SENTENZA
N. 45
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14, secondo comma, e 22, primo
comma, del d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (norme di attuazione dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), promosso con ricorso del Presidente della
Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in
cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza
pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Michele Rossano;
uditi l'avv.
Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
La Provincia
di Bolzano, con ricorso notificato il 19 febbraio 1972, chiese che venisse
dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 12, 14, secondo comma,
22, primo comma, d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) per contrasto con gli artt. 46,
secondo comma, 50, secondo comma, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
(Testo originario dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige); con gli
artt. 6 (n. 1), 10 e 11, 5 (nn. 5, 10 e 28), 52, 44 (n. 2), 51 legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; in relazione anche all'art. 13 legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, intervenne con atto 7 marzo 1972 chiedendo che il ricorso della
Provincia di Bolzano fosse dichiarato inammissibile o, subordinatamente,
respinto.
All'udienza
del 29 ottobre 1975 il difensore della Provincia di Bolzano ha affermato che la
materia del contendere é cessata perché l'art. 53 del d.P.R. 1 febbraio 1973,
n. 49, ha abrogato il d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414.
Alla stessa
udienza l'avvocato dello Stato ha replicato che la materia del contendere non é
cessata per quanto concerne l'art. 12 d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414, perché
tale articolo non é stato abrogato dall'art. 53 d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49,
come é testualmente detto in quest'ultimo articolo. Ha, quindi, dedotto che vi
é ulteriore motivo di inammissibilità perché il citato art. 53 d.P.R. n. 49 del
1973 non é stato impugnato.
Considerato in diritto
La Provincia
di Bolzano ha denunciato gli artt. 12, 14 (secondo comma), 22 (primo comma)
d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige) per contrasto con gli artt. 46 (secondo comma), 50
(secondo comma), legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Testo originario
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); con gli artt. 6 (n. 1), 10
e 11, 5 (nn. 5, 10 e 28), 52, 44 (n. 2), 51 legge costituzionale 10 novembre
1971, n. 1 (Modificazioni ed integrazioni dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), in relazione anche all'art. 13 citata legge
costituzionale n. 5 del 1948.
Nel corso del
presente giudizio é stato emanato il d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, contenente
norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige relative
agli organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano
L'art. 53 di
tale decreto prescrive che il d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414, escluso l'art.
12, e alcuni titoli del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, sono abrogati.
Pertanto, a
seguito della espressa abrogazione degli articoli 14, secondo comma, e 22,
primo comma, del citato decreto n. 1414 del 1948 é cessata la materia del
contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli
stessi articoli, e deve, quindi, procedersi alla conseguente declaratoria, in
parziale accoglimento della richiesta avanzata dal difensore della Provincia
all'udienza del 29 ottobre 1975, alla quale ha aderito l'avvocato dello Stato.
A diversa conclusione si perviene, invece, per la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 del menzionato decreto n. 1414 del 1948, in quanto tale
articolo é tuttora in vigore, essendo stato espressamente escluso dalle norme
abrogate.
Devesi,
preliminarmente, rilevare che non é fondata l'eccezione di inammissibilità del
ricorso sollevata dall'Avvocatura dello Stato all'udienza del 29 ottobre 1975
sotto il profilo che non e stato impugnato l'art. 53 d.P.R. n. 49 del 1973. Con
quest'ultimo articolo, invero, il legislatore non ha introdotto una nuova norma
dal contenuto identico a quella dell'impugnato art. 12 decreto n. 1414 del
1948, dato che si é limitato a prescrivere che tale articolo non é compreso tra
le norme dello stesso decreto n. 1414 del 1948, abrogate e genericamente
indicate.
La questione
di legittimità costituzionale dell'art. 12 decreto n. 1414 del 1948 non é
fondata.
L'art. 12 impugnato
dispone che, qualora il Presidente della giunta provinciale di Bolzano ometta
di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 46 legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facoltà di prendere i provvedimenti
stessi spetta al Commissario del Governo.
