SENTENZA
N. 47
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), e dell'art. 2, lett. a,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei tribunali amministrativi
regionali), promossi con le seguenti ordinanze
1) ordinanza
emessa il 30 maggio 1973 dal pretore di Tagliacozzo nel procedimento civile
vertente tra Agostini Felice e il Comune di Tagliacozzo, iscritta al n. 290 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 223 del 29 agosto 1973; 2) ordinanza emessa il 14 maggio 1973 dal pretore di
Cagliari nel procedimento civile vertente tra Chessa Putzolu Graziella e
l'Automobile Club di Cagliari, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10 ottobre
1973;
3) ordinanza
emessa il 20 maggio 1974 dal pretore di Asti nella causa di lavoro vertente tra
Lettieri Antonio e il Comune di Asti, iscritta al n. 499 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio
1975.
Visti gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice relatore Antonino De
Stefano;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con atto
notificato il 26 aprile 1972, Agostini Felice, premesso di aver prestato lavoro
alle dipendenze del Comune di Tagliacozzo svolgendo in prevalenza mansioni di
elettricista e di essere stato licenziato il 22 febbraio 1972 senza giusta
causa, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., né giustificato motivo, conveniva in
giudizio dinanzi al pretore di Tagliacozzo il Comune, al fine di ottenere la
riassunzione o, in mancanza, il risarcimento del danno, a termini della legge
15 luglio 1966, n. 604, recante "norme sui licenziamenti
individuali".
Con ordinanza
emessa in data 30 maggio 1973, il pretore di Tagliacozzo, dopo aver
preliminarmente rilevato che la controversia innanzi a lui proposta, afferiva
ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non munito della garanzia di
stabilità, alle dipendenze di un ente pubblico non economico e che, secondo
l'unanime giurisprudenza, era da ritenersi esclusa, nel caso, la competenza
pretorile stabilita dall'art. 6, u.c., della citata legge n. 604 del 1966,
trattandosi di controversia promossa da dipendente di ente pubblico non
economico, per la quale sussiste la competenza del giudice amministrativo, ha sollevato
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della citata norma, così
interpretata, ritenendola in contrasto:
a) con l'art.
3 Cost., in quanto il principio di uguaglianza non sembra consentire che di due
lavoratori, i quali si trovino nella stessa situazione di instabilità del posto
di lavoro, uno possa ottenere giustizia presso il giudice più vicino, con agile
rito e con spese ridotte, mentre l'altro debba ricorrere al Consiglio di Stato,
con perdita anche di un grado di giurisdizione;
b) con gli
artt. 4 e 35 Cost., i quali contengono un preciso indirizzo a favore del
lavoratore.
L'ordinanza é
stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata. Nel giudizio dinanzi a
questa Corte nessuno si é costituito.
2. -
Questione sostanzialmente identica a quella testé indicata, con enunciazione di
analoghi motivi, é stata sollevata dal pretore di Cagliari con ordinanza emessa
il 14 maggio 1973, nel procedimento civile promosso da Chessa Putzolu Graziella
contro l'Automobile Club di Cagliari a seguito di un preteso illegittimo
provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti.
Ha rilevato
il pretore che il riferimento contenuto nell'articolo 1 della legge 15 luglio
1966, n. 604, al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con
datori di lavoro privati e con enti pubblici, é stato dalla giurisprudenza
interpretato come comprensivo dei soli enti pubblici economici, con conseguente
esclusione del dipendente da ente pubblico non economico, non solo dalla
possibilità di denunziare l'illegittimità del licenziamento davanti al giudice
ordinario, ma ancor più dall'intero ambito di applicazione della citata legge
n. 604 del 1966.
Siffatta
interpretazione violerebbe il principio di eguaglianza posto dall'art. 3 Cost.,
in quanto l'essere dipendente da ente pubblico economico o non economico non
giustificherebbe la possibilità o meno di ottenere giustizia presso il giudice
più vicino, con rito più agile e spese ridotte, e, in radice, la stessa
titolarità o meno del diritto alla stabilità nel posto di lavoro.
Tale
interpretazione contrasterebbe inoltre con gli artt. 4 e 35 Cost., contenenti
un preciso indirizzo volto alla tutela del lavoratore.
