SENTENZA
N. 46
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (fondo
speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle province), promosso
con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato l'11
dicembre 1972, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 59
del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice relatore Michele Rossano;
uditi l'avv.
Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
La Provincia
di Bolzano, con ricorso notificato l'11 dicembre 1972, chiedeva che venisse
dichiarata la illegittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651
(Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle province) per
contrasto con gli artt. 3, 41, 39, 23 legge costituzionale 10 novembre 1971, n.
1; con l'art. 34 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; e con gli artt. 5
e 6 della Costituzione.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, interveniva, con atto 7 gennaio 1973, chiedendo che il ricorso della
Provincia dì Bolzano fosse dichiarato inammissibile o, subordinatamente,
respinto.
All'udienza
del 26 novembre 1975 il difensore della Provincia di Bolzano ha chiesto che la
Corte dichiari cessata la materia del contendere perché le doglianze della
Provincia sono state recepite con l'emanazione del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473
(artt. 1, 2 e 6), contenente norme di attuazione dello Statuto per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale e pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975.
Alla stessa
udienza l'Avvocato dello Stato ha ammesso che é cessata la materia del
contendere, osservando, anche, che il ricorso é, comunque, inammissibile.
Considerato in diritto
Il d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 651, impugnato, ha istituito un fondo speciale - da impiegare
per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle
province che non sono in pareggio economico - fondo amministrato da un
comitato, che ha sede presso il Ministero delle finanze, Direzione generale per
la finanza locale (art. 1); é presieduto dal Ministro per le finanze o dal
Sottosegretario di Stato da lui delegato ed é composto: da funzionari dei
Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio; da quattro
amministratori provinciali e otto amministratori comunali (art. 8).
Lo stesso
decreto prescrive, negli artt. 4, 5, 6 e 7, che i comuni e le province
predispongono un piano di risanamento e, con istanza motivata, lo sottopongono
all'esame del comitato; e che l'integrazione del bilancio dei comuni e delle
province, deliberata dal comitato, é disposta con decreto del Ministro per le
finanze.
Secondo la
Provincia di Bolzano, ricorrente, le disposizioni del decreto impugnato violerebbero
le norme richiamate nel ricorso ed i principi della autonomia costituzionale
della stessa Provincia e non rispetterebbero l'obbligo di adeguare i metodi
della legislazione nazionale alle esigenze dell'autonomia perché: a) non
riservano, in base a parametri oggettivi, una quota del fondo nazionale ai
comuni delle Regioni a statuto speciale; b) non affidano la distribuzione di
tale quota alle autorità regionali e provinciali competenti; c) non prevedono
il conferimento dei mezzi necessari alle Province autonome attraverso l'accordo
tra Governo e province per la determinazione annua della quota variabile dei
tributi, ai sensi dell'art. 68 ter legge costituzionale n. 1 del 1971.
La Corte
osserva che nel corso del presente giudizio é sopravvenuto il d.P.R. 28 marzo
1975, n. 473, contenente norme di attuazione dello statuto per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale. Questo decreto prescrive,
nell'articolo 1, che "le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in
ordine alle autorizzazioni in materia di finanza locale e alle integrazioni,
anche ai fini del risanamento, dei bilanci dei comuni, esercitate sia
direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite
di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sopraprovinciale e
quelle già spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie,
sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di
Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente decreto".
Lo stesso
decreto, poi, prescrive, nell'art. 2, che "nella vigilanza e tutela di cui
all'art. 54, n. 5, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) si
intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza
locale"; e, nell'art. 6, che "al fine del coordinamento, le province
di Trento e di Bolzano comunicano annualmente i propri programmi, nei settori
della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata,
al Ministro per il tesoro che, sentiti i competenti organi della Cassa depositi
e prestiti, indica il limite dei mezzi che la Cassa sarà presumibilmente in
grado di destinare nelle rispettive province in base ai criteri generali
stabiliti per i propri interventi".
Per effetto
della emanazione del d.P.R. n. 473 del 1975 - che risponde positivamente alle
esigenze fatte valere dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe,
come ha espressamente dichiarato il difensore della stessa Provincia
all'udienza del 26 novembre 1975 - é venuto meno l'interesse a ricorrere e
deve, quindi, procedersi alla conseguente declaratoria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile il ricorso in epigrafe proposto dalla Provincia di Bolzano nei
confronti del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (Fondo speciale per il risanamento
dei bilanci dei Comuni e delle province).
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9
marzo 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1976.