In caso di
inadempienza del sindaco provvede il Presidente della giunta provinciale.
E l'art. 46,
secondo comma, attribuisce al Presidente della giunta provinciale di Bolzano la
competenza di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di
sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più
comuni. Tale disposizione é stata recepita nell'art. 52, secondo comma, del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale Trentino-Alto Adige.
Non é fondata
la censura, dedotta nel ricorso, secondo cui l'art. 12 impugnato lederebbe
l'autonomia della Provincia perché la competenza attribuita al Presidente della
giunta provinciale sarebbe esclusiva e, quindi, non consentirebbe il potere di
sostituzione del Commissario del Governo nel caso di inadempienza del
Presidente della Provincia.
Alle Province
di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia secondo lo Statuto della Regione (art. 3, terzo comma, tu. Statuto 31
agosto 1972, n. 670 cit.) e l'art. 87 dello stesso t.u. stabilisce, nel n. 1,
che al Commissario del Governo spetta di coordinare, in conformità alle
direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato e, nel n.
3, di compiere atti già demandati al Prefetto in quanto non siano stati
affidati dallo statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle
Province o ad altri organi dello Stato.
Non é
giustificato il riferimento, nel ricorso, all'art. 46, secondo comma, legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (testo originario dello Statuto) - che
attribuisce al Presidente della giunta provinciale il potere di adottare i
provvedimenti contingibili e urgenti - e all'art. 6, nn. 1 e 10, legge costituzionale
n. 1 del 1971, che conferisce alle Province il potere di emanare norme
legislative in materia di polizia locale e di igiene e sanità.
Invero i
provvedimenti contingibili ed urgenti sono disciplinati dall'art. 55 r.d. 3
marzo 1934, n. 383, testo unico della legge comunale e provinciale, richiamato
in vigore dall'art. 25 legge 9 giugno 1974, n. 530, per quanto concerne le
attribuzioni dei Consigli e delle giunte comunali. Il citato art. 55
attribuisce al sindaco il potere di emanarli nelle materie di sicurezza
pubblica e di igiene, come é pacifico in dottrina e in giurisprudenza, in
considerazione della esigenza dell'urgenza. Deve ritenersi - nel caso che la
situazione di pericolo riguardi due comuni della stessa provincia -
giustificata, nell'interesse preminente dello Stato, l'attribuzione della
competenza al Presidente della giunta provinciale, quale ufficiale del Governo,
senza escludere quella del sindaco in caso di situazione di pericolo per un
solo comune. E come il sindaco, in tale qualità, non può essere considerato in
senso tecnico-giuridico funzionario del comune, come é pure pacifico in
dottrina e in giurisprudenza, così nemmeno può essere considerato tale il
Presidente della giunta provinciale quando adotta i provvedimenti contingibili
e urgenti a termine dell'art. 46, secondo comma, dello Statuto del 1948 e del
secondo comma dell'art. 52 t.u. citato del 1972. E, poiché i provvedimenti del
sindaco non hanno carattere definitivo, in considerazione dei loro stessi
presupposti, non li hanno nemmeno i provvedimenti del Presidente della giunta
provinciale.
Ciò posto,
l'urgenza e la temporaneità connesse alla situazione di pericolo escludono che
possa essere vulnerata la potestà legislativa di cui trattasi (art. 8 e 9 t.u.
citato del 1972).
Consegue che
l'art. 12 impugnato ha, conformemente alla sua funzione di norma di attuazione,
integrato la norma del secondo comma dell'art. 46 e del secondo comma dell'art.
52 citati, nei limiti consentiti dal loro contenuto.
PER
QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
a) dichiara
cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 14, secondo comma, e 22, primo comma, del d.P.R. 12
dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), proposte dalla Provincia di Bolzano con ricorso
notificato il 19 febbraio 1972;
b) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R.
12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), proposta dalla Provincia di Bolzano con ricorso
notificato il 19 febbraio 1972.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9
marzo 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo
ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1976.