ORDINANZA
N. 53
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4,
voce 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 25 marzo 1975 dal pretore di Pistoia nel procedimento civile vertente
tra Trinci Ricciotti e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;
2) ordinanza
emessa il 6 maggio 1975 dal pretore di Lecco nel procedimento civile vertente
tra Pirovano Ferdinando e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975.
Visti gli
atti di costituzione di Trinci Ricciotti e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
udito nella
camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che
con le ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4, voce n. 38, del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Considerato
che la stessa questione é stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte
con sentenza n.
206 del 1974;
che con d.P.R.
9 giugno 1975, n. 482, sono state apportate modificazioni ed integrazioni alla
tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con un nuovo elenco
delle lavorazioni considerate causa di ipoacusia e sordità da rumori (voce n.
44);
che di conseguenza
si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino il proprio
giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimità
costituzionale, tenendo conto della nuova normativa in vigore;
che occorre
pertanto disporre la restituzione degli atti.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti ai pretori di Pistoia e di Lecco.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 9 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1976.