. 532 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41 del 12 febbraio 1975;
2) ordinanza
emessa il 25 gennaio 1975 dal pretore di Civitanova Marche nel procedimento
penale a carico di D'Amen Dante, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1975
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 18 giugno
1975.
Visti gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ordinanza del 6 novembre 1974 il pretore di Civitanova Marche, nel procedimento
civile promosso da Caruso Alfonso contro Casas Aldo, avente ad oggetto il
preteso diritto dell'attore ad introdursi nel fondo agricolo non recintato del
convenuto per ritrarre fotografie della selvaggina ivi esistente, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 842, primo comma, del codice
civile, in quanto riconosce il diritto di entrare nel fondo altrui soltanto a
chi eserciti la caccia.
Secondo il
pretore, l'esistenza del diritto sancito dal menzionato art. 842 a favore dei
cacciatori, inquadrabile fra le limitazioni al diritto di proprietà consentite
dall'art. 42 della Costituzione per fini sociali, postulerebbe eguale diritto a
favore di chi persegua in quel settore fini artistici, scientifici e culturali
in genere, che rispondono anch'essi a ben precisi interessi sociali, senza di
che dovrebbe configurarsi una violazione della libertà dell'arte e della scienza,
garantite dagli artt. 9 e 33 della Costituzione.
Inoltre la
denunziata carenza contrasterebbe sia con l'art. 2 Cost. che garantisce i
diritti fondamentali dei cittadini, sia con l'art. 3 Cost. perché indurrebbe
una discriminazione a danno del cittadino non cacciatore, ma portatore dei
menzionati interessi sociali costituzionalmente rilevanti.
L'ordinanza,
comunicata e notificata come per legge, é stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975.
Avanti a
questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato
nei termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura
osserva che l'art. 42, secondo comma, della Costituzione garantisce la
proprietà privata entro determinati limiti, in relazione alla funzione sociale
assegnata alla proprietà stessa. La lamentata, mancata previsione dell'art. 842
codice civile non costituirebbe una lacuna in relazione alla funzione suddetta
che, in base a quanto desumibile dagli artt. da 41 a 46 Cost., non
comprenderebbe il perseguimento di fini culturali, artistici o scientifici, né
quindi prevederebbe l'imposizione di vincoli intesi a garantire consimili
finalità. Né sarebbero poi invocabili nella specie i principi costituzionali di
cui agli artt. 9 e 33 Cost. che, in via di massima, dovrebbero avere la loro
attuazione al di fuori del sacrificio dei diritti della sfera privata.
Non
sussisterebbe, infine, la denunziata violazione del principio di eguaglianza,
perché le situazioni raffrontate, dei cacciatori, da un lato, e dai portatori
di interessi artistici, scientifici o culturali, dall'altro, non sarebbero
omogenee e sarebbero, quindi, suscettibili di una diversa disciplina.
In ogni caso,
poi, secondo l'Avvocatura, la norma impugnata perseguirebbe l'intento di
garantire il libero esercizio della caccia, in quanto avente per oggetto
animali ritenuti res nullius, il che spiegherebbe la genesi della
facoltà censurata.
2. - Con
successiva ordinanza emessa il 25 gennaio 1975 lo stesso pretore, nel
procedimento penale a carico di D'Amen Dante, imputato di contravvenzione
all'art. 30 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 9 della legge
2 agosto 1967, n. 799, per avere abusivamente collocato sul suo terreno non
recintato tabelle recanti la scritta "divieto di caccia - colture in
atto" ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 842
cod. civ., nonché delle citate norme che puniscono, appunto, l'apposizione
abusiva delle tabelle di divieto di caccia, per preteso contrasto con gli artt.
42, secondo e terzo comma, e 3 della Costituzione.
Al riguardo,
il pretore osserva che la caccia non potrebbe oggi considerarsi fenomeno
riflettente una funzione sociale apprezzabile, avendo perso i caratteri
originari che la giustificavano come strumento di procacciamento alimentare, di
difesa contro gli animali nocivi e, latamente, educativo. La caccia anzi
tenderebbe, attraverso la compromissione del patrimonio faunistico, ad incidere
negativamente sulla conservazione dell'habitat umano e, pertanto, le
limitazioni previste dalle norme impugnate al diritto di proprietà urterebbero
contro il disposto dell'art. 42, secondo comma, Cost. che consente consimili
restrizioni solo in dipendenza di una funzione sociale positiva.
Inoltre, la
denunciata carenza di rilievo sociale comporterebbe il contrasto delle
limitazioni in esame anche con il terzo comma dell'art. 42 Cost., perché si
risolverebbero in servitù imposte al proprietario in ipotesi non giustificate
da interesse generale.