L'ordinanza é
stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata. Nel giudizio innanzi a
questa Corte, relativo a tale ordinanza, é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, il quale nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 4 luglio
1973, ha osservato che la diversità di tutela giurisdizionale accordata ai due
rapporti di lavoro trova giustificazione razionale nella diversa struttura
delle due categorie di enti pubblici. Ed invero, gli enti pubblici economici, a
differenza di quelli non economici, esercitano un'attività imprenditoriale
diretta alla produzione di beni o di servizi o intermediaria negli scambi,
ponendosi sullo stesso piano, in regime di concorrenza, con i privati che
svolgono analoghe attività. Inoltre, la recente istituzione dei tribunali
amministrativi regionali avrebbe ora eliminato gli inconvenienti (peraltro
costituzionalmente irrilevanti) dell'accentramento a Roma dell'organo
giurisdizionale competente a decidere le controversie del rapporto del pubblico
impiego. Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la proposta questione
appare infondata sotto tutti i dedotti profili.
3. - Con
delibera del 3 gennaio 1974 la Giunta del Comune di Asti adottava nei confronti
del dipendente netturbino Lettieri Antonio il provvedimento disciplinare di
licenziamento immediato, per avere l'interessato giustificato la prosecuzione
della propria malattia con un certificato medico alterato nella parte
riguardante la data di rientro in servizio. Avverso tale provvedimento il
Lettieri proponeva ricorso, ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, al
pretore di Asti che, con ordinanza emessa in data 20 maggio 1974, ha osservato
che l'art. 6 di tale legge, nell'attribuire al pretore la competenza a
conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della legge medesima,
non ha - secondo l'insegnamento della Cassazione - derogato alla generale
previsione dell'art. 2, lett. a, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva
dei tribunali amministrativi regionali. Donde, nella controversia de qua, la
carenza di giurisdizione del pretore, che però appare in contrasto con i
principi enunciati dagli artt. 3, 4, 24 e 35 della Costituzione. Ed invero,
l'art. 4 Cost., impegnando la Repubblica a "promuovere le condizioni che
rendano effettivo" il diritto al lavoro, realizza: per quanto riguarda il
diritto di azione e di difesa, una specificazione del generale principio
contenuto nell'art. 24 Cost., conferendo un particolare grado di
"effettività" alle azioni ed ai poteri giudiziari riconosciuti al
lavoratore licenziato; l'ordinamento deve quindi preoccuparsi di predisporre
azioni "speciali" a tutela della conservazione del posto di lavoro,
essendo "speciali" le esigenze di effettività che la perdita del
posto di lavoro pone al dipendente che assume di aver diritto alla sua
conservazione. Dagli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 24, primo
comma, e 35, primo comma, si ricava quindi, ad avviso del pretore di Asti, il duplice
principio della specialità del procedimento offerto al dipendente licenziato e
della estensione di tale speciale tutela a tutti i lavoratori, senza
distinzione tra settori di attività. Ora, mentre il diritto alla conservazione
del posto di lavoro dei lavoratori privati e dei dipendenti degli enti pubblici
economici trova nella vigente normativa una serie di strumenti caratterizzati
dalla massima tempestività e semplicità, lo stesso non potrebbe dirsi per i
dipendenti degli enti locali, sottoposti alla giurisdizione amministrativa, per
la macchinosità del giudizio e per la mancata previsione di forme speciali di
azioni e di interventi di urgenza. Circoscrivendo, quindi, la questione alla
giurisdizione dei T.A.R. sulle controversie inerenti alla validità dei
licenziamenti, il pretore di Asti ha sollevato d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma,
4, comma primo, 24, comma primo, e 35, comma primo, Cost., del coordinato
disposto tra l'art. 6 legge 15 luglio 1966, n. 604, e l'art. 2, primo comma,
lett. a, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui sottraggono alla
giurisdizione ordinaria le controversie inerenti alla validità dei
licenziamenti dei dipendenti degli enti locali, attribuendola ai T.A.R.
L'ordinanza é
stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
Nel giudizio
innanzi a questa Corte, relativo a tale ordinanza, é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, il quale nel proprio atto di intervento, depositato in cancelleria il 21
gennaio 1975, sostiene preliminarmente l'impossibilità che un certo tipo di
tutela giuridica, apprestata per il rapporto di lavoro privato, sia senz'altro
applicabile al pubblico impiego, dato che tra i due rapporti di lavoro vi sono
essenziali differenze.
