Ordinanza n. 41 del 1976
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ORDINANZA N. 41

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella all. 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1973 dal tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Bacchione Giuseppe e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974;

2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1975 dal pretore di Alba nel procedimento civile vertente tra Mollo Giovanni Battista e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975;

3) ordinanza emessa il 13 febbraio 1975 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Canossi Giuseppe e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.

Visti gli atti di costituzione di Bacchione Giuseppe e dell'INAIL;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Considerato che la stessa questione é stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 206 del 1974, e dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze nn. 88 e 205 del 1975;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione e già decisa con la sentenza 27 giugno 1974, n. 206.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1976.