SENTENZA
N. 48
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 183 bis, terzo comma, del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1974 dal
tribunale di Campobasso nel procedimento penale a carico di Commatteo Giovanni
ed altri, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 17 luglio 1974.
Udito nella
camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto in fatto
Il tribunale
di Campobasso, nell'esaminare una istanza di restituzione in termini per
presentare i motivi di appello, proposta da Commatteo Giovanni, il quale aveva
dedotto d'essere stato affetto da malattia che non gli aveva consentito di
osservare il termine di decadenza, ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 183 bis, terzo comma, c.p.p. per
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Osserva il
giudice a quo che la norma impugnata prevedendo la remissione in termini
per la dichiarazione di gravame ma non per la presentazione dei motivi,
lederebbe il diritto di difesa e contrasterebbe con il principio d'eguaglianza,
perché la remissione é consentita in qualsiasi termine di decadenza scaduto nel
corso del procedimento di primo grado, mentre nel giudizio di appello non é
prevista per la presentazione dei motivi.
Nessuna parte
si é costituita o é intervenuta in questa sede.
Considerato in diritto
La Corte
costituzionale deve decidere se l'art. 183 bis, terzo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui ammette la restituzione in termini per
proporre il gravame, e non anche per presentare i motivi, contrasti o meno con
gli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
Non sussiste
anzitutto la denunciata violazione del diritto di difesa. Il legislatore del
1955, nel reintrodurre un istituto eccezionale, come é quello della
restituzione nei termini prescritti a pena di decadenza, pur ampliando la
tutela sostanziale del diritto di difesa rispetto alla disciplina del codice di
procedura del 1913, ha tenuto conto di altri interessi, parimenti rilevanti, i
quali esigono che i processi siano portati a compimento entro congrui tempi
perché la giurisdizione penale assolva alla sua fondamentale funzione.
La
limitazione della restituzione in termini all'impugnativa va considerata in
riferimento alla circostanza che i motivi, quando non siano enunciati nello
stesso atto di impugnazione, possono venir presentati dal difensore nominato,
dal difensore del dibattimento di primo grado, ed infine trasmessi, anche dallo
stesso interessato, a mezzo di raccomandata postale (art. 201 c.p.p. ed art.
151 del testo vigente a seguito della sentenza n. 96 del
1971).
La pluralità
degli strumenti esistenti a tutela della parte che abbia proposto gravame
dimostra che non v'è lesione del diritto di difesa e giustifica pienamente la
norma impugnata.
Questa,
d'altra parte, neppure contrasta con l'art. 3 della Costituzione (sotto il
prospettato profilo della diversa ampiezza del potere di restituzione in
termini del giudice dell'impugnazione rispetto a quello attribuito al giudice
di primo grado, che non ha limitazioni per tipo alcuno di atti), in quanto la
diversa disciplina del potere restitutorio del giudice superiore - che non
involge, come detto, vulnerazione della garanzia della difesa - si giustifica
in relazione all'esigenza di adattamento del diritto di difesa alle speciali
caratteristiche dei procedimenti cui inerisce: ossia alle caratteristiche del
procedimento di impugnazione che fa seguito alla già avvenuta pronunzia di un
provvedimento decisorio, sia pur non irrevocabile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 bis, terzo
comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 9 marzo 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1976.