ORDINANZA
N. 43
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 278, comma secondo, 279, 252,
commi terzo e quarto, 281, 284 n. 2, e 340 del codice civile; dell'art. 34
delle disposizioni di attuazione dello stesso codice; e dell'art. 83 del r.d. 9
luglio 1939, n. 1238 (ordinamento dello stato civile), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 9 gennaio 1973 dal tribunale di Caltanissetta sul ricorso dei coniugi
Natale Maria Teresa e Le Moli Gaetano, iscritta al n. 71 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio
1973;
2) ordinanze
emesse il 4 aprile e il 2 maggio 1973 dal tribunale di Milano nei procedimenti
civili vertenti, rispettivamente, tra Busnelli Donna e Terraciano Mario e tra
Borriero Lucia ed eredi di Ponti Libero, iscritte ai nn 412 e 413 del registro
ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 del
2 gennaio 1974;
3) ordinanze
emesse il 5 dicembre 1973 dal tribunale per i minorenni di Ancona sui ricorsi,
rispettivamente, di Eusebi Rosina e Crescentini Paola, iscritte ai nn. 59 e 85
del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974 e n. 89 del 3 aprile 1974;
4) ordinanza
emessa il 5 aprile 1974 dal tribunale di Treviso sul ricorso di Bianchetti
Artura, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974;
5) ordinanza
emessa il 27 febbraio 1974 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile
vertente tra Di Leva Irene e Monda Gabriele, iscritta al n. 460 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331
del 18 dicembre 1974;
6) ordinanza
emessa il 16 novembre 1973 dal tribunale di Sanremo sul ricorso dei coniugi
Alberto Alessio e Riberi Carla, iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1974
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio
1975;
7) ordinanza
emessa l'11 ottobre 1974 dal tribunale di Oristano sul ricorso di Poddi Flavio
ed altri, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;
8) ordinanza
emessa il 12 febbraio 1975 dal tribunale di Sondrio sul ricorso di Santarella
Salvatore, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975;
9) ordinanza
emessa il 17 ottobre 1973 dal tribunale di Milano nel procedimento civile
vertente tra Castoldi Anna Maria e Macchi Ricciotti, iscritta al n. 286 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 228 del 27 agosto 1975.
Visto l'atto
di costituzione di Alberto Alessio e Riberi Carla;
udito nella
camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che,
con ordinanza 27 febbraio 1974, il tribunale di Napoli ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 252, comma terzo, del codice civile,
che disciplina il riconoscimento dei figli adulterini (e, per connessione, del
comma quarto dello stesso art. 252 cod. civ., dell'art. 34 disp. att. cod. civ.
ed 83 r.d. 1939 n. 1238, legge sullo stato civile), in riferimento all'art. 30,
comma terzo, della Costituzione;
- che
questione sostanzialmente analoga é stata proposta dal tribunale di
Caltanissetta, con ordinanza 9 gennaio 1973 (già esaminata da questa Corte e
restituita alla propria cancelleria con ordinanza n. 192
del 1975);
- che l'art.
252 cod. civ. citato é stato, inoltre, denunziato (unitamente agli artt. 281 e
284, n. 2, cod. civ. ed in riferimento anche all'art. 3, comma primo, della
Costituzione) con ordinanza 16 novembre 1973 del tribunale di Sanremo; e (per
contrasto con gli artt. 2, 24 e 29, oltreché 30, comma terzo, e 3, comma primo,
della Costituzione) con ordinanza 12 febbraio 1975 del tribunale di Sondrio;
- che, con
ordinanze 4 aprile 1973 e 2 maggio 1973, é stata, poi, sollevata dal tribunale
di Milano, questione di legittimità, in riferimento all'art. 30, comma terzo,
della Costituzione, dell'art. 278, comma secondo, cod. civ., sul divieto di
indagini sulla paternità e maternità dei figli adulterini;
- che gli
artt. 252 e 278 cod. civ. sono stati, congiuntamente, ancora denunziati con
ordinanza 5 aprile 1974 del tribunale di Treviso (in riferimento agli artt. 30,
comma terzo, e 3 della Costituzione); e con ordinanza 11 ottobre 1974 del
tribunale di Oristano (in riferimento anche agli artt. 24 e 29 della
Costituzione);
- che é stata
sollevata, altresì, questione di legittimità costituzionale dell'art. 279 (e,
per collegamento, dell'art. 278) cod. civ. - per contrasto con l'art. 30, commi
primo, secondo e terzo, della Costituzione - con ordinanza 17 ottobre 1973 del
tribunale di Milano;
- che,
infine, con (due) ordinanze di identico contenuto in data 5 dicembre 1973, il
tribunale per i minorenni di Ancona ha denunziato l'art. 340, comma terzo, cod.
civ. per contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto prevede, ai fini
della conservazione dell'amministrazione dei beni dei figli minori, un
controllo dell'autorità giudiziaria soltanto nel caso di nuove nozze della
madre (e non anche in quello di nuove nozze del padre).
Considerato
che le denunziate norme degli artt. 252 cod. civ. (e disposizioni collegate),
278, 279, 281 e 284 cod. civ. sono state, rispettivamente, sostituite dagli
artt. 104, 120, 121, 123 e 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (di
"riforma del diritto di famiglia"), entrata in vigore il 20 settembre
1975; e che l'art. 340 cod. civ. é stato abrogato dall'art. 159 della citata
legge del 1975;
- che,
pertanto, occorre rimettere gli atti ai giudici a quibus per il riesame
della rilevanza delle questioni, rispettivamente, sollevate.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti ai tribunali di Napoli, Caltanissetta, Sanremo,
Sondrio, Milano, Treviso e Oristano ed al tribunale per i minorenni di Ancona
per nuovo esame della rilevanza delle questioni, rispettivamente, sollevate con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 19 febbraio 1976.