ORDINANZA
N. 54
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 622 del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1974 dal tribunale di Benevento
sulla istanza di Pavoni Tatiana ed altro per il dissequestro di film, iscritta
al n. 304 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.
Udito nella
camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Antonino De
Stefano.
Ritenuto che
é stata sollevata, con ordinanza 15 luglio 1974, dal tribunale di Benevento
questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 21, 23
(recte 33) e 27 della Costituzione - dell'art. 622 del codice di procedura
penale, nella parte e secondo l'interpretazione per le quali, in tema di
sequestro per oscenità di un film, sembrerebbe richiedere in ogni caso il
mantenimento del sequestro non soltanto di alcune copie del film ai fini
processuali, ma di tutte le copie in circolazione, e ciò fino a quando non sia
intervenuta sentenza definitiva di assoluzione;
Considerato
che, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, identica questione -
sollevata con ordinanza 10 giugno 1974 dal tribunale di Brindisi nei riguardi
dell'art. 622, ultimo comma, del codice di procedura penale - é stata già
decisa da questa Corte, che, con sentenza n. 82 del
21 marzo 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma,
limitatamente alla parte in cui - in ipotesi di sentenza di proscioglimento per
mancanza di oscenità, impugnata dal pubblico ministero - non impone la
restituzione del film sequestrato.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta,
nei limiti di cui in motivazione, dal tribunale di Benevento con l'ordinanza in
epigrafe indicata, dell'art. 622 del codice di procedura penale già dichiarato,
negli stessi limiti, costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 82 del
21 marzo 1975.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 9 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1976.