ORDINANZA
N. 55
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, promosso con
ordinanza emessa il 23 aprile 1975 dal giudice del lavoro del tribunale di
Lecce nel procedimento civile vertente tra Natali Giuseppe e la società
S.A.R.I., iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.
Udito nella
camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che
con ordinanza del 23 aprile 1975 il giudice del lavoro del tribunale di Lecce
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice
civile, nella parte in cui consente che la prescrizione decennale di
retribuzione connessa ad una qualifica superiore non riconosciuta possa
decorrere in costanza di rapporto di lavoro dal giorno in cui il diritto é
maturato anziché dalla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1970, n.
300, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
Considerato
che identica questione é stata ritenuta inammissibile con sentenza n. 115 del
1975 e manifestamente inammissibile con successiva ordinanza n. 12 del
1976.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2946 del codice civile, sollevata dal giudice del lavoro del tribunale
di Lecce con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 36 della
Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 9 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1976.