Infine, il
libero accesso ai fondi solo se non recintati e la correlativa esclusione dei
fondi recintati, indipendentemente dall'uso dei terreni e dalla eventuale
incompatibilità di detto uso con l'esercizio della caccia, realizzerebbero un
trattamento diverso di cittadini che si trovano in situazioni non
sostanzialmente diversificate, ed in violazione, quindi, del principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza é
stata ritualmente comunicata e notificata ed é stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 18 giugno 1975.
Anche in
questa causa é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha
depositato tempestivamente le proprie deduzioni.
L'Avvocatura
osserva che, contrariamente all'assunto del pretore, l'esercizio del diritto di
caccia sarebbe un diritto di libertà individuale, qualificabile giuridicamente
come diritto pubblico soggettivo, in funzione del quale spetterebbero al
cacciatore le facoltà previste dalla legge come coessenziali alla attuazione del
diritto stesso, fra cui appunto l'introduzione nel fondo altrui, con le
opportune salvaguardie e cautele circa il modo in cui l'esercizio stesso viene
effettuato, onde limitare al massimo gli eventuali danni conseguenziali. Né
potrebbe contestarsi la funzione sociale della caccia, giacché le pur
innegabili trasformazioni degli scopi o dei caratteri del fenomeno venatorio,
ricollegabili alle modificazioni della vita economico sociale, non
escluderebbero la rilevanza in tal senso del fenomeno stesso. Né le pur
apprezzabili preoccupazioni di carattere ecologico prospettate dal pretore
avrebbero rilievo in questa sede, ma andrebbero riferite alla valutazione delle
disposizioni legislative e amministrative che disciplinano in concreto
l'esercizio della caccia.
Considerato in diritto
1. - Le due
ordinanze di rimessione, sopra menzionate, dello stesso pretore di Civitanova
Marche, riguardano questioni in parte comuni, e, pertanto, é opportuno
procedere alla riunione dei relativi giudizi, onde pervenire a contestuale
decisione.
2. - Va
esaminata, anzitutto, la questione sollevata nell'ordinanza del 25 gennaio
1975, sotto il profilo della violazione dell'art. 42 Cost., poiché dalle
considerazioni che ora verranno svolte, discende anche la decisione di altra
questione sollevata con l'ordinanza precedente.
Seguendo
quest'ordine di esame, si rileva che il giudice a quo, dopo aver negato il
valore sociale della caccia, afferma che l'imposizione, al proprietario di
fondi, dell'obbligo sancito dall'art. 842 cod. civ. di consentire l'ingresso a
terzi a scopo venatorio, costituirebbe violazione dell'art. 42 Cost. perché si
risolverebbe in una limitazione della proprietà privata, imposta in difetto dei
fini, previsti, invece, al riguardo, dalla norma costituzionale predetta.
Deve
osservarsi che il fenomeno della caccia, pur se indubbiamente presenta oggi
caratteri socialmente diversi da quelli originali, non per questo può essere
considerato privo di positivo rilievo sì da essere ritenuto non idoneo a
giustificare eventuali limitazioni della proprietà che il legislatore ritenga
di imporre per renderne possibile l'esercizio, a norma dell'art. 42, secondo
comma, della Costituzione.
Se può
ammettersi, invero, che non sono più attuali le finalità e gli scopi primordiali
di ordine essenzialmente economico e di difesa che caratterizzarono l'attività
venatoria nelle sue origini, come esercizio di un diritto naturale, deve
altresì darsi atto che, successivamente, ne é stata sempre riconosciuta la
rilevanza sociale, pur se progressivamente restringendone e condizionandone
l'ambito in vista della necessaria coordinazione con altre esigenze ed altri
diritti. Si é così giunti alla precisazione della sua natura di diritto di
libertà individuale, opportunamente disciplinato, come é reso palese
dall'analitica regolamentazione posta in essere a cominciare dalla legge 24
giugno 1923 n. 1420 fino al testo unico n. 1016 del 1939, modificato dalla
legge n. 799 del 1967, con cui si é progressivamente pubblicizzato il settore,
inserendo definitivamente la caccia fra le libere manifestazioni
sportivo-agonistiche ad interesse nazionale (sentenze nn. 69 del
1962, 59 del
1965, 93 del
1973) salvi il rispetto dell'incolumità delle persone, la doverosa
protezione della fauna e dell'ambiente nonché la tutela dei prodotti e delle
coltivazioni agricole. E mentre é noto che lo sport é un'attività umana cui si
riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e
l'incoraggiamento da parte dello Stato, deve ricordarsi che l'ingresso nei fondi
altrui regolato dall'art. 842 cod. civ. é elemento essenziale per l'esercizio
del diritto di caccia, costituendone un necessario presupposto, giacché é
evidente che non sarebbe possibile cacciare senza la facoltà di spostarsi alla
ricerca della selvaggina. Trattasi, d'altra parte, di una facoltà limitata ai
fondi non recintati, esercitabile cioè solo nei confronti di quei proprietari i
quali non abbiano ritenuto di avvalersi dello jus prohibendi,
connaturale al diritto di proprietà, e manifestato, qualora si tratti di
terreni "in attualità di coltivazione", mediante l'apposizione di
particolari tabelle di divieto (art. 30 r.d. n. 1016 del 1939 modificato
dall'art. 9 legge n. 799 del 1967): il che costituisce espressione di un
ragionevole contemperamento fra la tutela del diritto dominicale di cui viene
lasciata la piena disponibilità al titolare, a condizione che manifesti la sua
volontà in un determinato modo, e la garanzia del diritto di libertà di
cacciare.