Dopo aver
ricordato che i rapporti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici non
economici hanno una propria ampia e penetrante tutela, l'Avvocatura contesta
che per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 604 del 1966 si sia
determinata una ingiustificata disparità di trattamento processuale ed una
diversa intensità di protezione concreta del diritto alla conservazione del
posto di questi dipendenti rispetto ai lavoratori con rapporto di diritto
privato.
Anche in sede
di giustizia amministrativa esiste infatti un istituto fondamentale, quale
appunto l'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato (prevista
dall'art. 21 della legge istitutiva dei tribunali amministrativi), avente i
caratteri della speditezza ed efficacia di esecuzione, la cui funzione
cautelare é appunto quella di evitare che possano derivare danni gravi ed
irreparabili al ricorrente, in pendenza del giudizio, dall'esecuzione dell'atto
impugnato.
Conclude
pertanto chiedendo che la Corte voglia dichiarare infondata la proposta
questione.
Considerato in diritto
1. - Con le
tre ordinanze in epigrafe sono state sottoposte alla Corte le seguenti
questioni:
a) se sia
costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4 e 35 Cost.,
l'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "norme sui
licenziamenti individuali", nella parte in cui si riferisce al
"rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di
lavoro privati e con enti pubblici", ove quest'ultima espressione
("enti pubblici") sia interpretata come "enti pubblici
economici", con ciò escludendo dall'ambito di applicazione della legge
stessa il rapporto di lavoro con enti pubblici non economici, e conseguentemente
precludendo ai dipendenti da tali enti la possibilità di denunciare
l'illegittimità del licenziamento davanti al giudice ordinario;
b) se sia
costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4 e 35 Cost.,
l'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 604 del 1966, ove sia
interpretato nel senso di escludere la competenza del pretore a conoscere delle
controversie derivanti dalla applicazione della stessa legge, che siano
promosse da dipendenti di enti pubblici non economici;
c) se sia
costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo e secondo
comma, 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., il coordinato
disposto dell'art. 6 della citata legge n. 604 del 1966, e dell'art. 2, primo
comma, lettera a, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sulla istituzione dei
tribunali amministrativi regionali, nella parte in cui attribuisce a questi
ultimi, sottraendole alla giurisdizione ordinaria, le controversie inerenti
alla validità dei licenziamenti dei dipendenti degli enti locali.
2. - Evidente
é la connessione tra le prospettate questioni, che s'incentrano su un comune
punto di riferimento, da cui muovono le denuncie di incostituzionalità: la
preclusione al pretore della cognizione di controversie aventi ad oggetto il
licenziamento di dipendenti da enti pubblici non economici. I relativi giudizi
possono, quindi, essere riuniti per la decisione con unica sentenza.
3. - Innanzi
tutto, in ordine logico, la Corte prende in esame l'art. 1 della legge n. 604
del 1966, che traccia l'ambito di operatività del divieto di licenziamento ad
nutum del prestatore di lavoro, disponendo che nel rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti
pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento
e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di
lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice
civile o per giustificato motivo.
La questione
proposta dal pretore di Cagliari non é fondata. Essa pone a sua base una
interpretazione che non può essere condivisa: e cioè l'assunto che con la
espressione "enti pubblici" non siasi inteso comprendere tutti gli
enti pubblici, ma soltanto gli "enti pubblici economici". In aggiunta
al profilo letterale (che pur merita la dovuta attenzione, se é vero che il
lessico legislativo ben riconosce ed applica la ormai consueta dicotomia, sì
che resterebbe inspiegabile il ricorso in questa occasione all'uso del genus
in luogo di una delle due species), la mens legis, a sostegno del
più ampio significato, può desumersi dal concorso di altri elementi. Dai lavori
parlamentari, dove fu esplicitamente emendato l'originario testo (che
prescriveva la giustificazione del licenziamento solo rispetto al contratto di
lavoro "inerente all'esercizio dell'impresa") e fu poi respinta la
proposta del ritorno alla primitiva dizione. Nella quale erano già per
implicito compresi gli enti pubblici economici, di tal che superflua sarebbe
stata la introdotta modifica, se solo a questo fine preordinata. Ma soprattutto
può desumersi dalla linea evolutiva della vigente normativa posta a tutela del
rapporto di lavoro.
Giova in
proposito ricordare che la Corte aveva già avuto occasione di rilevare (sentenze n. 7 del
1958 e n. 45
del 1965) come il potere illimitato del datore di lavoro di recedere dal
rapporto a tempo indeterminato non costituisse più un principio generale del
nostro ordinamento; e di affermare che l'indirizzo politico di progressiva
garanzia del diritto al lavoro, dettato dall'art. 4 Cost. nell'interesse di
tutti i cittadini, esigeva che il legislatore adeguasse la disciplina dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti
la continuità del lavoro, circondando di doverose garanzie e di opportuni
temperamenti i casi in cui si rendesse necessario far luogo a licenziamenti.
Ora, nel settore dell'impiego pubblico, la garanzia della stabilità o
semi-stabilità del rapporto, pur essendone un aspetto caratterizzante, non
trovava, anteriormente alla legge n 604 del 1966, onnicomprensiva applicazione.
Elemento un tempo differenziatore tra il personale "di ruolo", che ne
godeva, e quello "avventizio", che ne era privo, si era poi propagato
a quest'ultimo, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, mediante la
trasformazione del licenziamento ad nutum in licenziamento causale,
sancita dal r.d.l. 4 febbraio 1937, n. 100 (convertito nelle legge 7 giugno
1937, n. 1108) e ribadita dal d.lgt.c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207. Era stato poi
esteso al personale non di ruolo degli enti pubblici locali (comuni, province,
consorzi, istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, nonché istituti
ed aziende in gestione diretta da essi dipendenti), per effetto del d.lg.vo 5
febbraio 1948, n. 61, che faceva loro obbligo di introdurre nei regolamenti
organici norme conformi a quelle disciplinatrici dello status del personale non
di ruolo statale. Rimanevano, peraltro, ancora licenziabili ad nutum, non
soltanto i dipendenti dagli enti pubblici economici, per i quali non si fosse
provveduto in sede di contrattazione collettiva, ma anche dipendenti da enti
pubblici non territoriali, a cui non fossero state estese, con decreto
presidenziale, le norme del citato decreto n. 207 del 1947, e che continuavano,
quindi, ad essere regolati dalle norme sull'impiego privato.
Una volta che
il principio del licenziamento causale - mutuato dal rapporto d'impiego e di
lavoro pubblico ed esteso al rapporto d'impiego e di lavoro privato, per
effetto della osmosi in corso tra le due discipline - é assurto, con la legge
n. 604 del 1966, a principio di carattere generale, il riferimento agli
"enti pubblici" contenuto nell'art. 1 di detta legge non può non
essere inteso nel senso che gli é proprio, immune, cioé, dall'asserita
restrizione, che lascerebbe ingiustificatamente scoperta l'area innanzi
indicata dei dipendenti dagli enti pubblici non territoriali.
Né a ciò
ostano conclamate imperfezioni tecnico-giuridiche della legge in questione,
della quale alcune disposizioni - per effetto del laborioso iter parlamentare -
non appaiono in armonia con le modifiche apportate al testo originario
dell'articolo 1, facendo esclusivo riferimento al rapporto di lavoro inerente
all'esercizio di una impresa, essendo compito dell'interprete (ove la normativa
non sia opportunamente coordinata dal legislatore) valutare secondo la
definitiva mens legis se la loro applicazione resti in tal senso
circoscritta o debbasi intendere estesa al più ampio ambito tracciato dall'art.
1.
4. - La sfera
di operatività del principio sancito dall'art. 1 della legge n. 604 dcl 1966,
non comporta, dunque, necessariamente che eguale dimensione debba riconoscersi
a tutte le altre norme della stessa legge, ed in particolare - per ciò che
interessa i presenti giudizi - all'art. 6, ultimo comma, che dichiara
competente il pretore a conoscere delle controversie derivanti dalla sua
applicazione. Esatta appare la interpretazione che ne ha fornito la Corte di
cassazione, affermando che la competenza attribuita al pretore dalla norma in
esame non esorbita dai limiti della giurisdizione ordinaria, di cui il pretore
stesso fa parte, e non deroga alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo nella materia del pubblico impiego. Da ciò hanno preso le mosse
i pretori di Tagliacozzo e di Asti per inferire il dubbio di costituzionalità
innanzi puntualizzato.