Tutto ciò
premesso, é lecito ravvisare la presenza di giustificati motivi di ordine
sociale alla limitazione a carico del proprietario prevista dall'art. 842 cod.
civ., il che esclude il lamentato contrasto con l'art. 42 Cost. sotto il
profilo delineato nell'ordinanza di rinvio del 25 gennaio 1975.
3. - Vanno
ora esaminate le censure sollevate dal giudice a quo nell'ordinanza del 6
novembre 1974 con riferimento agli artt. 2; 3, 9, 33 e 42 Cost., nel
presupposto che la implicita esclusione della facoltà di introdursi nei fondi
altrui da parte di chi intenda svolgervi attività artistico - culturali
(fotografie di animali vaganti) costituisca violazione dei diritti dell'uomo,
della parità di trattamento, del promovimento della ricerca scientifica, della
libertà dell'arte e della scienza, nonché del contenuto del diritto di
proprietà.
Sotto tali
profili, deve anzitutto osservarsi che le libertà invocate, come tutti i
diritti di libertà, nascono limitate, essendo il concetto di limite insito nel
concetto dì diritto, come questa Corte ha affermato fin dalla sent. n. 1 del 1956,
il che, appunto, sta a significare la possibilità della determinazione della
sfera di azione dei vari soggetti entro condizioni tali che ne risultino
garantiti i diritti altrui egualmente meritevoli di protezione costituzionale.
Richiamando a
questo punto la già illustrata essenzialità della facoltà di spostamento ai
fini dell'esercizio effettivo del diritto di caccia e la riconosciuta utilità
sociale che all'esercizio stesso é connaturata, é evidente che, mentre la
facoltà suddetta si palesa razionalmente insopprimibile, l'eventuale facoltà di
ingresso in un fondo altrui per esercitarvi, invece, le attività artistico - culturali
in esame, non investe un parallelo carattere di essenzialità, restando pur
sempre le libertà invocate suscettibili di attuazione con diverse modalità,
data la loro complessa e multiforme sostanza di ricerca ed elaborazione
scientifica, mista all'esercizio di attività tendenti al raggiungimento di fini
di carattere prevalentemente estetico. L'esclusione lamentata trova indubbio
fondamento nel rispetto del diritto di proprietà, quale costituzionalmente
garantito.
Anche il
riferimento alla pretesa violazione del principio di uguaglianza non é fondato.
Come é noto, il rispetto dell'art. 3 Cost. richiede che vengano attribuiti
trattamento eguali a situazioni omogenee mentre le situazioni raffrontate nella
specie non presentano tale requisito se, come sopra si é detto, diversa, ai
fini del diritto alla tutela della proprietà e in relazione alla disciplina in
esame, é la situazione del cacciatore e quella del portatore di altri
interessi.
Parimenti non
fondato é il richiamo all'art. 33 della Costituzione. Questo articolo va inteso
ed interpretato nella sua autentica portata, che é quella di consentire
all'arte ed alla scienza di esteriorizzarsi, senza subire orientamenti ed
indirizzi univocamente e autoritativamente imposti. Sotto tale esclusivo
profilo, questa esteriorizzazione non può considerarsi tutelata fino al punto
di pregiudicare altri interessi costituzionalmente garantiti.
Infine, per
quanto riguarda la censura sollevata sotto il profilo della presunta violazione
dell'art. 2 Cost., deve rilevarsi che tale norma, nel garantire i diritti
dell'uomo in genere, necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali
diritti sono particolarmente presi in considerazione: per cui, una volta
esclusa la violazione di tali specifiche garanzie, il generico richiamo
all'art. 2 Cost., formulato dal giudice a quo senza ulteriori
riferimenti ad altri diritti fondamentali eventualmente lesi oltre quelli
specificamente posti in evidenza nella ordinanza di rinvio, rimane senza
rilievo ai fini del presente giudizio di legittimità costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 842, primo comma,
del codice civile, dell'art. 30 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico
delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia),
e dell'art. 9 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (modificativa del predetto
testo unico), sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di
Civitanova Marche in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della
Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 25 marzo 1976.