Il dubbio non
ha però ragion d'essere
Va
preliminarmente precisato che tra gli argomenti addotti a sostegno
dell'asserita violazione del principio di eguaglianza, alcuni (maggiore
onerosità del ricorso al Consiglio di Stato, perdita di un grado di
giurisdizione) appaiono superati per effetto della istituzione e del concreto
funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, previsti dal secondo comma
dell'art. 125 della Costituzione.
Si assume,
nondimeno, che la norma de qua, e correlativamente (per i soli
dipendenti degli enti locali) l'art. 2, primo comma, lettera a) della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, sulla istituzione dei detti tribunali, violerebbero un
complesso di principi, desumibili dagli artt. 3, 4, 24 e 35 della Costituzione.
Sarebbe soprattutto leso il principio di "effettività", cui devono
essere informati le azioni ed i poteri giudiziari riconsciuti al lavoratore
licenziato, e risulterebbe non soddisfatta la esigenza di
"specialità" delle azioni e degl'interventi d'urgenza predisposti a
tutela della conservazione del posto di lavoro. In altri termini, mentre ai
lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici il procedimento
innanzi al pretore offrirebbe strumenti processuali contrassegnati da una
particolare speditezza, tempestività ed efficacia, di analoghi strumenti non
potrebbe giovarsi il lavoratore dipendente da ente pubblico non economico,
costretto ad adire il giudice amministrativo.
Trattasi di
argomentazioni che non trovano conferma nel vigente ordinamento, nel quale, per
effetto del rinvio operato dal secondo comma dell'art. 7 della citata legge n.
1034 del 1971, all'art. 29 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'art. 4 del
t.u. 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, i tribunali
amministrativi regionali esercitano giurisdizione esclusiva, tra l'altro, nei
casi di ricorsi relativi al rapporto di impiego, prodotti dagl'impiegati dello
Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela o anche a sola
vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato, e dagl'impiegati
dipendenti dai comuni, dalle provincie, dalle istituzioni pubbliche di
beneficenza o da qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela o
anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale. Tale giurisdizione
esclusiva, mediante il sindacato esercitabile sotto il profilo non solo della
incompetenza e della violazione di legge, ma altresì dell'eccesso di potere, ed
in virtù del potere di annullamento dell'atto impugnato, garantisce ai
dipendenti dagli enti pubblici non economici, avverso l'illegittimo
licenziamento, appagante e penetrante tutela. In proposito va ricordato che può
ascriversi a suo merito proprio l'aver precorso ed orientato la legislazione
volta a garantire agli avventizi dipendenti dello Stato e dagli enti pubblici
locali un rapporto di lavoro meno precario.
Né é esatto
manchi la possibilità di far luogo ad interventi di urgenza, onde soddisfare la
giusta esigenza di consentire al lavoratore l'attesa del risultato dell'azione
da lui esperita per la reintegrazione nel rapporto di lavoro, senza incorrere
nella necessità di fatto di trovare altra occupazione per ricavare il suo
sostentamento; l'istituto della sospensione della esecuzione dell'atto
impugnato, mediante ordinanza emessa in camera di consiglio, previsto dall'art.
21, ultimo comma, della legge istitutiva dei tribunali amministrativi
regionali, consente, infatti, di porre sollecito rimedio alla svantaggiosa
posizione del ricorrente sino alla definitiva pronuncia.
In
conclusione, la esclusione dall'ambito della giurisdizione ordinaria (e in seno
a questa dalla competenza del pretore) delle controversie inerenti alla
validità dei licenziamenti dei dipendenti degli enti pubblici non economici, la
cui cognizione resta affidata al giudice amministrativo, per effetto degli
artt. 2, primo comma, lett. a, 3, primo comma, e 7, secondo comma, della legge
n. 1034 del 1971, e dell'art. 6, ultimo comma, della legge n. 604 del 1966,
interpretato nei sensi dianzi esposti, non contrasta con i principi desumibili
dai citati articoli della Costituzione; sì che non fondate sono le proposte
questioni.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante
"norme sui licenziamenti individuali", sollevata dal pretore di
Cagliari, con l'ordinanza 14 marzo 1973, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35
della Costituzione;
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della citata
legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 2, primo comma, lett. a, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 sull'"istituzione dei tribunali amministrativi
regionali", sollevata dai pretori di Tagliacozzo e di Asti, con le
ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 35 della
Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9
marzo 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1976.